L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 30 ottobre 2018; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  recante
«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per  il
miglioramento della qualita' del servizio»; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 21,  che  attribuisce
le funzioni di  regolamentazione  del  settore  dei  servizi  postali
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in  particolare,  il  suo  art.  1,  comma  65,
secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese  di  funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo  cui
l'Autorita' ha il potere di adottare le  variazioni  della  misura  e
delle modalita' della contribuzione «nel limite  massimo  del  2  per
mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente
alla adozione della delibera»; 
  Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
in legge 21 giugno  2017,  n.  96,  in  cui  e'  stabilito  che  «[a]
decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento  dell'Autorita'
per le garanzie  nelle  comunicazioni  in  relazione  ai  compiti  di
autorita' nazionale  di  regolamentazione  del  settore  postale,  si
provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai  commi  65  e  66,
secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
facendo riferimento ai ricavi maturati dagli  operatori  nel  settore
postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e
di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto  legislativo  22  luglio
1999, n. 261»; 
  Considerato che le spese di  funzionamento  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni in relazione  ai  compiti  di  autorita'
nazionale di regolamentazione del settore  postale  per  l'anno  2019
sono stimate in 9,16 milioni di  euro,  sulla  base  dei  compiti  di
regolamentazione  del  settore   dei   servizi   postali   attribuiti
all'Autorita' dalla legge; 
  Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate
stime  di   fabbisogno,   la   deliberazione   sulla   misura   della
contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative  modalita'  di
versamento all'Autorita' per l'anno 2019, da sottoporre al Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65
dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006; 
  Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n.  266/2005
individua la base  imponibile  per  il  calcolo  del  contributo  nel
complesso   dei   «ricavi   risultanti   dal    bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorita'»; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  prevedere   per   l'anno   2019   la   non
assoggettabilita' al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia
pari o inferiore a euro 100.000,00, in considerazione di  ragioni  di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo, nonche' delle imprese che versano  in  stato  di  crisi
avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette  a
procedure concorsuali e delle imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nel 2018; 
  Ritenuto  infine  che,  nel  caso  di  rapporti  di   controllo   o
collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza
dell'Autorita'  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la
societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella  propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'; 
  Udita   la   relazione   illustrativa   del   commissario   Antonio
Martusciello,  relatore  ai  sensi  dell'art.  31   del   regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Il fornitore del servizio universale postale  e  i  soggetti  in
possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli
5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  sono  tenuti
alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita'  disciplinate
dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del Codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  Codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi  iscritti  nel
proprio bilancio nei limiti e con  le  modalita'  disciplinate  dalla
presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00),  le
imprese che versano in stato di crisi avendo  attivita'  sospesa,  in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le
imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2018.