IL DIRETTORE GENERALE 
                     per la lotta alla poverta' 
                   e per la programmazione sociale 
 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»  che,  al  fine  di
garantire  l'attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
assistenziali da garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  con
riguardo alle  persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso  il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le
non autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b),  del  decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97, in base al  quale  gli  atti  e  i  provvedimenti
concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» che  dispone  che
le eventuali risorse derivanti dalle attivita' di accertamento  della
permanenza dei requisiti  sanitari  nei  confronti  dei  titolari  di
invalidita' civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e
disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste,
sono destinate ad incrementare il Fondo per  le  non  autosufficienze
sino alla concorrenza di  40  milioni  di  euro  annui.  Le  predette
risorse sono da accertarsi con il procedimento  di  cui  all'art.  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale
come  effettivamente  aggiuntive  rispetto  a  quelle  derivanti  dai
programmi   straordinari   di   verifica   gia'   previsti   e   sono
opportunamente versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate all'apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il documento di conclusione  positiva  della  Conferenza  dei
servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  unito
alla  nota  n.  11019  del  29  ottobre  2018,  e  comprensivo  della
certificazione INPS validata dalla medesima Conferenza,  con  cui  e'
stato accertato l'importo delle risorse, pari per l'anno 2018 a  13,5
milioni di euro, in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  comma  109
dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del
12 dicembre 2018 di riparto del Fondo per le non autosufficienze  per
l'anno 2018, in corso di registrazione; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 4, secondo il quale  eventuali
ulteriori risorse derivanti  da  provvedimenti  di  incremento  dello
stanziamento  sul  capitolo  di  spesa  3538  «Fondo   per   le   non
autosufficienze», saranno ripartite fra  le  Regioni  con  le  stesse
modalita' e criteri di cui al medesimo decreto di riparto; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2017, di ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'esercizio finanziario 2018  e  per  il  triennio  2018-2020  e,  in
particolare, la Tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538
«Fondo per le non autosufficienze», una disponibilita', in termini di
competenza, per l'anno 2018, pari a 450 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
24921 del 7 dicembre 2018, con il  quale  si  dispone  la  variazione
compensativa di competenza e di cassa  per  l'anno  finanziario  2018
pari a 13,5 milioni di euro sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per  le
non autosufficienze», in corso di registrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'», e,  in  particolare,  l'art.  22  che  istituisce  la
Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione
sociale, a cui sono trasferite le funzioni della  Direzione  generale
per l'inclusione e  le  politiche  sociali,  che  e'  contestualmente
soppressa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018  al
foglio n. 116, con il quale il  dott.  Raffale  Michele  Tangorra  e'
stato incaricato della titolarita' della Direzione  generale  per  la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Riparto risorse ulteriori assegnate 
                 al Fondo per le non autosufficienze 
 
  1.  Le  ulteriori  risorse  assegnate  al   «Fondo   per   le   non
autosufficienze» per l'anno 2018, pari ad euro 13,5 milioni di  euro,
derivanti  dalle  attivita'  di  accertamento  della  permanenza  dei
requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita'  civile,
cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e  disabilita'  svolte
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e individuate
ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono ripartite fra le regioni, ai sensi dell'art.  1,  comma  4,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  12  dicembre
2018,  secondo  le  quote  riportate  nell'allegata  Tabella  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 21 dicembre 2018 
 
                                      Il direttore generale: Tangorra 

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2019 
n. 1-192