IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                            IL DIRETTORE 
                     DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
 
  Vista la legge 18  giugno  2015,  n.  95,  contenente  disposizioni
concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai
fini  dell'attuazione  dello  scambio  automatico   di   informazioni
derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e  il
Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e
da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione  della  legge
18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva  2014/107/UE  del  Consiglio,
del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  per
quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di  informazioni
nel settore fiscale; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto  decreto  28
dicembre 2015, che prevede  che  gli  allegati  al  medesimo  decreto
possono essere modificati con provvedimento  del  direttore  generale
delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate; 
  Vista  la  Convenzione  OCSE  -  Consiglio  d'Europa,  recante   la
Convenzione multilaterale sulla reciproca  assistenza  amministrativa
in materia fiscale, firmata a Strasburgo il  25  gennaio  1988,  come
modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010; 
  Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19,  recante  l'adesione  della
Repubblica  italiana  alla  Convenzione  concernente   la   reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed  i  Paesi  membri  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con  Allegati,  fatta  a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 27 ottobre 2011,  n.  193,  recante  la  ratifica  e
l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in  materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010; 
  Visto    l'Accordo    multilaterale    tra    i    Paesi     membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di scambio automatico di informazioni  su  conti  finanziari,
per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio
automatico di informazioni (Common  reporting  standard),  firmato  a
Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
137, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni  degli  uffici  di
livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art.  1,  comma  2,
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  67
del 2013, e successive modificazioni; 
  Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera
del Comitato drettivo n. 6 del 13  dicembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42,
e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
approvato con delibera del Comitato drettivo n.  4  del  30  novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
13 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  28  dicembre  2000,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  12
febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalita' di
avvio delle  Agenzie  fiscali  e  l'istituzione  del  ruolo  speciale
provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a
norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifica dell'Allegato B 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2019  le  forme  di   previdenza
complementare aperte, limitatamente alle adesioni  individuali,  sono
istituzioni  finanziarie  tenute  alla  comunicazione   e   i   piani
pensionistici individuali sono conti  oggetto  di  comunicazione.  Di
conseguenza, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2015,  l'Allegato  B,  recante  l'elenco  delle  entita'  da
trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e
dei conti da trattare come conti  esclusi,  e'  modificato  nel  modo
seguente: 
    a) il punto 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Elenco  delle
istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione: 
  Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; 
  Enti di previdenza e sicurezza  sociale  privatizzati  dal  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali); 
  Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad esclusione dei fondi pensione
aperti limitatamente alle adesioni individuali.»; 
    b) il punto 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Elenco  dei  conti
esclusi: 
      polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate  su
salari  o  stipendi  e  assoggettate  a  tassazione  e  contribuzione
previdenziale.». 
  2. I piani pensionistici individuali in essere  alla  data  del  31
marzo 2019 si  considerano  conti  preesistenti  e  le  procedure  di
adeguata verifica dei medesimi piani devono concludersi: 
  a) entro il 31 dicembre 2019, per i conti di importo rilevante; 
  b) entro il 31 dicembre 2020, per i conti di importo non rilevante.