IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare  l'articolo
19, comma 5, che prevede  l'approvazione  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente di  un  regolamento  delle  aree  marine  protette  che
disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado  di
protezione necessario; 
  Vista   la   Convenzione   internazionale   per   la    prevenzione
dell'inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per  la  definizione
dei requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, nonche' le modifiche  apportate  alla  politica  comune  della
pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2015; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante disposizioni per la
difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l'articolo
1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente  le  funzioni
del Ministero della marina mercantile  in  materia  di  tutela  e  di
difesa dell'ambiente marino; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale e in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in  campo
ambientale; 
  Visto l'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, relativo  al
funzionamento delle aree marine protette; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE; 
  Visto il decreto legislativo  del  13  ottobre  2010,  n.  190,  di
attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; 
  Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147,  che  all'articolo  1,
comma 116, integra con  l'area  «Capo  Milazzo»  le  aree  marine  di
reperimento  previste  dall'articolo  36,  comma  1,  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, e che,  all'articolo  1,  comma  117,  prevede
specifici incrementi di spesa  al  fine  di  garantire  l'istituzione
delle aree marine protette di cui alle  aree  marine  di  reperimento
introdotte dal medesimo articolo 1, comma 116; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
in  particolare,  l'articolo  6,  comma  1,  lettere  a)  e  o)   che
attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura  e
del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e
marine, nonche' per le attivita' in materia di mare  e  biodiversita'
relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini; 
  Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le
regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo  e  di  zone  di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; 
  Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  la  Regione
Siciliana, sottoscritta in data 7 marzo 2001; 
  Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 7 luglio 2016, fra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della  Regione
Siciliana e gli enti gestori delle aree marine  protette  situate  in
Sicilia,  che  potenzia  la  rete  delle  aree  marine  protette  per
l'ottimizzazione della gestione; 
  Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  -  Direzione
generale per la protezione della  natura  e  del  mare  e  l'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  resa
esecutiva con decreto direttoriale  prot.  12112/PNM  del  16  giugno
2014, per l'aggiornamento degli  studi  conoscitivi  ed  il  supporto
all'iter istruttorio  per  l'istituzione,  tra  le  altre,  dell'area
marina protetta «Capo Milazzo», nel Comune di Milazzo,  Provincia  di
Messina; 
  Considerato che con nota prot.  11449/PNM  del  5  giugno  2014  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
comunicato  l'avvio  del  procedimento  istitutivo  dell'area  marina
protetta  «Capo   Milazzo»   alla   Regione   Siciliana,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, della citata intesa generale, e  agli  enti
territorialmente interessati, convocando e tenendo una prima riunione
in data 19 giugno 2014; 
  Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione
dell'area marina protetta,  sono  state  considerate  e  valutate  le
osservazioni degli enti interessati e del pubblico e, in particolare,
l'ISPRA ha provveduto a: 
    presentare agli  enti  territorialmente  interessati,  nel  corso
della riunione presso il Ministero in data 18 dicembre 2014, le prime
risultanze delle  attivita'  conoscitive,  successivamente  trasmesse
dalla Direzione generale per la protezione della natura  e  del  mare
agli enti stessi, con nota prot. 26511/PNM del 23 dicembre 2014; 
    presentare, durante la riunione in data 9 luglio 2015, un  quadro
relativo allo stato delle attivita' istruttorie in corso; 
    presentare agli enti interessati, nella riunione del 17  dicembre
2015, una proposta preliminare denominata «Prima ipotesi dei  livelli
di zonazione», successivamente trasmessa dalla Direzione generale per
la protezione della natura e del mare agli enti stessi con nota prot.
