IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modifiche e integrazioni, contenente il
«Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e,
in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che prevede
che le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di
assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi del
rimpatrio;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante
«Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che prevede che
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali siano stabiliti i criteri per la determinazione e
l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la
sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire i criteri per la determinazione e
l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la
sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' di dover determinare il costo medio del rimpatrio per l'anno
2018;
Udito il parere n. 01110/2018 del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12
aprile 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 0009776 del 9 agosto 2018;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Criteri per la determinazione e l'aggiornamento
del costo medio del rimpatrio
1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno
in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e' dato dalla media
nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio
si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli
oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri
e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il
costo medio del rimpatrio e' aumentato nella misura del 30% in
ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di
accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unita' di euro, per
eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo
siano superiori o inferiori a 50.
2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui
al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno
precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata
dall'Istituto nazionale di statistica.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 12-ter,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - (Omissis).
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n.
258, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della Direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009,
n. 52/CE recante «Norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare», pubblicata nella GUUE 30 giugno 2009, n. L
168:
«Art. 5 (Sanzioni finanziarie). - 1. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie affinche' i datori di lavoro
che violano il divieto di cui all'articolo 3 siano
passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni inflitte in caso di violazioni del
divieto di cui all'articolo 3 includono:
a) sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del
numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente; e
b) pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di
paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano
effettuate procedure di rimpatrio. Gli Stati membri possono
invece decidere che le sanzioni finanziarie di cui alla
lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio.
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni
finanziarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia
una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino
di un paese terzo il cui soggiorno e' irregolare e non
sussistano condizioni lavorative di particolare
sfruttamento».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione
della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il
cui soggiorno e' irregolare), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2012, n. 172:
«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286). - (Omissis).
2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento
del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione
amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter
dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e
del lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti
dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa
accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura
del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui
all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998 e
per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la
realizzazione di interventi di integrazione sociale di
immigrati e minori stranieri non accompagnati.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16
luglio 2012, n. 109, si veda nelle note alle premesse.