IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  25  marzo  1997,  n.  78,
concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137»; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  103,  comma  3,   del   decreto
legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai
luoghi della cultura; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
dicembre 2017, n. 238, concernente «Regolamento recante modifiche  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.
171, concernente il regolamento di organizzazione del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  degli  uffici  della
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22,  comma
7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11
dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del  biglietto
di ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di  antichita',
parchi e giardini  monumentali,  modificato  da  ultimo  con  decreto
ministeriale 14 aprile 2016, n. 111; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione  degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  dicembre   2014,   recante   «Organizzazione   e
funzionamento dei musei statali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 57 del 10 marzo 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  gennaio  2016,  recante  «Riorganizzazione   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59  dell'11
marzo 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree
e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di  rilevante
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale
23  gennaio  2016»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 149 del 28 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 30 giugno 2016,  recante  «Criteri  per  l'apertura  al
pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e  dei  luoghi  della
cultura  statali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -   Serie
generale - n. 247 del 21 ottobre 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 21 febbraio 2018, recante «Adozione dei livelli  minimi
uniformi di qualita'  per  i  musei  e  i  luoghi  della  cultura  di
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema  museale  nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  78  del  4
aprile 2018; 
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 2482 del 2 novembre 2018 e
n. 2838 del 10 dicembre 2018 espressi dalla  Sezione  consultiva  per
gli atti normativi; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con note dell'11 dicembre 2018, protocollo n.  30512,  del
19 dicembre 2018,  protocollo  n.  31400  e  del  20  dicembre  2018,
protocollo n. 31518; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. All'articolo 4 del decreto ministeriale  11  dicembre  1997,  n.
507, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, secondo periodo, le parole  «di  ogni  mese»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei mesi  da  ottobre  a  marzo,  nonche'
nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della
cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni  anno
dal Ministro»; 
    b) dopo il comma 2 e'  aggiunto  il  seguente  comma  2-bis:  «Il
competente Direttore del Polo museale regionale e, con riferimento ai
musei  e  istituti  dotati  di  autonomia  speciale,   il   Direttore
stabiliscono,  d'intesa  con  la  Direzione   generale   alla   quale
l'istituto  o  il  luogo  della  cultura  afferisce,  ulteriori  otto
giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di  libero
accesso in una misura complessiva  corrispondente  a  otto  giornate,
tenendo conto delle esigenze degli  utenti  e  delle  caratteristiche
dell'ambito territoriale di riferimento. Il  relativo  calendario  e'
comunicato  al  pubblico  nell'ambito  delle  iniziative  organizzate
durante la settimana di cui al comma 2, dedicata alla promozione  dei
luoghi  della  cultura,  e  comunque  pubblicato  sui  siti  internet
dell'istituto o luogo della cultura  e  del  Polo  museale  regionale
interessati, nonche' sul sito internet del Ministero.»; 
    c) al comma 6, le parole: «ridotto della meta'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «pari a due euro»; 
    d) dopo il comma 7, e' aggiunto il  seguente  comma  7-bis:  «Con
cadenza biennale la Direzione generale Musei predispone una relazione
al Ministro concernente l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 2 e 2-bis sulla base di monitoraggi annuali.». 
  2. Le disposizioni del  presente  regolamento  sono  soggette  alla
prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno
di vigenza del medesimo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 9 gennaio 2019 
 
                                                Il Ministro: Bonisoli 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 161 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 1,
          della legge 25 marzo 1997,  n.  78,  recante  «Soppressione
          della tassa d'ingresso ai musei statali», pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74: 
              «1. La tassa d'ingresso  per  l'accesso  ai  monumenti,
          musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista
          dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191,  e  successive
          modificazioni, e' soppressa.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante  «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1977, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 ottobre 1998, n. 250. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 101,  102,
          103, 110 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
          42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. n. 28: 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
                a) "museo", una struttura permanente che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
                b)  "biblioteca",  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
                c)   "archivio",   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                d) "area archeologica", un sito caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                e)  "parco  archeologico",  un  ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale. 
              Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei  luoghi  della
          cultura di  appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato,  le
          regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
          ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
          presenti negli istituti e nei luoghi indicati  all'articolo
          101, nel rispetto dei  principi  fondamentali  fissati  dal
          presente codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione regionale disciplina  la  fruizione  dei  beni
          presenti negli istituti e  nei  luoghi  della  cultura  non
          appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato   abbia
          trasferito la disponibilita'  sulla  base  della  normativa
          vigente. 
              3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
          degli istituti e dei luoghi  di  cui  all'articolo  101  e'
          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Al fine di coordinare, armonizzare ed  integrare  la
          fruizione relativamente agli istituti ed  ai  luoghi  della
          cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e  per  esso  il
          Ministero,  le  regioni   e   gli   altri   enti   pubblici
          territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le
          procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  fruizione  dei
          beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il  Ministero
          puo' altresi' trasferire alle regioni  e  agli  altri  enti
          pubblici   territoriali,   in   base   ai    principi    di
          sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la
          disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al  fine
          di assicurare un'adeguata fruizione  e  valorizzazione  dei
          beni ivi presenti. 
              Art. 103 (Accesso agli  istituti  ed  ai  luoghi  della
          cultura).  -  1.  L'accesso  agli  istituti  ed  ai  luoghi
          pubblici della cultura puo' essere gratuito o a  pagamento.
          Il  Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti   pubblici
          territoriali  possono  stipulare  intese   per   coordinare
          l'accesso ad essi. 
              2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi  pubblici
          per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito. 
              3. Nei casi di accesso a pagamento,  il  Ministero,  le
          regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: 
                a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; 
                b) le categorie di  biglietti  e  i  criteri  per  la
          determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
          include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
          previste alla lettera c); 
                c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita
          del   biglietto   d'ingresso   e   di    riscossione    del
          corrispettivo,  anche  mediante  convenzioni  con  soggetti
          pubblici  e  privati.  Per  la   gestione   dei   biglietti
          d'ingresso  possono  essere  impiegate   nuove   tecnologie
          informatiche, con  possibilita'  di  prevendita  e  vendita
          presso terzi convenzionati; 
                d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
          da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e  previdenza
          per i pittori, scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori
          drammatici. 
              4. Eventuali agevolazioni per l'accesso  devono  essere
          regolate   in   modo   da   non   creare    discriminazioni
          ingiustificate nei  confronti  dei  cittadini  degli  altri
          Stati membri dell'Unione europea. 
              Art. 110 (Incasso e riparto di proventi). - 1. Nei casi
          previsti dall'articolo 115, comma 2, i  proventi  derivanti
          dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
          luoghi della cultura, nonche' dai canoni di  concessione  e
          dai corrispettivi per la riproduzione dei  beni  culturali,
          sono versati ai  soggetti  pubblici  cui  gli  istituti,  i
          luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in
          conformita' alle rispettive  disposizioni  di  contabilita'
          pubblica. 
              2.  Ove  si  tratti  di   istituti,   luoghi   o   beni
          appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
          comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria  provinciale
          dello Stato, anche mediante versamento  in  conto  corrente
          postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
          corrente  bancario  aperto  da  ciascun   responsabile   di
          istituto o  luogo  della  cultura  presso  un  istituto  di
          credito.  In  tale  ultima  ipotesi   l'istituto   bancario
          provvede, non oltre cinque  giorni  dalla  riscossione,  al
          versamento delle somme affluite alla sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e  delle
          finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
          Ministero medesimo. 
              3. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna allo Stato sono destinati  alla  realizzazione  di
          interventi  per  la  sicurezza  e  la  conservazione  e  al
          funzionamento degli istituti e  dei  luoghi  della  cultura
          appartenenti  o  in   consegna   allo   Stato,   ai   sensi
          dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto
          di  beni  culturali,   anche   mediante   esercizio   della
          prelazione. 