25803/PNM del 23 dicembre 2015; 
    illustrare, su invito della Direzione generale per la  protezione
della natura e del mare espresso  con  nota  prot.  3961/PNM  del  26
febbraio  2016,  la  suddetta  proposta  preliminare  nel  corso   di
un'assemblea pubblica tenutasi in data 1° marzo 2016; 
    elaborare,  sulla  base  delle  osservazioni  pervenute  e  delle
considerazioni  valutative  svolte,   la   proposta   conclusiva   di
perimetrazione  e  zonazione,  con  relativa  disciplina  di   tutela
dell'istituenda area marina protetta; 
    trasmettere alla  Direzione  generale  per  la  protezione  della
natura e del mare, con nota  prot.  34910  del  9  giugno  2016,  una
sintesi delle considerazioni elaborate in  merito  alle  osservazioni
pervenute; 
  Considerato che la  Direzione  generale  per  la  protezione  della
natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni,  con  nota
prot. 13099/PNM del 16 giugno 2016, ha chiesto all'ISPRA di elaborare
la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e  disciplina  di
tutela dell'area marina protetta; 
  Acquisita la proposta conclusiva  di  perimetrazione,  zonazione  e
disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa  dall'ISPRA
con nota prot. 37169 del 21 giugno 2016; 
  Considerato che la  Direzione  generale  per  la  protezione  della
natura e del mare, con nota prot. 0013669/PNM del 24 giugno 2016,  ha
convocato un incontro in data 5 luglio 2016 con gli enti interessati,
per presentare gli schemi dei provvedimenti  ministeriali,  elaborati
sulla base della citata proposta,  di  istituzione  dell'area  marina
protetta e  di  approvazione  del  regolamento  di  disciplina  delle
attivita' consentite, in uno con la cartografia di  perimetrazione  e
zonazione dell'area marina protetta; 
  Preso atto delle  risultanze  dell'iter  istruttorio,  nonche'  del
processo partecipativo svolto, e che pertanto la  Direzione  generale
per la protezione della natura e  del  mare  ha  avviato  l'iter  per
acquisire  i  pareri  e  le  intese  necessarie  all'emanazione   dei
provvedimenti  ministeriali  per   l'istituzione   dell'area   marina
protetta e per l'approvazione del  regolamento  di  disciplina  delle
attivita' consentite; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana, espressa con nota prot.
2253/GAB del 27 marzo 2017, sullo  schema  di  decreto  istitutivo  e
sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina
delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Milazzo»; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso
in data 21 settembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi, emesso nell'Adunanza del 23 novembre 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' approvato il regolamento di  disciplina  dell'area  marina
protetta «Capo Milazzo», di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 26 novembre 2018 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 238 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  19,  comma  5,  della
          legge 6 dicembre 1991, n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
          protette),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O., come modificato  dall'art.  2,
          comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426: 
              «Art. 19  (Gestione  delle  aree  protette  marine).  -
          (Omissis). 
              5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di  concerto
          con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita   la
          Consulta per la difesa  del  mare  dagli  inquinamenti,  e'
          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le
          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione
          necessario. 
              (Omissis).». 
              - Il regolamento (CE)  n.  1380/2013  dell'11  dicembre
          2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo  alla
          politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti
          (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio  e  che
          abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)  n.  639/2004
          del  Consiglio,  nonche'  la  decisione   2004/585/CE   del
          Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28  dicembre  2013,
          n. L 354. 
              - Il regolamento (CE) n. 2015/812 del  20  maggio  2015
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  (che  modifica  i
          regolamenti (CE) n. 850/98,  (CE)  n.  2187/2005,  (CE)  n.
          1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE)  n.  254/2002,  (CE)  n.
          2347/2002  e  (CE)  n.  1224/2009  del   Consiglio,   e   i
          regolamenti (UE) n.  1379/2013  e  (UE)  n.  1380/2013  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda
          l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98
          del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2015,
          n. L 133. 
              - La legge 31 dicembre 1982, n. 979  (Disposizioni  per
          la difesa del mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.. 
              - La legge 08 luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  15
          luglio 1986, n. 162, S.O.. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  10,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: 
              «Art.     1     (Organizzazione     della      pubblica
          amministrazione). - (Omissis). 
