IL DIRIGENTE 
                     dell'Ufficio autorizzazione 
                     all'immissione in commercio 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il
Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'Area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il
Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  Dirigente  ad  interim
dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE»,  e  successiva
modificazione e integrazione, ed in particolare l'art. 20, contenente
disposizioni particolari per i  medicinali  omeopatici  presenti  sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come
modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti
da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il
termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici
di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 15  aprile
2016, prot. n. 39607 del 15 aprile 2016, con  la  quale  la  societa'
Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, con sede  legale  e  domicilio
fiscale in Schiffenberger Weg, 55  D-35394  Giessen,  ha  chiesto  di
essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge  n.  190/2014  e
successiva modificazione e integrazione,  del  medicinale  omeopatico
PASCALLERG nella forma  e  confezione:  «compresse»  blister  da  100
compresse a cui e' stato attribuito A.I.C. n. 047316017; 
  Considerato che in data 16 novembre 2016, prot.  116234,  e'  stata
richiesta  da  parte  di  AIFA  la  presentazione  di  documentazione
integrativa; 
    che in data 10 gennaio 2017, prot. 1991  e'  stata  richiesta  da
parte dell'Azienda una proroga di 6 mesi  decorrenti  dalla  scadenza
del termine concesso per l'invio della documentazione integrativa; 
    che in data 17 gennaio 2017, prot. 4178,  AIFA  ha  concesso  una
proroga di soli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del  termine
per l'invio della documentazione integrativa; 
    che in data 4 maggio 2017, prot. 45056,  e'  stata  richiesta  da
parte dell'Azienda una seconda proroga di novanta  giorni  decorrenti
dalla scadenza del termine concesso per la precedente proroga; 
    che in data 11 maggio 2017, prot.  48437,  AIFA  ha  concesso  la
suddetta richiesta di proroga; 
    che in data 8 agosto 2017, prot. 87454, l'Azienda  ha  depositato
la documentazione integrativa richiesta in  data  16  novembre  2016,
prot. n. 116234; 
    che in data 7 settembre 2018 prot.  99623,  AIFA  ha  inviato  la
Comunicazione di fine procedura comprendente «Richiesta di impegno  a
Post  Approval  Committment»  e  ha  richiesto  nella  predetta  nota
un'integrazione completa documentale  relativa  a  tutte  le  carenze
riscontrate e l'accettazione dei Post Approval Committment  entro  il
termine perentorio di dieci giorni  dal  ricevimento  della  suddetta
comunicazione,   considerata   la   necessita'   di   concludere   il
procedimento amministrativo dell'AIC, e considerata la  scadenza  del
28 febbraio 2018 dell'ultima proroga concessa  all'Azienda  con  nota
AIFA del 31 gennaio 2018, prot. 10454; 
    che in data 14 settembre 2018, prot.  101021,  l'Azienda  non  ha
fornito la documentazione integrativa richiesta e  ha  depositato  un
«Commitment to AIFA» comunicando che: «Hereby we confirm that we will
submit not yet requested parts according to the Letter Deficiency for
the product PASCALLERG as soon as they are available»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota inviata  da  AIFA  all'Azienda  prot.  110997  del  9
ottobre 2018 di Comunicazione dei  motivi  ostativi  all'accoglimento
dell'istanza ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 al primo  rinnovo  del
medicinale omeopatico PASCALLERG, con la quale  e'  stato  comunicato
alla  predetta  Societa'  il  preavviso  di   diniego   del   rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  cui  all'art.  1,
comma 590 della  legge  n.  190/2014  e  successiva  modificazione  e
integrazione del medicinale omeopatico; 
  Considerato che la societa' Pascoe Pharmazeutische  Praparate  GmbH
non ha  presentato  alcuna  osservazione  all'atto  di  preavviso  di
diniego succitato; 
  Preso  atto  altresi'  che  la  societa'   Pascoe   Pharmazeutische
Praparate GmbH  con  nota  del  18  ottobre  2018,  prot.  115203  ha
dichiarato   di   voler   ritirare   la    richiesta    di    rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  del   medicinale
omeopatico PASCALLERG (dichiarando contestualmente che effettuera' il
ritiro dal mercato entro il 31 dicembre 2019); 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014  e  successiva  modificazione  e  integrazione  del
medicinale  omeopatico   PASCALLERG,   espresso   dalla   Commissione
consultiva tecnico-scientifica  nella  seduta  13-15  novembre  2018,
verbale CTS n. 2, nel  quale,  tenuto  conto  che  l'azienda  non  ha
presentato  controdeduzioni  al  preavviso   di   diniego   e   della