              4. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna  ad  altri  soggetti   pubblici   sono   destinati
          all'incremento  ed  alla  valorizzazione   del   patrimonio
          culturale.». 
              Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). -  1.
          Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti  previsti
          dal  presente  codice,  restano  in   vigore,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati  con
          regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913,  n.
          363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle
          norme contenute in questa Parte.». 
              - Il decreto-legge 12  luglio  n.  86  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 9 agosto  2018,  n.  97,  recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie
          Generale - n. 160 del 12 luglio 2018. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          29  agosto  2014,   n.   171,   recante   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo,  degli  uffici  della   diretta
          collaborazione del Ministro e  dell'Organismo  indipendente
          di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16,
          comma  4,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25
          novembre 2014, n. 274. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1° dicembre 2017, n. 238, concernente «Regolamento  recante
          modifiche al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento
          di organizzazione del Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo,  degli  uffici  della   diretta
          collaborazione del Ministro e  dell'Organismo  indipendente
          di   valutazione   della   performance,    in    attuazione
          dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96» e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie Generale - n.55 del 7 marzo 2018. 
              - Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n.  507,  e
          successive  modificazioni,  recante  «Regolamento   recante
          norme  per  l'istituzione  del  biglietto   d'ingresso   ai
          monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',  parchi  e
          giardini monumentali  dello  Stato»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale 12 febbraio 1998, n. 35. 
 
          Note all'articolo unico: 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          citato decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1.  E'
          autorizzato il libero ingresso agli istituti ed  ai  luoghi
          della cultura di cui all'articolo 1, comma  1,  quando  gli
          introiti   derivanti   dalla   vendita   dei   titoli    di
          legittimazione siano inferiori alle spese  di  riscossione,
          calcolate  sulla  base  dei  costi  diretti  ed   indiretti
          sostenuti dal Ministero nell'anno precedente. 
              2. Il competente Direttore del Polo museale  regionale,
          e, con riferimento ai musei dotati di  autonomia  speciale,
          il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa  con  il
          Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi  di
          cui  al  comma  1  di  rispettiva  competenza   si   acceda
          liberamente in occasione di particolari  avvenimenti  o  in
          attuazione di specifiche direttive del Ministro.  La  prima
          domenica  dei  mesi  da  ottobre  a  marzo,  nonche'  nella
          settimana dedicata alla promozione dei musei e  dei  luoghi
          della cultura compresa  nei  mesi  da  gennaio  a  marzo  e
          individuata ogni anno dal Ministro e' in ogni  caso  libero
          l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi  della  cultura
          di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza  di
          un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto,
          gli spazi  in  cui  sono  allestite  mostre  o  esposizioni
          temporanee. 
              2-bis.  Il  competente  Direttore  del   Polo   museale
          regionale e, con riferimento ai musei e istituti dotati  di
          autonomia speciale, il Direttore stabiliscono, d'intesa con
          la Direzione generale alla  quale  l'istituto  o  il  luogo
          della cultura afferisce, ulteriori otto giornate di  libero
          accesso o, in alternativa, fasce orarie di  libero  accesso
          in una misura complessiva corrispondente a  otto  giornate,
          tenendo  conto  delle  esigenze  degli   utenti   e   delle
          caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il
          relativo calendario e' comunicato al  pubblico  nell'ambito
          delle iniziative organizzate durante la settimana di cui al
          comma 2, dedicata alla promozione dei luoghi della cultura,
          e comunque pubblicato sui  siti  internet  dell'istituto  o
          luogo  della  cultura  e   del   Polo   museale   regionale
          interessati, nonche' sul sito internet del Ministero. 
