IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia,
approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in
particolare l'articolo 3;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela
della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia
Giulia, ed in particolare l'articolo 3, che prevede l'istituzione del
Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza
slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002,
n. 65;
Considerata l'esigenza di assicurare la migliore operativita' e
continuita' dell'azione del Comitato istituzionale paritetico per i
problemi della minoranza slovena;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;
Sentita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
E m a n a
Il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2002, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Comitato e' organismo permanente di raccordo tra le
istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il
termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio
1963.
- Il testo dell'art. 3 dello Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia, e' il seguente:
«Art. 3. - Nella Regione e' riconosciuta parita' di
diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia
il gruppo linguistico al quale appartengono, con la
salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e
culturali.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, prevede che con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
e sentito il parere del Consiglio di Stato, possano essere
emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- La legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente «Norme
a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Comitato istituzionale
paritetico per i problemi della minoranza slovena, di
seguito denominato "Comitato", composto da venti membri, di
cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei
ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena
designati dalle associazioni piu' rappresentative della
minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
lingua slovena nei consigli degli enti locali del
territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata
dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla
minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono
stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il
Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato e'
riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di
viaggio.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2002, n. 65, recante il «Regolamento per
l'istituzione ed il funzionamento del Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza
slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001,
n. 38» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 18 aprile 2002.
Note all'art. 1:
Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2002, n. 65, citato nelle note alle premesse, come
modificato dall'art. 1 del presente provvedimento:
«Art. 1. - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata:
"legge", e' istituito il Comitato istituzionale paritetico
per i problemi della minoranza slovena, di seguito
denominato: "Comitato".
1-bis. Il Comitato e' organismo permanente di raccordo
tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica
slovena.
2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo
le procedure indicate dall'art. 3 della legge.
2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque
anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione
del Comitato.».