IL DIRIGENTE 
                     dell'Ufficio autorizzazione 
                     all'immissione in commercio 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il
Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'Area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il
Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE»,  e  successiva
modificazione e integrazione, ed in particolare l'art. 20, contenente
disposizioni particolari per i  medicinali  omeopatici  presenti  sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come
modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti
da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il
termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici
di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219; 
  Vista la  domanda  e  relativi  allegati,  presentata  in  data  10
novembre 2016, prot. n. 114305 del 10 novembre 2016, con la quale  la
societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in  Schiffenberger  Weg,  55  D-35394  Giessen,  ha
chiesto  di  essere  autorizzata   al   rinnovo   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014 e  successiva  modificazione  e  integrazione,  del
medicinale omeopatico TONSILLOPAS nella forma  e  confezione:  «gocce
orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 20  ml  a  cui  e'
stato attribuito A.I.C. n. 047306016; 
  Considerato che in data 13  aprile  2017,  prot.  38366,  e'  stata
richiesta  da  parte  di  AIFA  la  presentazione  di  documentazione
integrativa. Che in data  27  giugno  2017,  prot.  68312,  e'  stata
richiesta  da  parte  dell'Azienda  una  proroga  di  novanta  giorni
decorrenti dalla scadenza del  termine  concesso  per  l'invio  della
documentazione integrativa. Che in data  10  luglio  2017,  prot.  n.
73982, AIFA ha concesso la suddetta richiesta di proroga. Che in data
21  settembre  2017,  prot.  100700,  e'  stata  richiesta  da  parte
dell'Azienda una seconda proroga di novanta giorni  decorrenti  dalla
scadenza del termine concesso per la precedente proroga. Che in  data
25 settembre  2017,  prot.  101589,  AIFA  ha  concesso  la  suddetta
richiesta di  proroga.  Che  in  data  3  gennaio  2018,  prot.  387,
l'Azienda non ha fornito la documentazione integrativa richiesta e ha
depositato un  «Commitment  to  AIFA»  comunicando  che:  «Hereby  we
confirm that we will submit not yet requested parts according to  the
Letter Deficiency for the product TONSILLOPAS as  soon  as  they  are
available». Nello stesso  Commitment  l'Azienda  dichiarava  di  aver
integrato le sole sezioni 3.2.5.1.1, 3.2.5.1.3, 3.2.5.2.4,  3.2.5.3.1
e 3.2.5.5 delle carenze comuni e di aver incluso il Safety  Statement
relativo al modulo 4 e al modulo 5  per  il  prodotto  medicinale  in
domanda. Che in data 7 agosto 2018, prot. 91387, AIFA ha  inviato  la
Comunicazione di fine procedura comprendente «Richiesta di impegno  a
Post Approval Committment». Nella suddetta Nota, AIFA ha richiesto la
medesima documentazione  integrativa  mai  pervenuta  presso  AIFA  e
l'accettazione  dei  Post  Approval  Committment  entro  il   termine
perentorio di 10 giorni dal ricevimento della suddetta  comunicazione
in data 20 agosto 2018,  prot.  94729,  l'Azienda  ha  depositato  un
secondo «Commitment to AIFA» nel quale  dichiarava  «Considering  the
real deadline of one day (date of the Letter of Deficiency: 7  agosto
2018 - Deadline 10 days;  date  of  the  arrival  of  the  Letter  of
Deficiency: 15.09.208) we confirm that we will  submit  the  required
documentation to the Letter of Deficiency for the product TONSILLOPAS
as  soon  as  available».  Nessun'altra  documentazione   integrativa
risulta ad oggi pervenuta in seguito alla nota  AIFA  del  13  aprile
2017, prot. 38366, ne'  alla  scadenza  della  prima  concessione  di
proroga del 10 luglio 2017, prot.  73982,  ne'  alla  scadenza  della
successiva proroga concessa il 25 settembre 2017, prot. 101589, e ne'
alla successiva scadenza del 28 febbraio  2018  concessa  all'Azienda
con nota AIFA del 31 gennaio 2018, prot. 10454, per l'integrazione di