              3. E' consentito l'ingresso gratuito agli  istituti  ed
          ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi
          inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di
          un biglietto distinto, gli  spazi  in  cui  sono  allestite
          mostre o esposizioni temporanee: 
                a)  alle   guide   turistiche   dell'Unione   europea
          nell'esercizio  della  propria   attivita'   professionale,
          mediante esibizione  di  valida  licenza  rilasciata  dalla
          competente autorita'; 
                b)  agli  interpreti  turistici  dell'Unione  europea
          quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante
          esibizione di valida licenza  rilasciata  dalla  competente
          autorita'; 
                c) al personale del Ministero; 
                d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council  of
          Museums); 
                e)  ai  visitatori  che  non  abbiano   compiuto   il
          diciottesimo anno di eta'. I visitatori che abbiano meno di
          dodici anni debbono essere accompagnati; 
                f) a gruppi  o  comitive  di  studenti  delle  scuole
          pubbliche e private dell'Unione europea,  accompagnati  dai
          loro insegnanti,  previa  prenotazione  e  nel  contingente
          stabilito dal direttore dell'istituto  o  del  luogo  della
          cultura; 
                g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facolta'
          di architettura, di conservazione dei  beni  culturali,  di
          scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere  o
          materie   letterarie   con   indirizzo    archeologico    o
          storico-artistico delle facolta' di lettere e filosofia,  o
          a facolta' e corsi  corrispondenti  istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea.  Il  biglietto  gratuito   e'
          rilasciato   agli   studenti   mediante   esibizione    del
          certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; 
                h)  ai  docenti  ed  agli  studenti   iscritti   alle
          accademie  di  belle  arti  o  a  corrispondenti   istituti
          dell'Unione europea. Il biglietto  gratuito  e'  rilasciato
          agli  studenti  mediante  esibizione  del  certificato   di
          iscrizione per l'anno accademico in corso; 
                h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo  o
          con  contratto  a  termine,  dietro  esibizione  di  idonea
          attestazione  rilasciata  dalle  istituzioni   scolastiche,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  sul
          modello   predisposto   dal   Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
                i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare  o
          ad   altro   accompagnatore   che   dimostri   la   propria
          appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria; 
                l) agli operatori delle associazioni di  volontariato
          che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con
          il Ministero ai  sensi  dell'articolo  112,  comma  8,  del
          Codice,  attivita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali. 
              4. Per ragioni di studio o  di  ricerca,  attestate  da
          istituzioni scolastiche o universitarie, da  accademie,  da
          istituti di ricerca  e  di  cultura  italiani  o  stranieri
          nonche' da organi del Ministero, ovvero per  particolari  e
          motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei  luoghi
          della  cultura  possono  consentire  ai  soggetti  che   ne
          facciano  richiesta   l'ingresso   gratuito   per   periodi
          determinati. 
              5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma  4,  il
          Direttore generale Musei puo' rilasciare a singoli soggetti
          tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti  gli
          istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare
          categorie  di   soggetti   alle   quali   consentire,   per
          determinati  periodi,  l'ingresso  gratuito   ai   medesimi
          luoghi. 
              5-bis. In  occasione  di  eventi  o  manifestazioni  di
          particolare  rilevanza  internazionale,  sulla  base  degli
          indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei,  anche
          su proposta dei direttori degli  istituti  e  luoghi  della
          cultura,  puo'  consentire  a  particolari   categorie   di
          visitatori l'ingresso gratuito,  per  periodi  determinati,
          comunque previa esibizione  del  titolo  di  accreditamento
          all'evento o manifestazione. 
              6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa
          tra  i  diciotto  ed  i  venticinque  anni,  l'importo  del
          biglietto di ingresso e' pari a due euro. 
              7. Ai cittadini di Stati non facenti parte  dell'Unione
          europea, si applicano, a  condizione  di  reciprocita',  le
          disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6. 
              7-bis. Con cadenza biennale la Direzione generale Musei
          predispone   una   relazione   al   Ministro    concernente
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2  e  2-bis
          sulla base di monitoraggi annuali.».