IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si e' provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 37.351 milioni di euro; Visti i propri decreti in data 23 marzo, 25 giugno e 26 novembre 2018, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'Indice Eurostat con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro. I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.