tutti i dossier sottomessi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota inviata da AIFA del 9 ottobre 2018, prot. n.  110995,
di Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex
art. 10-bis, legge  n.  241/1990  al  primo  rinnovo  del  medicinale
omeopatico TONSILLOPAS con la quale e' stato comunicato alla predetta
Societa' il preavviso  di  diniego  del  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della  legge
n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione del  medicinale
omeopatico; 
  Considerato che la societa' Pascoe Pharmazeutische  Praparate  GmbH
non ha  presentato  alcuna  osservazione  all'atto  di  preavviso  di
diniego succitato; 
  Preso  atto  altresi'  che  la  societa'   Pascoe   Pharmazeutische
Praparate GmbH  con  nota  del  18  ottobre  2018,  prot.  115203  ha
dichiarato   di   voler   ritirare   la    richiesta    di    rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  del   medicinale
omeopatico TONSILLOPAS (dichiarando contestualmente  che  effettuera'
il ritiro dal mercato entro il 31 dicembre 2019); 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014  e  successiva  modificazione  e  integrazione  del
medicinale  omeopatico  TONSILLOPAS,   espresso   dalla   Commissione
consultiva tecnico-scientifica nella seduta 13 -  15  novembre  2018,
verbale CTS n. 2, nel  quale,  tenuto  conto  che  l'azienda  non  ha
presentato  controdeduzioni  al  preavviso   di   diniego   e   della
comunicazione di voler ritirare la domanda,  per  le  motivazioni  di
seguito riportate: 
  carenze di qualita' e di sicurezza per la forma farmaceutica  gocce
orali,  soluzione,  per  cui  non  e'  stata  fornita  documentazione
integrativa in seguito alle richieste di AIFA; 
  carenze di qualita' relative a tutti i ceppi omeopatici: per  tutti
i  ceppi  omeopatici  costituenti   il   prodotto   in   domanda   la
documentazione di  qualita'  risulta  assente  con  riferimento  alle
informazioni  e  dati  riguardanti  il  processo  di  produzione,  il
controllo dei materiali, la convalida di processo, le  impurezze,  le
specifiche  e  procedure  utilizzate,  dati  sui  batches   analysis,
giustificazioni delle specifiche, contenitori utilizzati  e  dati  di
stabilita'; 
  carenze di sicurezza: la sicurezza e' supportata esclusivamente con
il documento «Safety Statement for Tonsillopas  oral  drops»  in  cui
viene dichiarato che il  medicinale  e'  in  commercio  dal  1978  in
Germania, in una formulazione contenente Mercurius cyananatus  2DH  e
dal 1992 nella formulazione attuale.  Vengono  riportati  i  dati  di
vendita delle confezioni vendute nell'arco temporale da gennaio  2003
ad agosto 2017, i risultati di  uno  studio  osservazionale  ai  fini
della valutazione dell'efficacia del medicinale nel trattamento delle
tonsilliti acute e delle stomatiti  ulceranti  e  i  reports  di  una
Post-marketing experience sull'uso del prodotto in bambini dai  6  ai
12 anni, raccolti retrospettivamente da 162 medici, non sono adeguati
per  dimostrare  la  sicurezza  del  prodotto  privo  di  indicazioni
terapeutica; 
    carenze  relative  alla  giustificazione   dell'uso   omeopatico:
assenza della giustificazione dell'uso  omeopatico  per  il  prodotto
medicinale in oggetto; 
  Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso
di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento
conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
  Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico
TONSILLOPAS sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica
a fronte  del  quale  solo  il  ritiro  dal  commercio  del  predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli artt. 40 e 142, comma 1. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successiva
  modificazione e integrazione. 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art.  1,  comma  590,  della  legge  n.  190/2014  e   successiva
modificazione e integrazione, del medicinale  omeopatico  TONSILLOPAS
nella forma e confezione: 
    A.I.C.  n.  047306016 -  «gocce  orali,  soluzione»   1   flacone
contagocce in vetro da 20 ml. 
  Titolare AIC: Pascoe Pharmazeutische Praparate  GmbH  (codice  SIS:
2830).