IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2798,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 268 del 16 novembre 2012, con il quale e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza  ed  attribuito  per  un
triennio al citato Consorzio  di  tutela  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC  «Colli
Berici» e «Vicenza»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  novembre  2015,   n.   80133,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del  31  dicembre  2015,  con  il  quale  e'  stato
confermato per un ulteriore triennio l'incarico al  Consorzio  tutela
vini Colli Berici  e  Vicenza  a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto
legislativo 8 aprile  2010,  n.  61  per  le  DOC  «Colli  Berici»  e
«Vicenza»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che il Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Colli  Berici»  e  «Vicenza».
Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  attestazioni
rilasciate dall'Organismo di controllo Siquria S.p.a., autorizzato  a
svolgere l'attivita' di controllo, sulle citate denominazioni, con la
nota protocollo n. 96/2018 del 9 novembre 2018; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Colli Berici e
Vicenza, approvato da questa amministrazione, deve essere  sottoposto
alla verifica  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini  Colli
Berici e Vicenza, deve ottemperare  alle  disposizioni  di  cui  alla
legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio tutela vini  Colli  Berici  e
Vicenza puo' adeguare il proprio statuto entro  il  termine  indicato
all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale  12  maggio  2010,  n.
7422; 
  Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela  vini  Colli  Berici  e  Vicenza  a  svolgere  le
funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   vigilanza,    tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
per le DOC «Colli Berici» e «Vicenza», di cui all'art. 41, comma 1  e
4, della legge n. 238 del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2798,  al  Consorzio  tutela
vini Colli Berici e Vicenza, con sede legale in Lonigo  (VI),  piazza
Garibaldi n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi alle DOC «Colli Berici» e «Vicenza», di  cui  all'art.  41,
comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016. 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 5  novembre  2012,  n.  2798,  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal  decreto  ministeriale  18  luglio
2018 e dalla legge n. 238 del 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 17 gennaio 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi