IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del  Presidente  della
Repubblica, ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e'
provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli
articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci
anni; 
  Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e'
provveduto a modificare l'art. 12  del  «decreto  di  massima»  sopra
citato, con particolare riferimento alla  percentuale  spettante  nel
collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali  con  vita
residua superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante
disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,  negoziazione   e
ricostituzione   delle   componenti   cedolari,   della    componente
indicizzata all'inflazione e del  valore  nominale  di  rimborso  dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  19
febbraio 2019 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 37.351 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 23 marzo, 25 giugno  e  26  novembre
2018, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  sei
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 28  marzo
2018 e scadenza 15 maggio 2023, indicizzati,  nel  capitale  e  negli
interessi,  all'andamento  dell'Indice  armonizzato  dei  prezzi   al
consumo nell'area dell'euro (IAPC), con  esclusione  dei  prodotti  a
base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto,
come «Indice Eurostat»; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della ventiduesima  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 1,25%,  indicizzati  all'Indice  Eurostat
con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle  premesse,  e'
disposta l'emissione di una settima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 0,10% indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  («BTP€i»),  con
godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023. I predetti  titoli
vengono emessi congiuntamente ai BTP€i  con  godimento  15  settembre
2015 e scadenza 15 settembre 2032  indicizzati  all'Indice  Eurostat,
citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso
fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo  di
1.250 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%,  pagabile  in
due semestralita' posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime due cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui buoni  medesimi,  come  previsto  dal  decreto  ministeriale  7
dicembre 2012 n. 96718,  potranno  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping». 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo
agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.