IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n.  584  e successive
modificazioni ed  integrazioni pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247  del  22  ottobre
2012, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio Barbera  d'Asti
e vini del  Monferrato  ed  attribuito  per  un  triennio  al  citato
Consorzio di tutela l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli  interessi  relativi  alle  DOCG  «Barbera  d'Asti»  e
«Ruche' di Castagnole Monferrato» ed alle DOC  «Albugnano»,  «Cortese
dell'Alto Monferrato» «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino
d'Asti»,   «Loazzolo»,   «Malvasia   di   Castelnuovo   Don   Bosco»,
«Monferrato», «Piemonte» e «Terre Alfieri»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2015,  n.  88040  e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24  del  30
gennaio 2016, con il quale  e'  stato  confermato  per  un  ulteriore
triennio l'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato
a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.
61 sulla DOCG «Barbera d'Asti»  e  sulle  DOC  «Albugnano»,  «Cortese
dell'Alto Monferrato» «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti»,  «Loazzolo»
e «Terre Alfieri», e le funzioni di cui  all'art.  17,  comma  1  del
decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.  61  sulla  DOCG  «Ruche'  di
Castagnole Monferrato» e sulle DOC «Grignolino d'Asti», «Malvasia  di
Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato» e «Piemonte»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e vini  del
Monferrato,  approvato  da  questa   amministrazione,   deve   essere
sottoposto alla verifica di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato
decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Barbera  d'Asti  e
vini del Monferrato, deve ottemperare alle disposizioni di  cui  alla
legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio Barbera  d'Asti  e  vini  del
Monferrato puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato
all'art. 3, comma 3 del decreto  dipartimentale  12  maggio  2010  n.
7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio  Barbera  d'Asti  e
vini del Monferrato richiede il conferimento dell'incarico a svolgere
le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge  12  dicembre
2016, n. 238 per le DOCG  «Barbera  d'Asti»,  «Nizza»  e  «Ruche'  di
Castagnole  Monferrato»  e  per  le  DOC  «Albugnano»,  «Barbera  del
Monferrato»,  «Cortese  dell'Alto  Monferrato»   «Dolcetto   d'Asti»,
«Freisa  d'Asti»,  «Grignolino  d'Asti»,  «Loazzolo»,  «Malvasia   di
Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Terre Alfieri»; 
  Considerato che  la  denominazione  «Nizza»  non  e'  stata  ancora
inserita   dalla   Commissione   nel   registro   elettronico   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini, tutelate a livello unionale; 
  Considerato che il Consorzio Barbera d'Asti e vini  del  Monferrato
ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e  4  dell'art.
41 della legge n. 238 per le  DOCG  «Barbera  d'Asti»  e  «Ruche'  di
Castagnole Monferrato» e per le DOC «Albugnano»,  «Cortese  dell'Alto
Monferrato» «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino  d'Asti»,
«Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre  Alfieri»  e
la rappresentativita' di cui al comma 1 dell'art. 41 della  legge  n.
238 per le DOC «Monferrato» e  «Piemonte».  Tale  verifica  e'  stata
eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate  dall'organismo  di
controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere  l'attivita'  di
controllo, sulle citate denominazioni,  con  la  nota  protocollo  n.
20419/2018 del 28 novembre 2018; 
  Considerato altresi' che dalla verifica  effettuata  dall'organismo
di controllo Valoritalia S.r.l, con  la  nota  citata,  il  Consorzio
Barbera d'Asti e vini del Monferrato non ha dimostrato  di  possedere
la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238 del  2016
per la DOC «Barbera del Monferrato»; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio Barbera d'Asti e  vini  del  Monferrato  a  svolgere  le
funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   vigilanza,    tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di  cui
all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238  del  2016,  sulle  DOCG
«Barbera d'Asti» e «Ruche' di  Castagnole  Monferrato»  e  sulle  DOC
«Albugnano»,  «Cortese  dell'Alto  Monferrato»   «Dolcetto   d'Asti»,
«Freisa  d'Asti»,  «Grignolino  d'Asti»,  «Loazzolo»,  «Malvasia   di
Castelnuovo Don Bosco»  e  «Terre  Alfieri»  e  le  funzioni  di  cui
all'art. 41,  comma  1,  della  legge  n.  238  del  2016  sulle  DOC
«Monferrato» e «Piemonte»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 8 ottobre 2012 n. 584 e successive modificazioni
ed integrazioni, al Consorzio Barbera d'Asti e vini  del  Monferrato,
con sede legale in Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio  Emanuele
II, n. 10, a svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della  legge  n.  238  del
2016, sulle DOCG «Barbera d'Asti» e «Ruche' di Castagnole Monferrato»
e sulle DOC «Albugnano»,  «Cortese  dell'Alto  Monferrato»  «Dolcetto
d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo»,  «Malvasia
di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre Alfieri» ed a svolgere le funzioni
di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del  2016  sulle  DOC
«Monferrato» e «Piemonte». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel presente decreto e nel decreto  ministeriale  8  ottobre
2012 n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni,  puo'  essere
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita
dei requisiti previsti dalla legge n. 238  del  2016  e  dal  decreto
ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 6 febbraio 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi