IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento
delle circoscrizioni territoriali delle  conservatorie  dei  registri
immobiliari; 
  Visto il decreto 29  aprile  1972,  emanato  dal  Ministro  per  le
finanze di concerto con il Ministro per la grazia e  giustizia  e  il
Ministro  per  il  tesoro,  recante  approvazione  delle  norme   sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari e  disposizioni  connesse,  ai  sensi  della
legge 25 luglio 1971, n. 545; 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al  libro
sesto  del  codice  civile  e  norme  di  servizio   ipotecario,   in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n.  59,  recante  la  delega  per  la
riforma  della  pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione
amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e,  in
particolare, l'art. 64, recante ulteriori funzioni dell'Agenzia delle
entrate; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
ha disposto, con decorrenza dal 1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 7 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 16  del  21  gennaio  2015,  emanato  dal
direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  Capo  del
Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della
giustizia, che ha disposto il trasferimento della sede  del  Servizio
di pubblicita' immobiliare di Schio presso l'Ufficio  provinciale  di
Vicenza - Territorio; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 18 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  4  maggio  2017,  emanato  dal
direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  Capo  del
Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della
giustizia, che ha disposto il trasferimento della sede  del  Servizio
di pubblicita' immobiliare di Bassano del Grappa presso la  Direzione
provinciale di Vicenza, Ufficio provinciale - Territorio; 
  Vista la legge della Regione Veneto 24  gennaio  2019,  n.  3,  che
istituisce, dalla data del 30 gennaio 2019, il  Comune  di  Valbrenta
mediante fusione dei Comuni di  Cismon  del  Grappa,  Valstagna,  San
Nazario e Campolongo sul Brenta, in Provincia di Vicenza; 
  Considerato che i territori degli originari  Comuni  di  Campolongo
sul  Brenta  e  Valstagna  appartengono  alla  circoscrizione   della
conservatoria dei  registri  immobiliari  di  Schio  e  quelli  degli
originari Comuni di Cismon del Grappa e San  Nazario  appartengono  a
quella di Bassano del Grappa; 
  Considerata l'esigenza di individuare la  conservatoria  nella  cui
circoscrizione territoriale ricade  il  territorio  del  neoistituito
Comune di Valbrenta; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
                   Circoscrizione di appartenenza 
 
  1. Il territorio del Comune di Valbrenta, istituito con legge della
Regione Veneto 24 gennaio 2019, n. 3,  ricade,  a  decorrere  dal  1°
marzo 2019, nell'ambito della circoscrizione della conservatoria  dei
registri immobiliari di Bassano del Grappa. 
  2. Per effetto di quanto previsto al comma 1,  dal  1°  marzo  2019
tutte le formalita' di trascrizione e iscrizione concernenti immobili
ubicati nel territorio del Comune di Valbrenta sono eseguite presso i
Servizi di pubblicita' immobiliare di Bassano del Grappa. 
  3. Per le annotazioni e per le cancellazioni di cui all'art. 40-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  resta  ferma  la
competenza della conservatoria nei cui registri e' stata eseguita  la
formalita' a cui le medesime si riferiscono.