Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'   medicinale   «Hyrimoz»,   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
26 luglio 2018 e inserita nel registro comunitario dei medicinali con
i numeri: 
      EU/1/18/1286/001:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso
sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  -
1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza dell'ago»; 
      EU/1/18/1286/002:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso
sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  -
2 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza dell'ago»; 
      EU/1/18/1286/003:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso
sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  -
6 (3×2) siringhe preriempite con dispositivo  di  sicurezza  dell'ago
(confezione multipla)»; 
      EU/1/18/1286/004:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) -  1
penna preriempita»; 
      EU/1/18/1286/005:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) -  2
penne preriempite»; 
      EU/1/18/1286/006:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) -  6
(3x2) penne preriempite (confezione multipla)»; 
    Titolare A.I.C.: SANDOZ GMBH - Biochemiestr. 10 - A-6250 Kundl  -
Austria. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  227  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz Gmbh  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 29 ottobre 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19
novembre 2018; 
  Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale  HYRIMOZ,  nelle  confezioni  indicate,
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
  Confezioni: 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1  siringa  preriempita
con dispositivo di sicurezza dell'ago» - A.I.C.  n.  046889010/E  (in
base 10); 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2 siringhe  preriempite
con dispositivo di sicurezza dell'ago» - A.I.C.  n.  046889022/E  (in
base 10); 
    «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) - 0,8 ml  (40  mg/0,8  ml)  -  6  (3×2)  siringhe
preriempite  con  dispositivo  di  sicurezza   dell'ago   (confezione
multipla)» - A.I.C. n. 046889034/E (in base 10); 
    «40 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1 penna preriempita»  -
A.I.C. n. 046889046/E (in base 10); 
    «40 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2 penne preriempite»  -
A.I.C. n. 046889059/E (in base 10); 
    «40 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita (vetro)  -  0,8  ml  (40  mg/0,8  ml)  -  6  (3×2)  penne
preriempite (confezione multipla)» - A.I.C. n. 046889061/E  (in  base
10). 
  Indicazioni terapeutiche: 
 
Artrite reumatoide 
  «Hyrimoz», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
    il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti-reumatici   modificanti   la   malattia    (Disease    Modifying
Anti-Rheumatic Drugs -  DMARD),  compreso  il  metotressato,  risulta
inadeguata; 
    il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato; 
  «Hyrimoz» puo' essere somministrato come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato. 
  Adalimumab,  in  combinazione   con   metotressato,   inibisce   la
progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e
migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti. 
 
Artrite idiopatica giovanile 
Artrite idiopatica giovanile poliarticolare 
  «Hyrimoz» in combinazione  con  metotressato  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai due anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad  uno  o  piu'  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (DMARD). 
  «Hyrimoz» puo' essere somministrato come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non  e'  appropriato  (per  l'efficacia  in  monoterapia
vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non e' stato studiato  in  pazienti
di eta' inferiore a due anni. 
 
Artrite associata ad entesite 
  «Hyrimoz» e' indicato per il  trattamento  delle  forme  attive  di
artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di eta',  che
hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1). 
 
Spondiloartrite assiale 
Spondilite anchilosante (SA) 
  «Hyrimoz» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondilite anchilosante attiva grave in  cui  la  risposta
alla terapia convenzionale non e' risultata adeguata. 
 
Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA 
  «Hyrimoz» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza  radiografica
di SA ma con segni oggettivi di  infiammazione  rilevati  da  elevati
livelli di proteina C reattiva e/o RMN, che hanno avuto una  risposta
inadeguata a, o  sono  intolleranti  a  farmaci  antinfiammatori  non
steroidei. 
 
Artrite psoriasica 
  «Hyrimoz» e' indicato per il  trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva  e  progressiva  in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a
precedenti trattamenti  con  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs -  DMARD)  e'  stata
inadeguata. 
  E'  stato  dimostrato  che  adalimumab  riduce  la  percentuale  di
progressione  del  danno  articolare  periferico  associato  rilevato
attraverso   radiografie   in   pazienti   affetti   da   sottogruppi
poliarticolari simmetrici della malattia  (vedere  paragrafo  5.1)  e
migliora la funzionalita' fisica. 
 
Psoriasi 
  «Hyrimoz» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a
placche di grado da moderato a severo, in pazienti  adulti  candidati
alla terapia sistemica. 
 
Psoriasi a placche pediatrica 
  «Hyrimoz» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a
placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di  eta'  che
abbiano  avuto   una   risposta   inadeguata,   o   siano   candidati
inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie. 
 
Idrosadenite Suppurativa (HS) 
  «Hyrimoz»  e'  indicato  per   il   trattamento   dell'Idrosadenite
Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in
adulti e adolescenti  dai  dodici  anni  di  eta'  con  una  risposta
inadeguata alla terapia  sistemica  convenzionale  per  l'HS  (vedere
paragrafi 5.1 e 5.2). 
 
Malattia di Crohn 
  «Hyrimoz» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno
risposto ad un ciclo terapeutico  completo  ed  adeguato  a  base  di
corticosteroidi  e/o  di  un  immunosoppressore,   o   nei   pazienti
intolleranti  a  tali  terapie  o  che  presentino  controindicazioni
mediche ad esse. 
 
Malattia di Crohn in pazienti pediatrici 
  «Hyrimoz» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una
terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie. 
 
Colite Ulcerosa 
  «Hyrimoz» e' indicato nel trattamento della colite ulcerosa  attiva
di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno
manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale
inclusi  i   corticosteroidi   e   la   6-mercaptopurina   (6-MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie. 
 
Uveite 
  «Hyrimoz» e' indicato per il trattamento dell'uveite  non-infettiva
intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che
necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali
il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato. 
 
Uveite pediatrica 
  «Hyrimoz» e' indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due  anni  di  eta'
che hanno avuto una risposta  inadeguata  o  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale  non  e'
appropriata.