IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la Semplificazione  e  dell'Economia  e
delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  n.  1419  del  25  ottobre   2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.  261,  dell'8
novembre   2016    con    la    quale    il    medicinale    ZEPATIER
(elbasvir/grazoprevir), approvato  con  procedura  centralizzata,  e'
stato classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre
2012, n. 189; 
  Vista la determinazione AIFA n. 150 del 25 gennaio 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 28 del 3  febbraio  2017,
con la quale il medicinale «Zepatier» (elbasvir/grazoprevir) e' stato
classificato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537; 
  Vista la nota del 10 ottobre 2018 con cui l'AIFA ha comunicato alla
MSD Italia S.r.l. l'avvio d'ufficio del  procedimento  relativo  alla
rinegoziazione del medicinale «Zepatier» (elbasvir/grazoprevir); 
  Vista la comunicazione del 16 ottobre 2018 con la quale la societa'
MSD Italia S.r.l. ha accettato  la  rinegoziazione  delle  condizioni
negoziali; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19
dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione n. 3 in data 23 gennaio 2019  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale,concernente l'approvazione delle specialita'  medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Classificazione ai fini della rimborsabilita'  
 
  Il medicinale «Zepatier» (elbasvir/grazoprevir) e' rinegoziato alle
condizioni di seguito indicate: 
  confezione: 
    50 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister
(All/All) - 28 compresse - A.I.C. n. 044929014/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': A; 
  prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 15.000,00; 
  prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 24.756,00. 
  Indicazioni terapeutiche: «Zepatier» e' indicato per il trattamento
dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) negli adulti. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Eliminazione del meccanismo di prezzo/volume vigente. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture pubbliche  del  SSN,  ivi  comprese  le  strutture  private
accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali. 
  Restano ferme tutte le altre condizioni  negoziali  recepite  dalla
Determina AIFA n. 150 del 25 gennaio 2017, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017.