IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                e con 
 
                        IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante  «Norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere del Regno»; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante «Approvazione del regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione (Navigazione marittima)»; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  recante  «Ricerca   e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave»; 
  Vista  la  legge  21  luglio  1967,  n.  613,  recante  «Ricerca  e
coltivazione  degli  idrocarburi   liquidi   e   gassosi   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale  e  modificazioni  alla
legge 11 gennaio 1957, n.  6,  sulla  ricerca  e  coltivazione  degli
idrocarburi liquidi e gassosi»; 
  Vista la Convenzione per  la  protezione  del  patrimonio  mondiale
culturale  e  naturale -  UNESCO,  adottata  durante  la   Conferenza
generale dell'UNESCO nel 1972 a Parigi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, recante «Integrazione ed  adeguamento  delle  norme  di  polizia
delle miniere e delle cave,  contenute  nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,  al  fine  di  regolare  le
attivita'  di  prospezione,  di  ricerca  e  di  coltivazione   degli
idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»; 
  Visto il decreto ministeriale del Ministro della marina  mercantile
e del Ministro per i beni culturali e ambientali del 12 luglio  1989,
recante «Disposizioni per la tutela delle aree  marine  di  interesse
storico, artistico o archeologico»; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  recante   «Norme   per
l'attuazione  del   nuovo   Piano   energetico   nazionale:   aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
«Attuazione della  direttiva  92/91/CEE  relativa  alla  sicurezza  e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e
della direttiva 92/104/CEE  relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,  recante
«Attuazione della direttiva  94/22/CE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Vista la Convenzione  sulla  protezione  del  patrimonio  culturale
subacqueo - UNESCO del 2 novembre 2001,  ratificata  dall'Italia  con
legge 23 ottobre 2009, n. 157; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone
di  protezione  ecologica  oltre   il   limite   esterno   del   mare
territoriale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011,
n. 209,  «Regolamento  recante  istituzione  di  zone  di  protezione
ecologica del mediterraneo nord-occidentale, del mar Ligure e del mar
Tirreno»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  117,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei
rifiuti delle  industrie  estrattive  e  che  modifica  la  direttiva
2004/35/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti
per la crescita del Paese»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con
modificazioni in legge 11 novembre  2014,  n.  164,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  145,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2013/30/UE   sulla   sicurezza   delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e  che  modifica  la
direttiva 2004/35/CE»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)»; 
  Visto il decreto  legislativo  7  ottobre  2016,  n.  201,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un  quadro  per
la pianificazione dello spazio marittimo»; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   7   dicembre   2016,   recante
«Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli  minerari
per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi  e
gassosi in terraferma, nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale»; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2017,  recante  «Adeguamento
del decreto 7  dicembre  2016,  recante:  disciplinare  tipo  per  il
rilascio e  l'esercizio  dei  titoli  minerari  per  la  prospezione,
ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi   in
terraferma, nel mare territoriale e nella  piattaforma  continentale,
alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017»; 
  Vista la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento  dei  mari
causato dall'immersione di rifiuti (Londra, 29 dicembre 1972), di cui
alla  legge  13  febbraio  2006,  n.  87,  recante  «Adesione   della
Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del  1972
sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato  dall'immersione
di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati»; 
  Vista  la  Convenzione  per  la  protezione  del  mar  Mediterraneo
dall'inquinamento (Barcellona, 16 febbraio 1976),  legge  25  gennaio
1979, n. 30, di  «Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  sulla
salvaguardia  del  mar  Mediterraneo   dall'inquinamento,   con   due
protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16  febbraio
1976»; 
  Vista la Convenzione delle  Nazioni  Unite  sul  diritto  del  mare
(Montego Bay, 10 dicembre 1982), legge 2 dicembre  1994,  n.  689  di
