IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, 24  ottobre  2000,  2  agosto  2002,  14
luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo  2009,  4  dicembre  2009,  20
ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012,  17  dicembre  2013,  16
dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018; 
  Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre  2007,  che  ha  approvato  la   tabella   ATECO   2007   di
classificazione delle attivita' economiche  da  indicare  in  atti  e
dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri  di  applicazione
degli studi di settore per le imprese multiattivita'; 
  Visti i commi 1 e 2, dell'art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111,  che  ha  previsto  il   regime   fiscale   di   vantaggio   per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'; 
  Visti i commi da 54 a 89, dell'art.  1,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, che ha previsto il regime forfetario agevolato; 
  Visto l'art. 9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti
gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale  per  gli  esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni; 
  Visto il comma 2, dell'art.  9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito con la legge  21  giugno  2017,  n.  96,  che
prevede che  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'  fiscale  sono
approvati con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
entro il  31  dicembre  del  periodo  d'imposta  per  il  quale  sono
applicati   e   che   le   eventuali   integrazioni   degli   indici,
indispensabili   per   tenere   conto   di   situazioni   di   natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti
economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate
attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il
mese di febbraio del periodo d'imposta successivo  a  quello  per  il
quale sono applicate; 
  Visto il comma 3, dell'art.  9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito con la legge  21  giugno  2017,  n.  96,  che
individua le fonti informative necessarie all'acquisizione  dei  dati
rilevanti ai fini della  progettazione,  della  realizzazione,  della
costruzione   e   dell'applicazione   degli   indici   sintetici   di
affidabilita' fiscale; 
  Visto il comma 8, dell'art.  9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito con la legge  21  giugno  2017,  n.  96,  che
dispone che fino alla costituzione della Commissione che  esprime  il
proprio parere sull'idoneita' degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale a  rappresentare  la  realta'  cui  si  riferiscono,  le  sue
funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui  all'art.
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146; 
  Visto l'art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio  2017,
come modificato dall'art. 24, del decreto legislativo n.  105  del  3
agosto 2018, che ha disposto che  gli  Enti  del  Terzo  settore  non
commerciali che optano per la determinazione forfetaria  del  reddito
di  impresa  ai  sensi   del   medesimo   art.   80,   sono   esclusi
dall'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La
disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101); 
  Visto l'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3  luglio  2017,
come modificato dall'art. 29, del decreto legislativo n.  105  del  3
agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato  e
le  associazioni  di  promozione  sociale  che  applicano  il  regime
forfetario  ai   sensi   del   medesimo   art.   86,   sono   escluse
dall'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La
disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101); 
  Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3  luglio  2017,
come modificato dall'art. 7, del decreto legislativo  n.  95  del  20
luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali non si  applica
la disciplina prevista per le societa'  di  cui  all'art.  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai
sensi dell'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea,  all'autorizzazione  della  Commissione  europea
(comma 9 del medesimo art. 18); 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  22
settembre  2017,  concernente  l'approvazione  del  programma   delle
elaborazioni  degli  indici  sintetici   di   affidabilita'   fiscale
applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che
ha disposto  che  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2018; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data
14 febbraio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Approvazione delle modifiche 
           agli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  9-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici
di affidabilita' fiscale approvati  con  i  decreti  ministeriali  23
marzo 2018 e 28 dicembre 2018, indicate nei successivi articoli. 
  2.  Le  risultanze  dell'applicazione  degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche  approvate  con  il
presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione  di
ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di
affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al  regime  premiale  di
cui al comma 11, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione  fiscale,
di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.