IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 20, comma 1, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  e
successive modificazioni e integrazioni, che  autorizza  l'esecuzione
di  un  programma   pluriennale   di   interventi   in   materia   di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di  realizzazione  di   residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti  non  autosufficienti,
per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni,  il  quale  dispone  che  il
Ministero della salute di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie,  iscritte  nel
bilancio  dello  Stato  e  nei  bilanci  regionali,  puo'  stipulare,
nell'ambito  dei  programmi  regionali  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67/88, Accordi
di  programma  con  le  regioni  e  con   altri   soggetti   pubblici
interessati; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
502/92, che rimette agli Accordi di programma di cui al comma  1,  la
disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al
Ministero della  salute,  dei  rapporti  finanziari  tra  i  soggetti
partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle  modalita'
di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,   delle   modalita'   di
partecipazione finanziaria  delle  Regioni  e  degli  altri  soggetti
pubblici interessati, nonche'  degli  eventuali  apporti  degli  enti
pubblici preposti all'attuazione del programma; 
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che  stabilisce  i  criteri  per
l'avvio della seconda fase del programma  nazionale  di  investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; 
  Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio  1998,  «Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, secondo e terzo triennio»; 
  Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata  dalla
delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005  -  «Prosecuzione  del  programma
nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della  legge  11  marzo
1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Vista la delibera CIPE del 18 dicembre  2008,  n.  98  di  modifica
della delibera CIPE n. 4/2008 di riparto  delle  risorse  finanziarie
stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per  la  prosecuzione
del programma nazionale straordinario di  investimenti  in  sanita' -
art. 20 legge 11 marzo  1988,  n.  67,  e  successive  modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009; 
  Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle
risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario
di investimenti in sanita' - art. 20 legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e
successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  64
del 18 marzo 2009; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla  legge  26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle  F  ed  E  delle  leggi
finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000,  n.  388,  28
dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24  dicembre  2003,
n. 350, 30 dicembre 2004, n.  311,  23  dicembre  2005,  n.  266,  27
dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n.
203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12  novembre
2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147,  23
dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016,  n.
232 e 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art.  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art.  1,  comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e  la  nota  circolare  del
Ministero  della  salute  del  18  maggio  2005  avente  per  oggetto
«Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del  1988 -  Applicazione
Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano»; 
  Visto l'art. 1, commi 310,  311  e  312  della  suddetta  legge  23
dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria  2006)»,  che
prevede ulteriori  adempimenti  in  materia  di  realizzazione  delle
procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al
citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Vista  la  circolare  del   Ministero   della   salute   prot.   n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h  dell'8  febbraio  2006  avente  per   oggetto
«Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 -  Applicazione
art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23  dicembre  2005,  n.  266
(Finanziaria 2006)»; 
  Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che  modifica
l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in  vigore
dal 1° gennaio 2018; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  19  dicembre  2002  (rep.  atti  n.
1587/CSR),  concernente  la  semplificazione  delle   procedure   per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita' a  integrazione
dell'Accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del   12   maggio   2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 154 del  5
luglio 2006), con il quale si e' proceduto  alla  prima  ricognizione
delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art.  1,  commi
310, 311 e 312, della citata legge n. 266/2005; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del   12   aprile   2007,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007),  con
il quale si e' proceduto  alla  seconda  ricognizione  delle  risorse
resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007), con il quale si
e' proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili
in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311  e  312  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del   29   aprile   2008,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008),  con
il quale si e'  proceduto  alla  quarta  ricognizione  delle  risorse
resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 1° giugno 2009, (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
264 del 12 novembre 2009), con il quale si e' proceduto  alla  quinta
ricognizione  delle  risorse  resesi  disponibili   in   applicazione
dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   dell'8   luglio   2010,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27  settembre  2010),
con il quale si e' proceduto alla sesta  ricognizione  delle  risorse
resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  settembre  2011,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del  14  dicembre  2011),
con il quale si e' proceduto alla settima ricognizione delle  risorse
resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto che l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266  del  2005
dispone che «gli accordi di programma, sottoscritti dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  sensi  dell'art.
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
decorsi diciotto mesi dalla  sottoscrizione,  si  intendono  risolti,
limitatamente alla parte relativa agli  interventi  per  i  quali  la
relativa  richiesta  di  ammissione  al  finanziamento  non   risulti
presentata al Ministero della salute entro  tale  periodo  temporale,
con la conseguente revoca dei corrispondenti  impegni  di  spesa.  La
presente disposizione si applica anche alla parte  degli  accordi  di
programma  relativa  agli  interventi  per  i  quali  la  domanda  di
ammissione al  finanziamento  risulti  presentata,  ma  valutata  non
ammissibile  al   finanziamento   entro   ventiquattro   mesi   dalla
sottoscrizione degli  accordi  medesimi,  nonche'  alla  parte  degli
accordi relativa agli  interventi  ammessi  al  finanziamento  per  i
quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione  alla  regione  o
provincia  autonoma,  gli  enti  attuatori  non   abbiano   proceduto
all'aggiudicazione  dei  lavori,  salvo   proroga   autorizzata   dal
Ministero della salute»; 
  Visto l'art. 1, comma 311, della suddetta legge n.  266  del  2005,
che prevede  periodiche  ricognizioni,  effettuate  con  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, delle risorse che si  rendono  disponibili  a  seguito
dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310; 
  Visto l'art. 1, comma 436, della legge 205 del 2017 che prevede,  a
partire dal 1° gennaio 2018, la  modifica  dell'art.  1,  comma  310,
della citata legge 23 dicembre 2005, n.  266,  nella  parte  relativa
alla durata degli accordi e ai termini di aggiudicazione. 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della
citata legge n. 266 del 2005 e successiva modificazione, e  dall'art.
1, comma 311 della indicata legge 266 del 2005, si  e'  proceduto  ad
una verifica congiunta  con  le  regioni  interessate  e  sono  stati
individuati gli  interventi  ammessi  a  finanziamento  entro  il  31
dicembre 2017 e  non  aggiudicati,  con  la  conseguente  revoca  dei
corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato: 
    Regione Toscana, Accordo di programma integrativo sottoscritto in
data 8 marzo 2013, per un importo complessivo a carico dello Stato di
€ 129.264.012,60, di cui risulta non  aggiudicato  n.  1  intervento,
come specificato nell'allegato B pag. 1, che fa parte integrante  del
presente  decreto,  per  un  importo  a  carico  dello  Stato  di   €
12.706.250,00; 
    Regione  Lombardia -  VI   Accordo   di   programma   integrativo
sottoscritto in data 5 marzo 2013 per un importo complessivo a carico
dello Stato di € 312.018.671,55, di cui risulta non aggiudicato n.  1
intervento, come specificato nell'allegato B pag.  2,  che  fa  parte
integrante del presente decreto, per un importo a carico dello  Stato
di € 32.457.596,48; 
    Regione Piemonte, Accordo di programma  integrativo  sottoscritto
in data 22 aprile 2008, per un importo  complessivo  a  carico  dello
Stato di 195.374.236,23, al netto delle revoche operate dai succitati
D.I.,  di  cui  risulta  non  aggiudicato  n.  1   intervento,   come
specificato nell'allegato B pag.  3,  che  fa  parte  integrante  del
presente  decreto,  per  un  importo  a  carico  dello  Stato  di   €
1.962.536,22; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della
citata legge n. 266 del 2005 e successiva modificazione, e  dall'art.
1, comma 311 della indicata legge n. 266 del 2005, si e' proceduto ad
una verifica congiunta  con  le  regioni  interessate  e  sono  stati
individuati gli interventi la cui richiesta di finanziamento  non  e'
stata presentata al Ministero della salute entro i  termini  previsti
dalla norma, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni  di
spesa come di seguito riportato: 
    Regione Basilicata, Accordo sottoscritto in data 18 maggio  2016,
per un importo complessivo a carico dello Stato di  €  73.494.124,70,
di cui risulta non  richiesto  n.  12  interventi,  come  specificato
nell'allegato B pag. 4, che fa parte integrante del presente decreto,
per un importo a carico dello Stato di € 29.654.376,15; 
  Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi  di
programma le risorse  resesi  disponibili  complessivamente,  per  le
finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n.  266
del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti  a  carico
dello Stato di € 76.780.758,85, come specificato nella tabella di cui
all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In applicazione di quanto disposto dall'art.  1,  comma  310  della
legge  n.  266/2005  e  successiva  modificazione,  a  seguito  della
risoluzione degli Accordi di programma individuati in  premessa,  per
le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della  medesima  legge,
sono revocati  gli  impegni  di  spesa  per  un  importo  totale  dei
finanziamenti a carico dello  Stato  pari  a  €  76.780.758,85,  come
specificato nella  tabella  di  cui  all'allegato  A,  che  fa  parte
integrante del presente decreto, ed in particolare: 
    € 12.706.250,00, a  seguito  della  revoca  di  n.  1  intervento
dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Toscana; 
    € 32.457.596,48, a  seguito  della  revoca  di  n.  1  intervento
dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Lombardia; 
    € 1.962.536,22,  a  seguito  della  revoca  di  n.  1  intervento
dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Piemonte; 
    € 29.654.376,15, a seguito  della  revoca  di  n.  12  interventi
dell'Accordo  di  programma  gia'   sottoscritto   con   la   regione
Basilicata.