              10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni del Ministero della marina mercantile  in  materia
          di tutela e di difesa dell'ambiente  marino.  Il  Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata   al   mare
          (ICRAM). 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  9
          dicembre  1998,  n.  426   (Nuovi   interventi   in   campo
          ambientale), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          dicembre 1998, n. 291: 
              «Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura).
          - 1. Nelle aree naturali protette nazionali  l'acquisizione
          gratuita delle opere  abusive  di  cui  all'art.  7,  sesto
          comma, della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, si  verifica  di  diritto  a
          favore degli organismi di  gestione.  Nelle  aree  protette
          nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al  Ministero
          dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli
          accertamenti e  le  ingiunzioni  alla  demolizione  di  cui
          all'art. 7, secondo comma, della citata  legge  n.  47  del
          1985.  Il  Ministro  dell'ambiente  puo'   procedere   agli
          interventi  di  demolizione  avvalendosi  delle   strutture
          tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base
          di apposita convenzione stipulata d'intesa con il  Ministro
          della difesa, nel limite di spesa di lire 500  milioni  per
          l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a  decorrere  dall'anno
          1999. 
              2.  In  relazione  al  particolare  valore   ambientale
          dell'area della costiera amalfitana, verificato,  ai  sensi
          dell'art.  7  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,   il   mancato
          esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere
          effettuate  abusivamente  per  la  costruzione   dell'Hotel
          Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili  di
          sanatoria in quanto in violazione di vincoli  ambientali  e
          paesistici, il Ministro dell'ambiente,  previa  diffida  ad
          adempiere  nel  termine  di   novanta   giorni,   accertata
          l'ulteriore  inerzia  delle   amministrazioni   competenti,
          procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a  tale
          fine delle strutture tecniche ed  operative  del  Ministero
          della difesa ai sensi del comma 1 e nel  limite  dei  fondi
          dal medesimo previsti. 
              3. Restano salve le competenze delle regioni a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          che disciplinano la materia di cui al  comma  1  secondo  i
          rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
              4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di  recupero  o
          rimborso per l'esecuzione in danno del  ripristino,  ovvero
          per risarcimento del  danno  ambientale,  dai  responsabili
          degli abusi  edilizi  di  cui  al  comma  1,  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  ad  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi
          di gestione delle aree naturali protette per il  ripristino
          naturalistico dei siti. 
              5. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  intesa  con  le
          regioni interessate e previa  consultazione  dei  comuni  e
          delle  province  interessati,  sono  istituiti   i   Parchi
          nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese
          (35). 
              6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
          dell'ambiente procede, ai  sensi  dell'art.  34,  comma  3,
          della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  entro  centottanta
          giorni a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              7. Per l'istituzione  ed  il  funzionamento  del  Parco
          nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di  lire
          1.000 milioni per gli anni 1998 e  1999  e  di  lire  1.500
          milioni a decorrere dall'anno 2000. 
              8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
          394, nell'alinea, dopo le  parole:  «nella  concessione  di
          finanziamenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «dell'Unione
          europea,». 
              9. Nell'ambito dell'autorizzazione  di  spesa  prevista
          dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n.  344,
          le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998  e  di  lire
          1.500 milioni a decorrere  dall'anno  1999  sono  destinate
          all'istituzione ed al  funzionamento  del  Parco  nazionale
          della Val d'Agri e Lagonegrese. 
              10. ... (36). 
              11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30  giugno  1999
          provvede all'istruttoria  tecnica  necessaria  per  avviare
          l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10,
          con il precipuo obiettivo della  massima  salvaguardia  dei
          mammiferi marini. 
              12. Il Ministro  dell'ambiente  promuove  entro  il  31
          dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario
          ed internazionale per estendere l'area protetta  marina  di
          cui al comma 10 alle acque territoriali  dei  Paesi  esteri
          confinanti ed alle acque internazionali. 
