IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al
Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di
insolvenza;
Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12
marzo 2014;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare
l'articolo 17, comma 25, lettera a), che richiede il parere del
Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza
del 5 dicembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2019;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o
insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista,
ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro,
un'attivita' commerciale, artigiana o agricola, operando quale
persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di
imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti
pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in
materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la
crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via
esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate
dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in
materia di crisi di impresa delle societa' pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione
coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Note all'art. 1:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione.".