IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526  ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14,  comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni  dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del  12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati  decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005, recanti integrazione ai citati decreti del  12  aprile  2000  e
deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  191  del  18  agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014,
recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2362 della Commissione del 5  dicembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  L.
337  del  19  dicembre  2017  con  il  quale  e'   stata   registrata
l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura»; 
  Vista l'istanza presentata in data 23 gennaio 2018  (prot.  Mipaaft
n. 4435) dal Consorzio  per  la  valorizzazione  e  la  tutela  della
Lenticchia di  Altamura  indicazione  geografica  protetta  con  sede
legale  in  Altamura,  via  Lisbona  8,   intesa   ad   ottenere   il
riconoscimento  dello  stesso  ad  esercitare  le  funzioni  indicate
all'art. 14, comma 15, della citata legge  n.  526/1999  per  la  IGP
«Lenticchia di Altamura»; 
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti  appartenenti  alla  categoria  produttori  agricoli   nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»   individuata
all'art. 4 del medesimo  decreto,  rappresenta  almeno  i  2/3  della
produzione  controllata  dall'organismo  di  controllo  nel   periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata  eseguita  sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle
attestazioni  rilasciate  dall'organismo  di   controllo   CSQA   con
comunicazione  del  10  ottobre  2018,  prot.   Mipaaft   n.   70851,
autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla IGP Lenticchia
di Altamura; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  27
marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio per la valorizzazione  e  la  tutela  della  Lenticchia  di
Altamura indicazione geografica  protetta  al  fine  di  consentirgli
l'esercizio  delle  attivita'  sopra  richiamate  e  specificatamente
indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999  per  la  IGP
«Lenticchia di Altamura»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della  Lenticchia
di Altamura indicazione geografica protetta e' riconosciuto ai  sensi
dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.  526  ed  e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma  sulla
IGP «Lenticchia di Altamura» registrata con regolamento (UE) n.  2362
della Commissione del 5  dicembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L. 337 del 19 dicembre 2017.