              13. Per l'istituzione, l'avviamento e  la  gestione  di
          aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982,
          n.  979,  e  dalla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e'
          autorizzata la spesa di lire 6.000  milioni  per  gli  anni
          1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              14. 
              15.  Una  quota  dell'autorizzazione  di  spesa  recata
          dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 della  legge  8
          ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per  ciascuno
          degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello
          sportello per il cittadino relativo agli interventi di  cui
          allo stesso comma 2. 
              16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della
          legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso  l'ente
          cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e'
          presieduta da  un  rappresentante  designato  dal  Ministro
          dell'ambiente. Il comandante della  locale  Capitaneria  di
          porto,  o  un  suo  delegato,  partecipa  ai  lavori  della
          Commissione di riserva in qualita' di membro. 
              17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre  1991,
          n. 394, le parole: «ai sensi dell'art. 28  della  legge  31
          dicembre 1982, n.  979»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «nonche' dalle polizie degli  enti  locali  delegati  nella
          gestione delle medesime aree protette». 
              18.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   relative
          all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6,  del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,
          l'istituto  centrale   per   la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare  (ICRAM)  e'  autorizzato  ad
          incrementare la propria dotazione organica di dieci  unita'
          di profilo professionale «ricercatore». Alla copertura  dei
          posti  si  provvede  mediante  procedure  concorsuali.  Per
          l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa
          occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998  e
          in lire 700 milioni a  decorrere  dall'anno  1999.  Non  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449. 
              19. Per la predisposizione di un programma nazionale di
          individuazione e valorizzazione della «Posidonia Oceanica»,
          nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa
          da tutti i fenomeni che  ne  comportano  il  degrado  e  la
          distruzione, e' autorizzata la spesa di  lire  200  milioni
          annue per il triennio 1998-2000. A tal fine,  il  Ministero
          dell'ambiente   puo'   avvalersi   del   contributo   delle
          universita',  degli  enti  di  ricerca  e  di  associazioni
          ambientaliste. 
              20. Il personale proveniente da  altre  amministrazioni
          pubbliche  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' comandato presso gli Enti parco  di  cui
          all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che  svolge
          funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti
          Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti
          medesimi, nei limiti dei posti disponibili  nelle  relative
          piante organiche e secondo le procedure di cui all'art.  33
          del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito dall'art. 18 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 80. Conseguentemente  le  piante  organiche  delle
          amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un
          numero di unita' pari al predetto personale. 
              21. 
              22. 
              23. 
              24. All'art. 9 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a); 
                b) al comma 6, dopo la parola: «vice presidente» sono
          inserite le seguenti: «scelto tra i membri designati  dalla
          Comunita'  del  parco»  e  la  parola:  «eventualmente»  e'
          soppressa; 
                c) al comma 8, le  parole  da:  «elabora  lo  statuto
          dell'Ente parco» fino alla fine del comma sono soppresse; 
                d). 
              25. 
              26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono determinati i requisiti richiesti  per
          l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma  11,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25
          del presente articolo, nonche' le modalita' di  svolgimento
          delle  procedure  concorsuali.  All'albo  sono  iscritti  i
          direttori in carica alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, nonche'  i  soggetti  inseriti  nell'elenco
          degli idonei di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          del 14 aprile 1994 (45). 
              27. 
              28. All'art. 11 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 2, dopo le  parole:  «il  rispetto  delle
          caratteristiche » sono  inserite  le  seguenti:  «naturali,
          paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali»; 
                b); 
                c) al comma 6, le parole:  «sentita  la  Consulta  e»
          sono soppresse. 
              29. 
              30. All'art. 12 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a)  al  comma  1,  dopo  le   parole:   «naturali   e
          ambientali» sono inserite  le  seguenti  «nonche'  storici,
          culturali, antropologici tradizionali»; 
                b). 
              31. 
              32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre  1991,
          n. 394, al secondo periodo, dopo le  parole:  «su  proposta
          del Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti:  «e,
          sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di   riforma   in
          attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          del decreto  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 4 giugno 1997, n.  143,  e  fermo  restando  il
          disposto del medesimo art. 4, comma 1,». 