comunicazione di voler ritirare la domanda,  per  le  motivazioni  di
seguito riportate: 
    carenze  di  qualita'  relative  ai   ceppi   omeopatici   Acidum
formicicum e Alumen chromicum: la descrizione narrativa del  processo
di produzione e'  generica  e  non  prodotto  specifica; assenza  del
protocollo di convalida  del  processo  di  produzione;  assenza  del
controllo microbiologico sulle prime preparazioni (Trit. D1); assenza
della dichiarazione che, in assenza degli  studi  di  stabilita'  sul
ceppo, questo non sara' conservato e  verra'  analizzato  ogni  volta
prima  del  suo  utilizzo  in  produzione  per  la   verifica   della
conformita' alle specifiche; assenza degli  studi  di  stabilita'  in
condizioni accelerate; assenza della dichiarazione a firma del legale
rappresentante  dell'Azienda  nella  quale   e'   riportato   che   i
contenitori adeguati e idonei a contenere le materie  prime  in  essi
contenute  e  che  le  suddette  informazioni  (specifiche,  disegni,
certificazioni ecc.) sono archiviate presso il fornitore; assenza  di
informazioni specifiche sulle diluizioni intermedie conservate; 
    carenze  di  qualita'  relative  al  ceppo  omeopatico  Gelsemium
sempervirens: la descrizione narrativa  del  processo  produttivo  e'
generica  e  non  prodotto  specifica;  assenza  del  protocollo   di
convalida del processo di produzione; assenza del test  di  controllo
microbiologico su tintura madre: il criterio di accettabilita' non e'
conforme a  quanto  previsto  dalla  monografia  5.1.4  di  Ph.  Eur.
Microbiological quality of nonsterile pharmaceutical preparations and
substances for pharmaceutical use for aqueous  preparations.  Non  e'
effettuato il controllo microbiologico ne' di routine ne'  come  skip
test.  -  assenza  del  test  di  controllo  della  radioattivita'  e
dell'ocratossina su tintura madre: mancanza di dati  di  monitoraggio
per giustificare l'assenza di contaminazione dell'area geografica  di
raccolta del raw material e assenza di adeguata  giustificazione  per
la non esecuzione del controllo  dell'ocratossina  in  considerazione
della parte ipogea della pianta  utilizzata  per  la  produzione  del
ceppo omeopatico; assenza di un certificato di  analisi,  di  recente
produzione,  completo  di  tutti  i  test  previsti  e  di  tutte  le
specifiche aggiornate secondo quanto richiesto nelle precedenti  note
da AIFA; compresa la specifica relativa  al  titolo  degli  alcaloidi
gelsemine e sempervirine ai limiti imposti nella monografia  HAB  ed.
corr., GHP 14th Supplement 2014; non sono indicate  quali  diluizioni
intermedie sono conservate, e la loro quantita',  non  sono  definite
specifiche  appropriate  come  aspetto,  colore,  titolo  alcolico  e
controllo microbiologico; 
    carenze di qualita' relative al prodotto  finito:  assenza  della
convalida del processo di produzione e dei  dati  ad  esso  relativi;
mancata documentazione relativa alla  miscelazione  delle  diluizioni
ponderali al fine di evitare la formazione di  prodotti  secondari  e
mancata documentazione a  supporto  dell'uso  di  componenti  non  in
anaparti; assenza del controllo microbiologico di routine; 
    carenze di sicurezza: per tutti i ceppi omeopatici  la  sicurezza
non e' discussa in conformita' alla linee guida  HMPWG  per  prodotti
privi di indicazione terapeutica. Al punto suddetto si  aggiunge  che
per i ceppi Alumen chromicum e Gelsemium sempervirens  i  riferimenti
riportati   a   supporto    della    sicurezza    presentano    delle
controindicazioni e delle limitazioni d'uso  in  gruppi  speciali  di
popolazione. Per il ceppo  Gelsemium  viene  utilizzato  un  dato  di
tossicita' letale a supporto dell'estrapolazione  della  sicurezza  e
non viene adeguato il titolo degli alcaloidi contenuti  nella  TM  ai
limiti imposti nella monografia HAB ed. corr.,  GHP  14th  Supplement
2017; 
    carenze  relative  alla  giustificazione   dell'uso   omeopatico:
assenza della giustificazione dell'uso  omeopatico  per  il  prodotto
medicinale in oggetto; 
  Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso
di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento
conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
  Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico
PASCALLERG sul mercato costituisce un rischio per la salute  pubblica
a fronte  del  quale  solo  il  ritiro  dal  commercio  del  predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli artt. 40 e 142, comma 1. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successiva
  modificazione e integrazione. 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art.  1,  comma  590,  della  legge  n.  190/2014  e   successiva
modificazione e integrazione, del  medicinale  omeopatico  PASCALLERG
nella forma e confezione: 
    A.I.C. n. 047316017 - «compresse» blister da 100 compresse. 
  Titolare AIC: Pascoe Pharmazeutische Praparate  GmbH  (codice  SIS:
2830).