IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1257/2003  della  Commissione  del  15
luglio 2003, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
europea L 177 del 16 luglio 2003, con il quale e' stata iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Molise»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 53, par.  3  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento e del  Consiglio  che  prevede  la  modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP  a
seguito  dell'imposizione  di  misure   sanitarie   o   fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio e in particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Vista la  determinazione  della  Regione  Molise  n.  7808  del  27
dicembre 2018, che ha ufficialmente riconosciuto  la  necessita'  per
l'annata 2018 di modificare  alcuni  parametri  al  consumo  previsti
all'art. 7 del disciplinare di produzione  e  in  particolare  alcune
delle caratteristiche fisico-chimiche all'atto  dell'imbottigliamento
quali: l'acidita' libera che passa da ≤  0,50% a ≤ 0,60%;  il  numero
di perossidi che passano da ≤  10 meq di O2 Kg a  ≤  12 meq di O2 Kg;
il K 232 che passa da ≤ 2,00 a ≤  2,20; l'acido oleico che  passa  da
70-80% a 68-80%; 
  Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al  provvedimento
della Regione Molise, emerge con chiarezza che l'andamento  climatico
eccezionale dell'anno 2018 nonche' l'emergenza  fitopatologica  hanno
comportato  un  significativo  cambiamento  di  alcuni  parametri  al
consumo della  DOP  «Molise»  che  rischiano  di  comportare  la  non
certificazione di quasi tutto l'olio  controllato  creando  un  grave
danno economico ai produttori che non potrebbero  onorare  importanti
contratti commerciali; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Molise» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE)  n.
1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del  regolamento  delegato  (UE)  n.
664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Molise» attualmente vigente,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Molise» registrata in qualita' di  denominazione
di origine protetta  in  forza  al  regolamento(CE)  1257/2003  della
Commissione del 15 luglio 2003. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Molise» e' temporanea e riguarda esclusivamente  l'annata  olivicola
2018 a decorrere dalla data di pubblicazione della  stessa  sul  sito
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo.  
    Roma, 10 gennaio 2019 
 
                                         Il direttore generale: Abate