              33. Al comma 6 dell'art.  22  della  legge  6  dicembre
          1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          «scelte  con  preferenza  tra  cacciatori   residenti   nel
          territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
          cura dello stesso Ente». 
              34. 
              35. L'affidamento della gestione  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 31 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  come
          sostituito  dal  comma  34  del   presente   articolo,   e'
          effettuato mediante decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo
          del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente  parco  nazionale
          del Gran Paradiso nel territorio di competenza  dei  parchi
          medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello
          Stato. 
              37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti  la
          regione e gli enti locali territorialmente interessati,  la
          gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31
          dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6  dicembre  1991,  n.
          394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
          o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati
          tra loro. ». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - La legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in  campo
          ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  4
          aprile 2001, n. 79. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  8,  della  legge  31
          luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in  materia  ambientale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002,  n.
          189: 
              «Art. 8 (Funzionamento delle aree marine  protette).  -
          1. I soggetti gestori di  ciascuna  area  marina  protetta,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  individuano  la  dotazione  delle  risorse
          umane necessarie al funzionamento ordinario  della  stessa,
          quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la
          comunicano, per la verifica e l'approvazione, al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              2. L'individuazione del  soggetto  gestore  delle  aree
          marine protette, ai sensi  dell'art.  2,  comma  37,  della
          legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive  modificazioni,
          e' effettuata dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio, anche sulla base  di  apposita  valutazione
          delle risorse umane destinate  al  funzionamento  ordinario
          delle stesse, proposte dai soggetti interessati,  ai  sensi
          del comma 1. 
              3. Le spese relative alle risorse umane,  destinate  al
          funzionamento ordinario delle aree marine protette  di  cui
          ai commi 1 e 2,  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti
          ai medesimi soggetti dal Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio. 
              4. I soggetti gestori provvedono al  reperimento  delle
          risorse umane di cui ai commi 1 e  2,  nel  rispetto  della
          normativa vigente in materia,  utilizzando  in  particolare
          modalita' che ne assicurino flessibilita' e adeguatezza  di
          impiego. 
              5.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  in   nessun   caso   risponde   degli   effetti
          conseguenti ai rapporti giuridici instaurati  dai  soggetti
          gestori ai sensi del presente articolo. 
              6. In caso di particolari e contingenti necessita',  al
          fine di assicurare il  corretto  funzionamento  delle  aree
          marine protette, il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio puo' autorizzare di porre a  proprio  carico
          quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e  2  per
          un periodo non eccedente un biennio complessivo. 
              7. Il costo relativo ad  oneri  aggiuntivi  relativi  a
          personale appartenente alla pianta  organica  dei  soggetti
          gestori, sostenuti  dagli  stessi  per  lo  svolgimento  di
          attivita' necessarie al corretto funzionamento  delle  aree
          marine protette, puo'  essere  posto  a  carico  dei  fondi
          trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio. 
              8.    Agli     oneri     complessivamente     derivanti
          dall'attuazione dei commi  6  e  7,  fissati  nella  misura
          massima di 1 milione di  euro  a  decorrere  dal  2002,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.». 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31
          agosto 2005, n. 202, S.O.. 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190
          (Attuazione della direttiva 2008/56/CE  che  istituisce  un
          quadro per l'azione comunitaria nel  campo  della  politica
          per  l'ambiente  marino)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 18 novembre 2010, n. 270. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  116  e  117,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2014),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
                «116.  In  relazione  alle  valenze   naturalistiche,
          costiere e marine, delle zone di  Grotte  di  Ripalta-Torre
          Calderina e di Capo Milazzo, all'art. 36,  comma  1,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la  lettera  ee-quater)
          sono aggiunte le seguenti: 
                  «ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
                  ee-sexies) Capo Milazzo». 