«Ratifica ed esecuzione della convenzione  delle  Nazioni  Unite  sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay  il
10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI
della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio
1994»; 
  Viste le Linee guida e le norme per  la  rimozione  di  impianti  e
strutture  offshore  nella  piattaforma  continentale  e  nella  zona
economica esclusiva (IMO resolution A. 672 (16), adottata in data  19
ottobre 1989); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
ottobre 2017 recante «Approvazione del Programma di misure, ai  sensi
dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13  ottobre  2010,  n.
190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino»; 
  Visto il  decreto  interministeriale  del  10  novembre  2017,  del
Ministero dello sviluppo economico e del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, con cui e' stata adottata  la
Strategia energetica nazionale 2017; 
  Visto il  Piano  strategico  di  sviluppo  del  turismo  in  Italia
(2017-2022), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri  il
17 febbraio 2017, ed i relativi Programmi di attuazione annuali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
dicembre 2017, recante, «Approvazione delle  linee  guida  contenenti
gli indirizzi e  i  criteri  per  la  predisposizione  dei  piani  di
gestione dello spazio marittimo»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  104,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva  2011/92/UE,
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli  1  e  14  della
legge 9 luglio 2015, n. 114», che prevede, in  particolare,  all'art.
25, comma 6, che  [...]  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare  e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  da  adottarsi  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali
per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di
idrocarburi in mare  e  delle  infrastrutture  connesse  al  fine  di
assicurare  la  qualita'  e  la  completezza  della  valutazione  dei
relativi impatti ambientali [...]; 
  Considerati  gli  impatti  ambientali,  come  definiti   ai   sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera c) del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sociali ed  economici  delle  attivita'  connesse  alla
dismissione  mineraria  delle   infrastrutture   e   dei   pozzi   di
coltivazione di idrocarburi, e la necessita'  dell'individuazione  di
una idonea procedura per la valutazione degli  impatti  stessi  e  la
successiva scelta  fra  le  differenti  opzioni  disponibili  per  un
eventuale riutilizzo delle stesse; 
  Considerato  che  l'attivita'  di  decommissioning  italiana  delle
piattaforme per la  coltivazione  di  idrocarburi  in  mare  e  delle
infrastrutture connesse e' stata presentata anche nella  I°  riunione
preparatoria della Ministeriale G7 Energia a presidenza  canadese,  a
gennaio 2018, e che la stessa ha riscontrato notevole interesse; 
  Considerato   che   il   Ministero   dello   sviluppo    economico,
preliminarmente all'adozione  definitiva  del  presente  decreto,  in
linea con il piu' ampio quadro  normativo,  di  livello  comunitario,
atto a garantire  il  diritto  di  accesso  alle  informazioni  e  di
partecipazione del pubblico  ai  processi  decisionali,  ha  ritenuto
utile svolgere una  consultazione  pubblica  dall'11  gennaio  al  31
gennaio 2018, acquisendo osservazioni da parte di operatori economici
ed  associazioni  ambientaliste,  che  sono  state   di   conseguenza
considerate nella  predisposizione  del  testo  finale  del  presente
decreto. 
  Ritenuto necessario fornire, ai sensi  dell'art  25,  comma  6  del
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, agli  operatori  ed  alle
amministrazioni  competenti,   con   particolare   riferimento   alle
piattaforme offshore ed alle infrastrutture connesse, una guida sulle
procedure da seguire per la dismissione mineraria delle stesse; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome  rilasciato  in  data  12
luglio 2018 rep. atti n. 127/CSR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Approvazione delle Linee guida nazionali 
 
  1. Sono approvate le  linee  guida  nazionali  per  la  dismissione
mineraria delle piattaforme per la  coltivazione  di  idrocarburi  in
mare e  delle  infrastrutture  connesse  al  fine  di  assicurare  la
qualita' e la completezza  della  valutazione  dei  relativi  impatti
ambientali, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del  decreto  legislativo
16 giugno 2017, n. 104. 
  2. Le  linee  guida  e  i  relativi  allegati  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico ed acquista efficacia dal giorno successivo  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 febbraio 2019 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Di Maio 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                                Costa 
 
                        Il Ministro dei beni 
                     e delle attivita' culturali 
                              Bonisoli