IL DIRIGENTE 
                     dell'Ufficio autorizzazione 
                     all'immissione in commercio 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modifiche e integrazioni, ed in  particolare  l'art.  20,  contenente
disposizioni particolari per i  medicinali  omeopatici  presenti  sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come
modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti
da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il
termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici
di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data  9  giugno
2016, prot. n. 61011 del 9 giugno 2016,  con  la  quale  la  societa'
Biologische Heilmittel Heel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale
in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden, ha chiesto di  essere
autorizzata  al   rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge  n.  190/2014  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  del  medicinale   omeopatico
«Cistus-Heel» nella forma e confezione: «Gocce  orali,  soluzione»  1
flacone contagocce in vetro da 30  ml,  a  cui  e'  stato  attribuito
A.I.C. n. 046423012; 
  Considerato che in data 5 agosto 2016, prot.  n.  83313,  e'  stata
richiesta  da  parte  di  AIFA  la  presentazione  di  documentazione
integrativa; 
    che in data 27 ottobre 2016, prot. n. 109711, e' stata  richiesta
da parte dell'azienda una proroga, al 1° febbraio 2017,  per  l'invio
della documentazione integrativa; 
    che in  data  30  gennaio  2017,  prot.  n.  8868,  l'azienda  ha
sottomesso la documentazione integrativa richiesta; 
    che in data 6 giugno 2017, prot. n. 58238, lo  scrivente  ufficio
ha richiesto all'azienda la presentazione di ulteriore documentazione
integrativa, successivamente depositata in data 27 luglio 2017, prot.
n. 82358; 
    che in data 6 marzo 2018, prot. n.  25746,  AIFA  ha  inviato  la
comunicazione di fine procedura comprendente la «Richiesta di impegno
a Post Approval Committment»  e  ha  richiesto  nella  predetta  nota
un'integrazione completa documentale  relativa  a  tutte  le  carenze
riscontrate e l'accettazione dei Post Approval Committment  entro  il
termine perentorio di dieci giorni  dal  ricevimento  della  suddetta
comunicazione; 
    che con nota del 20 marzo 2018, prot. n. 31671,  la  societa'  ha
integrato la documentazione relativa agli aspetti di qualita',  nella
medesima nota l'azienda richiedeva una proroga per  la  presentazione
della documentazione di sicurezza da presentare entro il 28 settembre
2018; 
    che nella nota AIFA del 6 marzo 2018, prot.  n.  25746  e'  stato
richiesto all'azienda  l'impegno  a  implementare  il  dossier  (Post
Approval Committment) entro dodici  mesi  dall'autorizzazione,  nella
predetta nota l'AIFA ha ribadito che il dossier autorizzativo avrebbe
dovuto essere emendato ed integrato dei punti indicati  dall'agenzia,
entro  dodici  mesi  dalla  data  del   provvedimento   autorizzativo
condizionando il  rilascio  dell'A.I.C.  all'assolvimento  di  quanto
richiesto; 
    che con nota del 20 marzo 2018,  prot.  n.  31671,  l'azienda  ha
depositato solo parzialmente la documentazione richiesta; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 16 maggio 2018,
prot. n. 54721, con  la  quale  e'  stato  comunicato  alla  predetta
societa' il preavviso  di  diniego  del  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della  legge
n. 190/2014 e successive  modifiche  e  integrazioni  del  medicinale
omeopatico «Cistus-Heel»; 
  Considerato che la societa' Biologische Heilmittel Heel GmbH non ha
presentato alcuna  osservazione  all'atto  di  preavviso  di  diniego
succitato; 
  Preso atto altresi' che la  societa'  Biologische  Heilmittel  Heel
GmbH con nota del 25 maggio 2018 prot. 60020 ha dichiarato  di  voler
ritirare la richiesta di rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio, del medicinale omeopatico «Cistus-Heel»; 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge  n.  190/2014  e  successive  modifiche  e   integrazioni   del
medicinale  omeopatico  «Cistus-Heel»,  espresso  dalla   commissione
consultiva tecnico-scientifica  nella  seduta  13-15  novembre  2018,
verbale CTS n. 2,  nel  quale  tenuto  conto  che  l'azienda  non  ha
presentato  controdeduzioni  al  preavviso   di   diniego   e   della
comunicazione di voler ritirare la domanda,  per  le  motivazioni  di
seguito riportate: 
    carenze di qualita' relative  ai  ceppi  omeopatici  Helianthemum
canadense, Vinca minor, Arum maculatum, Hydrastis canadensis, Lobaria
polmonaria per i quali, non viene eseguito su base routinaria o  come
skip test, il controllo dell'Ocratossina A; 
    carenze di sicurezza relative  ai  ceppi  sotto  riportati:  Arum
maculatum ed Helianthemum Canadensis per i  quali  l'azienda  non  ha
fornito una documentazione utile per la valutazione  poiche'  fornita
unicamente in lingua  tedesca;  Hydrastis  canadensis  per  il  quale
l'apporoccio MOE per supportare la  sicurezza  non  e'  adeguatamente
giustificata;  Kalium  bichromicum  per  il  quale  la  quantita'  di
sostanza  ritenuta  tossica  nel  prodotto  finito  e'  tale  da  non
garantire un livello di  sicurezza  accettabile  rispetto  al  valore
soglia indicato  dall'azienda;  Veronica  officinalis  per  il  quale
l'inclusione della  pianta  nella  lista  Belfrit  a  supporto  della
sicurezza del ceppo, non e' sufficiente a supporto della sicurezza se
non adeguatamente discussa; Vinca minor per il quale viene  usata  un
valore di ADI calcolato assegnando un fattore d'incertezza in maniera
arbitraria. Inoltre,  il  ceppo  ampiamente  caratterizzato  presenta
costituenti  ad  elevato  profilo  di  tossicita'   (es.   yohimbina,
vincristina e vinblastina) non e' stato fornito nessun dato specifico
che possa supportare l'uso del prodotto nelle popolazioni speciali; 
  Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso
di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento
conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
  Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico
«Cistus-Heel» sul  mercato  costituisce  un  rischio  per  la  salute
pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli articoli 40 e 142, comma 1; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successive
  modifiche e integrazioni. 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modifiche
e integrazioni, del medicinale omeopatico CISTUS-HEEL nella  forma  e
confezione: 
    A.I.C.  n.  046423012  -  «Gocce  orali,   soluzione»   1 flacone
contagocce in vetro da 30 ml. 
  Titolare A.I.C.: Biologische  Heilmittel  Heel  GmbH  (Codice  SIS:
3718).