                117. Al fine di garantire la piu' rapida  istituzione
          delle  aree  marine  protette  di  cui  al  comma  116   e'
          autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014  e  di
          un milione di euro per l'anno 2015. Al  fine  di  garantire
          l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1,
          lettere h) e p), dell'art. 36 della legge 6 dicembre  1991,
          n.  394,  nonche'  di   potenziare   la   gestione   e   il
          funzionamento delle aree marine  protette  gia'  istituite,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge 31
          dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 300.000 euro  per
          ciascuno degli anni 2014 e 2015 e  di  euro  1.300.000  per
          l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10
          dell'art. 8 della legge 23 marzo  2001,  n.  93  (57),  per
          l'istituzione   di   nuove   aree   marine   protette,   e'
          incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e  di  700.000
          euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per  le  spese  di
          funzionamento e di gestione delle aree marine protette gia'
          istituite. Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  delle
          attivita' di sorveglianza nelle  aree  marine  protette  ai
          sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6  dicembre  1991,
          n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2,  comma
          99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e'  incrementata
          di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e  2016.
          A  tal  fine   le   disponibilita'   finanziarie   relative
          all'autorizzazione di spesa di cui all'art.  2,  comma  99,
          della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  possono  essere
          utilizzate anche per consentire 10 sviluppo  del  programma
          di  potenziamento  e   adeguamento   delle   infrastrutture
          dell'amministrazione ivi indicata.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  36,  comma  1,  della
          citata legge n. 394 del 1991: 
              «Art. 36 (Aree marine di reperimento) - 1.  Sulla  base
          delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono
          essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre  che
          nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
          n. 979 , nelle seguenti aree: 
                a) Isola di Gallinara; 
                b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
          dell'Ombrone - Talamone; 
                c) Secche di Torpaterno; 
                d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; 
                e) Costa degli Infreschi; 
                f) Costa di Maratea; 
                g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa  e  Romanelli  -
          Capo di Leuca; 
                h) Costa del Monte Conero; 
                i) Isola di Pantelleria; 
                l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 
                m) Acicastello - Le Grotte; 
                n) Arcipelago  della  Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena); 
                o) Capo Spartivento; 
                p) Capo Testa - Punta Falcone; 
                q) Santa Maria di Castellabate; 
                r) Monte di Scauri; 
                s) Monte a Capo  Gallo  -  Isola  di  Fuori  o  delle
          Femmine; 
                t) Parco marino del Piceno; 
                u) Isole di Ischia, Vivara  e  Procida,  area  marina
          protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; 
                v) Isola di Bergeggi; 
                z) Stagnone di Marsala; 
                aa) Capo Passero; 
                bb) Pantani di Vindicari; 
                cc) Isola di San Pietro; 
                dd) Isola dell'Asinara; 
                ee) Capo Carbonara; 
                ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; 
                ee-ter)  Alto  Tirreno-Mar  Ligure   «Santuario   dei
          cetacei»; 
                ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; 
                ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
                ee-sexies) Capo Milazzo; 
                ee-septies) Banchi Graham, Terribile,  Pantelleria  e
          Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente  alle  parti
          rientranti  nella  giurisdizione  nazionale,  da  istituire
          anche separatamente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettere  a)
          e o) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          10 luglio 2014, n. 142, (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance e  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2014,  n.
          232: 
              «Art. 6 (Direzione generale  per  la  protezione  della
          natura e del mare).  - 1.  La  Direzione  generale  per  la
          protezione della natura e del mare svolge  le  funzioni  di
          competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
                a) aree protette terrestri, montane e marine; 
                (omissis); 
                o) attivita'  in  materia  di  mare  e  biodiversita'
          relativamente alla  tutela  degli  ecosistemi  terrestri  e
          marini; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
          5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10
          giugno 2003, n. 132: 
              «Art. 8 (Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo). - (Omissis). 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.».» 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'art. 19, comma 5, della citata legge n.
          394, del 1991, e' riportato nelle note alle premesse.