IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria ed  in  particolare
il comma 3 dell'art. 12, che dispone che il Fondo sanitario nazionale
(di seguito FSN) sia ripartito dal CIPE,  su  proposta  del  Ministro
della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le  Province  autonome  (di  seguito,  Conferenza
Stato-regioni); 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni l'assegnazione annuale delle
quote del FSN di parte corrente a favore delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 115,  comma  1,  lettera  a)  fra  le
funzioni e compiti amministrativi  conservati  allo  Stato  inserisce
l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario
nazionale (di seguito PSN), l'adozione dei piani  di  settore  aventi
rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle  relative
risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  che  detta
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art.  10
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un  sistema  di
finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  (di  seguito  SSN)
basato  sulla  capacita'  fiscale  regionale,  corretto   da   misure
perequative, stabilendo  che  al  finanziamento  del  SSN  concorrano
l'IRAP,  l'addizionale  regionale  all'IRPEF,  la   compartecipazione
all'accisa  sulle  benzine  e   la   compartecipazione   all'IVA   da
rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il  Ministero  della  sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni; 
  Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che disciplina i sistemi premiali  per  le  regioni  a  valere  sulle
risorse  ordinarie  previste  dalla  legislazione  vigente   per   il
finanziamento del  SSN,  nonche'  l'art.  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che  quantifica  le  risorse  da
destinare a tali sistemi premiali nella misura  pari  allo  0,25  per
cento del finanziamento annuo del SSN; 
  Visto il decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  emanato  in
attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni  in
materia di autonomia di entrate delle regioni  a  statuto  ordinario,
nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore
sanitario e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione
del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27,  concernente
la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  regionali  nel
settore sanitario; 
  Visto l'art. 1, comma 392, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
che  ha  individuato  il  livello  del  finanziamento  del   Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato  per  l'anno
2018 pari a 114.000 milioni di euro; 
  Considerato che il predetto importo di 114.000 milioni di  euro  e'
stato rideterminato, in  riduzione,  da:  a)  dal  comma  394,  della
sopracitata legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo pari a 604
milioni di euro per le specifiche  finalita'  previste  dal  medesimo
comma; b) dall'art. 1, comma 827, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, per un importo di 1.124.767 euro annui, a  decorrere  dal  2018,
per la parte del finanziamento della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
relativa al superamento degli OPG; c) dai commi 400 e  401,  art.  1,
legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo rispettivamente di 223
milioni  di  euro  e  di  500  milioni  di  euro  per  consentire  il
finanziamento di un Fondo per il concorso al  rimborso  alle  regioni
per l'acquisto dei  medicinali  innovativi  e  di  un  Fondo  per  il
concorso al rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto  dei  medicinali
oncologici innovativi; 
  Considerato,  altresi',  che  il  sopracitato  importo  di  114.000
milioni  di  euro  e'  stato  rideterminato,  in  incremento  da:  a)
dall'art.  18-bis  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che
a decorrere  dall'anno  2018,  introduce  un  finanziamento  per  9,2
milioni di euro annui per la remunerazione delle farmacie rurali;  b)
dall'art. 9 della legge 11 gennaio  2018,  n.  4,  che  introduce  un
finanziamento di 64.000 euro (56.000 euro  -  limitatamente  all'anno
2018, dal momento che la disposizione normativa e' entrata in  vigore
il 16 febbraio del 2018) per l'assistenza  gratuita  di  tipo  medico
psicologico  in   favore   dei   figli   minorenni   o   maggiorenni,
economicamente  non  autosufficienti,  di  vittime   del   reato   di
femminicidio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2017,
n. 224, «Regolamento recante disciplina delle  modalita'  applicative
dei commi da 82 a 84 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(legge di stabilita' 2013), nonche' le relative procedure  contabili,
ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»
ed in particolare l'art. 2,  comma  8,  il  quale  dispone  che  alla
regolazione finanziaria dei costi relativi  all'assistenza  in  forma
diretta nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea,  negli
altri Paesi dello spazio economico europeo, in Svizzera e  nei  Paesi
con  i  quali  siano  conclusi  accordi  in  materia  di   assistenza
sanitaria,  si  provveda  in  sede  di  ripartizione  delle   risorse
destinate  alla  copertura  del  fabbisogno  sanitario  standard  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e
province autonome provvedono al  finanziamento  del  SSN  nei  propri
territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello  Stato,  ed
in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province  autonome  di
Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre  1996,
n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1,  comma
836, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296  relativo  alla  Regione
Sardegna; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 830, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni, sancita nella seduta
del 1° agosto 2018 (Rep. atti n. 151/CSR) sullo schema di decreto del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2018; 
  Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto,
tra le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  delle
risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per
l'anno 2018, pari a 112.681,13 milioni di euro, trasmessa con nota n.
