IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, avente ad oggetto la delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al
regolamento sul marchio comunitario;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;
Visto il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica
il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalita'
di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio
comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della
Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per
l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli);
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del
18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del
Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti
della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della
Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalita' di esecuzione di
alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio
sul marchio dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea che
codifica il regolamento (CE) n. 207/2009;
Visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5
marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il
regolamento delegato (UE) 2017/1430;
Visto il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione del 5 marzo
2018 recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di
esecuzione (UE) 2017/1431;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, di seguito «Codice della proprieta' industriale», le
parole «suscettibili di essere rappresentati graficamente» sono
soppresse e le parole «purche' siano atti a distinguere i prodotti o
i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» sono sostituite
dalle seguenti: «purche' siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli
di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da
consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di determinare
con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al
titolare.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 (delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n.
259, cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva
(UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con
abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) salvaguardare la possibilita' di adottare
disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche
mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia'
disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33;
c) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso
dalla registrazione o, se registrato, debba essere
dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli
impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia
in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di
costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi
di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in
cui detto uso venga contestato in azioni in sede
giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento
di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore
l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo
16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali
e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare
la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso,
nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46
della direttiva;
d) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini
diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
e) aggiornare la disciplina in materia di marchi
collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni
della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che
costituiscano marchi collettivi anche i segni e le
indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare
la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e
stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con
la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di
certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale
alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE)
2015/2424 e, in particolare:
1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel
commercio, possano servire a designare la provenienza
geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi
di garanzia o di certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un
marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche
o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa
in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i
servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a
condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la
fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
3) prevedere l'obbligatorieta' della presentazione
del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di
certificazione e della comunicazione di ogni successiva
modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla
registrazione, di decadenza e di nullita' dei marchi di
garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli
indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE)
2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi
lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso
sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego
del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso
improprio o discriminatorio del marchio da parte del
titolare del marchio;
g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso
dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una
procedura amministrativa efficiente e rapida per la
decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio
d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti
e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito
delle relative domande, nei termini e con le modalita'
stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini
l'irricevibilita' delle domande stesse;
h) modificare e integrare la disciplina delle
procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al
fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive,
anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in
tema di decadenza e nullita'.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n.
L 336.
- Il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del
regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio
comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95
della Commissione, recante modalita' di esecuzione del
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio
comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95
della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio
per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e
modelli) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2015, n.
L 341.
- Il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della
Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione
europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n.
2868/95 e (CE) n. 216/96 e' pubblicato nella G.U.U.E. 8
agosto 2017, n. L 205.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della
Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalita' di
esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n.
207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 8 agosto 2017, n. L 205.
- Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio
dell'Unione europea che codifica il regolamento (CE) n.
207/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 giugno 2017, n. L
154.
- Il regolamento delegato (UE) 2018/625 della
Commissione del 5 marzo 2018 che integra il regolamento
(UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento
delegato (UE) 2017/1430 e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
aprile 2018, n. L 104.
- Il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione del 5
marzo 2018 recante modalita' di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 aprile 2018, n. L 104.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Oggetto della registrazione). - 1. Possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma
del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o
le tonalita' cromatiche, purche' siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale
da consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di
determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della
protezione conferita al titolare.».