IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in
particolare l'art. 16, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246,
recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n.
232;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29
agosto 2012, n. 201;
Tenuto conto dell'evoluzione dei criteri e della normativa di
prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio con particolare
riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in
condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di
sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;
Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici
di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di
esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente
credibile e con l'indicazione degli obiettivi che devono essere
valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate
degli edifici;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni al decreto
del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246
1. E' approvato l'allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute
nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.
246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto
9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si
applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed
a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto secondo le modalita' previste dall'art. 3.