7363-P del 13 agosto 2018; 
  Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni, sancita nella seduta
del 1° agosto 2018 (Rep. atti n. 148/CSR) sulla proposta del Ministro
della salute concernente il detto riparto per l'anno 2018; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista  la  nota  del  28  novembre  2018,  n.  6013-P,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base della presente delibera; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2018 ammonta ad  euro
112.681.131.233  ed  e'  articolato  nelle  seguenti  componenti   di
finanziamento: 
    a)  euro  109.876.848.907   sono   destinati   al   finanziamento
indistinto dei Livelli essenziali  di  assistenza  (LEA)  inclusa  la
quota destinata alla cura e alla prevenzione della  fibrosi  cistica.
Il finanziamento  e'  assegnato  e  ripartito  alle  regioni  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano come da allegata tabella A, che
costituisce  parte  integrante  della  presente   delibera,   ed   e'
comprensivo,  tra  l'altro,  di  euro  596.000.000   finalizzati   da
specifiche norme di legge alle seguenti finalita': 
      1.1. euro 50.000.000 per la cura  della  dipendenza  del  gioco
d'azzardo; 
      1.2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo  delle  convenzioni
con il SSN; 
      1.3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento dei maggiori
oneri  a  carico  del  SSN  conseguenti  alla  regolarizzazione   dei
cittadini extracomunitari occupati in attivita'  di  assistenza  alla
persona e alle famiglie; 
      1.4. euro 127.000.000 per il concorso al rimborso alle  regioni
per l'acquisto  di  vaccini  ricompresi  nel  Nuovo  piano  nazionale
vaccini (NPNV); 
      1.5. euro 150.000.000 per il concorso al rimborso alle  regioni
degli oneri derivanti dai processi di  assunzione  e  stabilizzazione
del personale del SSN; 
    b) euro 1.867.856.256 sono vincolati alle seguenti attivita': 
      1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di  specifici  obiettivi
individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e'  ripartita,
assegnata e/o accantonata con successiva delibera di questo Comitato,
da adottarsi in data odierna; 
      2. euro 40.000.000 per la  medicina  veterinaria.  Detta  somma
sara' erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2
giugno 1988, n. 218; 
      3. euro 38.735.000 per borse di studio triennali per  i  medici
di medicina generale.  Detta  somma  e'  assegnata  e  ripartita  con
successiva delibera di questo Comitato da adottarsi in data odierna; 
      4. euro 30.152.000 a favore del Fondo  per  l'esclusivita'  del
rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. Detta somma  e'
assegnata e ripartita con successiva delibera di questo  Comitato  da
adottarsi in data odierna; 
      5.  euro  30.990.000   per   l'assistenza   a   extracomunitari
irregolari. Detta somma  e'  assegnata  e  ripartita  con  successiva
delibera di questo Comitato da adottarsi in data odierna; 
      6. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria,  che
saranno trasferite dal Ministero della  giustizia  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      7. euro 165.424.023  accantonati  per  il  finanziamento  della
medicina penitenziaria. Detta somma  e'  assegnata  e  ripartita  con
successiva delibera di questo Comitato da adottarsi in data odierna; 
      8. euro 53.875.233 per il finanziamento degli  oneri  derivanti
dal  completamento  del  processo  di  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari ai sensi del comma  7,  dell'art.  3-ter  del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, con legge 17 febbraio  2012,  n.  9.  Detta  somma  e'
assegnata e ripartita con successiva delibera di questo  Comitato  da
adottarsi in data odierna; 
      9.  euro  2.000.000  per  la  revisione   delle   tariffe   per
prestazioni  termali.  Detta  somma  e'  assegnata  e  ripartita  con
successiva delibera di questo Comitato da adottarsi in data odierna; 
    c) euro 652.915.742 euro sono destinati  al  finanziamento  delle
seguenti attivita' e oneri di altri enti: 
      1.  euro  10.000.000   per   il   finanziamento   degli   oneri
contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale
degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 2); 
      2. euro 3.000.000 per quota parte degli oneri contrattuali  del
biennio   economico   2006-2007   del   personale   degli    Istituti
zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 3); 
      3.  euro  265.993.000  per  il  funzionamento  degli   Istituti
zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 4); 
      4. euro 146.412.742 per  il  concorso  al  finanziamento  della
Croce rossa italiana; 
      5. euro 2.000.000 per il  finanziamento  del  Centro  nazionale
trapianti; 
      6. euro 173.010.000 per concorso al finanziamento  delle  borse
di studio agli specializzandi; 
      7. euro 2.500.000 per pagamento delle rate di  mutui  contratti
con la Cassa depositi e prestiti; 
      8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici specialisti, ai
sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    d) euro 283.510.328 sono accantonati  per  essere  ripartiti  con
successivo decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze sulla bozza del quale e' stata
sancita la  prevista  intesa  della  Conferenza  Stato-regioni  nella
seduta del 1° agosto 2018 (Rep. atti n. 151/CSR). 
  2. Il  riparto  delle  fonti  di  finanziamento  dei  LEA,  livelli
essenziali di assistenza, comprensiva  della  quota  finalizzata  per
ciascuna regione e le Provincie autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
indicato nell'allegata tabella C, che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
 
    Roma, 28 novembre 2018 
 
                                             Il vice Presidente: Tria 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2019 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
83