IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendente delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga dei termini e in particolare l'art. 19,
comma 5;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
riorganizzazione del centro di formazione studi (Formez), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010 e successive modificazioni, concernente, la disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto l'art. 9 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
sociale europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1801/2006 del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni recante attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione del contratti di
concessione, sugli appalti dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare l'art. 1,
comma 205, della predetta legge, n. 205 del 2017, relativo
all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Fondo per l'innovazione sociale, al fine di favorire e potenziare
l'innovazione sociale secondo gli standard europei, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020;
Visto l'art. 1, comma 206, della predetta legge n. 205 del 2017, il
quale stabilisce che il Fondo per l'innovazione sociale e'
finalizzato alla realizzazione di studi di fattibilita' e allo
sviluppo di capacita' delle pubbliche amministrazioni sulla base dei
risultati conseguibili;
Visto l'art. 1, comma 207, della medesima legge n. 205 del 2017, il
quale prevede che le modalita' di funzionamento e di accesso al
citato Fondo, nonche' le relative aree di intervento, sono stabilite
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dai
commi 205, 206 e 207 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017;
Considerato che, ai predetti fini, e' stato istituito, presso il
Centro di responsabilita' 1 «Segretariato» del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri, l'apposito capitolo di spesa
243 «Fondo per l'innovazione sociale» nel quale, per il corrente
esercizio finanziario, sono state versate le dotazioni finanziarie
pari a € 5.000.000,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2018, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, e' stata
conferita la delegata per la firma di decreti, atti e provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Finalita' del Fondo per l'innovazione sociale
1. Il Fondo per l'innovazione sociale, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferito
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 1, comma 205, della legge di bilancio 27 dicembre
2017, n. 205, e' diretto a favorire e potenziare l'innovazione
sociale secondo gli standard europei attraverso la realizzazione di
studi di fattibilita' e lo sviluppo di capacita' delle pubbliche
amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili.
2. Il Fondo finanzia, nel triennio 2018-2020, gli interventi di cui
all'art. 5, ciascuno della durata massima di un anno, nell'ambito di
un «Programma triennale per l'innovazione sociale» (di seguito anche
«Programma») di carattere sperimentale.
3. L'obiettivo del «Programma triennale per l'innovazione sociale»
e' il rafforzamento della capacita' delle pubbliche amministrazioni
per la realizzazione di interventi di innovazione sociale volti a
generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di
bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore
privato.
4. Al «Programma triennale per l'innovazione sociale» sono
destinate le seguenti risorse finanziarie: 5 milioni di euro per
l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Le eventuali somme non impegnate nel corso di una
annualita' possono essere utilizzate nelle annualita' successive nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2010
sull'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
5. Sulle risorse di cui al comma 4 gravano altresi' gli oneri
derivanti dall'affidamento delle attivita' di gestione del Fondo di
cui all'art. 9.