IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernenti i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della
direttiva n. 2003/94/CE; 
  Vista  la  deliberazione  del Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la domanda presentata in data 20 settembre 2018 con la  quale
la ditta Merck Sharp & Dohme BV ha chiesto la rimborsabilita' per  la
nuova posologia del medicinale KEYTRUDA (pembrolizumab): «dose  fissa
di 200  mg  somministrata  mediante  infusione  endovenosa  nell'arco
di_trenta minuti ogni_tre settimane nelle seguenti indicazioni: 
    in monoterapia e' indicato nel trattamento del melanoma  avanzato
(non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti; 
    in monoterapia e' indicato nel trattamento del  NSCLC  localmente
avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime  PD-L1  con
TPS ≥ 1 % e che  hanno  ricevuto  almeno  un  precedente  trattamento
chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di  EGFR
o per ALK devono anche avere ricevuto una  terapia  mirata  prima  di
ricevere KEYTRUDA.»; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 29 ottobre 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  17
dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione n. 3 in data 23 gennaio 2019  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
  Vista la nota MGR/65223/P del 6 giugno 2018 di  autorizzazione  del
materiale educazionale del medicinale «Keytruda»  (permbrolizumab)  -
aggiornamento (versione 14.0 del RMP); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova posologia del medicinale «Keytruda» (pembrolizumab): 
    «dose fissa di 200 mg somministrata mediante infusione endovenosa
nell'arco  di trenta  minuti  ogni tre   settimane   nelle   seguenti
indicazioni: 
      in  monoterapia  e'  indicato  nel  trattamento  del   melanoma
avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti; 
      in monoterapia e' indicato nel trattamento del NSCLC localmente
avanzato o metastatico negli adulti il cui tumore esprime  PD-L1  con
TPS ≥ 1 % e che  hanno  ricevuto  almeno  un  precedente  trattamento
chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per mutazione di  EGFR
o per ALK devono anche avere ricevuto una  terapia  mirata  prima  di
ricevere KEYTRUDA». 
  e' rimborsata come segue: 
  confezione: 
    25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per   infusione,   uso
endovenoso, flaconcino (vetro),  4  ml,  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
044386023/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.798,34; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.268,78. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le
strutture  private  accreditate   sanitarie,   come   da   condizioni
negoziali. 
  Resta fermo l'ulteriore sconto da applicare ogni dodici mesi  sulla
specialita' tramite  procedura  di  payback  alle  regioni,  come  da
condizioni negoziali. 
  Applicazione, attraverso procedimento di pay-back, di un  ulteriore
sconto, rispetto a quello vigente, sulle  indicazioni  oggetto  della
nuova  posologia  flat  e  sulla  base  dei  dati  risultanti   dalla
piattaforma registri AIFA, a far data dalla  comunicazione  da  parte
dell'Agenzia dell'adeguamento della nuova  posologia  agli  operatori
sanitari fino alla pubblicazione della presente determina. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni
rimborsate dal Servizio sanitario nazionale  attraverso  la  presente
determina, dovranno  essere  effettuate  in  accordo  ai  criteri  di
eleggibilita'   e   appropriatezza   prescrittiva   riportati   nella
documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: 
    http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott
oposti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio.