IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Considerato  che,  come  emerge  dal  verbale  di   ispezione,   la
cooperativa  non  persegue  lo  scopo  mutualistico  in  quanto   gli
ispettori hanno rilevato che la societa' stessa e' solo un espediente
per  traslare  il  rischio  di  impresa  esternalizzando  i   servizi
amministrativi della societa' del gruppo  Metronotte,  attraverso  il
controllo e l'eterodirezione da parte del  gruppo  e  la  simulazione
dello scambio mutualistico tra gli pseudo-soci lavoratori  dell'ente,
nonche' la dispersione della platea sociale. 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Visto che la societa' in data 4  aprile  2018  ha  comunicato,  tra
l'altro,  che  la  cooperativa  aveva  deliberato   lo   scioglimento
volontario; 
  Considerato  che  l'amministrazione  in  data  28  giugno  2018  ha
comunicato che poiche' l'avvio del procedimento era  scaturito  dalla
mancanza del perseguimento dello scopo mutualistico, la proposta  del
provvedimento sarebbe stata sottoposta  all'attenzione  del  Comitato
centrale per le cooperative; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice
civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «As Consulting societa' cooperativa a r.l. in liquidazione»  con
sede in Pomezia (RM) (codice fiscale n. 13041251003), e' sciolta  per
atto d'autorita' ai sensi dell' art.  2545-septiesdecies  del  codice
civile;