IL DIRIGENTE 
                     dell'ufficio autorizzazione 
                     all'immissione in commercio 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'Area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in   particolare   l'art.   20,
contenente  disposizioni  particolari  per  i  medicinali  omeopatici
presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come
modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti
da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il
termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici
di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 20 gennaio
2016, prot. n. 4879 del 20 gennaio 2016, con  la  quale  la  societa'
Wala Heilmittel GmbH con sede legale e domicilio fiscale  in  D-73083
Eckwalden, Bad Bool-Germania, ha chiesto  di  essere  autorizzata  al
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art.  1,  comma  590,  della  legge  n.  190/2014  e   successive
modificazioni ed integrazioni, del medicinale  omeopatico  «Aquilinum
Comp.» nella forma e confezione: «Granuli rivestiti» 1 contenitore in
vetro da 20 g, a cui e' stato attribuito A.I.C. n. 047501010; 
  Considerato che in data 6 settembre 2016 prot. n. 90396,  e'  stata
richiesta  da  parte  di  AIFA  la  presentazione  di  documentazione
integrativa relativa al dossier presentato nel formato CTD; 
    che in data 2 giugno 2017 prot. n. 64465, l'Azienda ha  richiesto
la   possibilita'   di   uno   switch   nella   presentazione   della
documentazione dal formato CTD alla determina AIFA; 
    che in data 4 luglio 2018 prot. n. 76307, l'Azienda ha presentato
la documentazione secondo determina AIFA nel portale omeopatici; 
    che in data 23 maggio 2018 prot. n. 58084, e' stata richiesta  da
parte di AIFA  la  presentazione  di  documentazione  integrativa  di
qualita' e di sicurezza; 
    che in data 6 luglio 2018 prot. n. 79093, l'Azienda ha depositato
la documentazione integrativa richiesta rispondendo  parzialmente  ad
alcune richieste formulate; 
    che in data 13 agosto 2018 prot. n. 93502 e'  stata  inviata  una
nota conclusiva comprendente «la richiesta di impegno a Post Approval
Committment»  in   cui   si   richiedeva   la   presentazione   della
documentazione integrativa richiesta entro 10  giorni,  ed  entro  10
giorni per l'accettazione dei Post Approval Committment; 
    che in data 27 agosto 2018 prot. n. 95934, l'Azienda ha integrato
la documentazione relativa agli aspetti di  qualita'  e  l'impegno  a
quanto richiesto dal Post Approval Commitment. 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota dell'Agenzia italiana del  farmaco  del  20  novembre
2018, prot. n. 127243, con la quale e' stato comunicato alla predetta
Societa' il preavviso  di  diniego  del  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della  legge
n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale
omeopatico «Aquilinum Comp.»; 
  Viste le osservazioni all'atto di preavviso di  diniego  succitato,
presentate dalla societa' in data 30 novembre 2018, prot. n. 132340; 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni del
medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.», espresso  dalla  Commissione
consultiva  tecnico-scientifica  nella  seduta  14-16  gennaio  2019,
Verbale CTS n. 5 per le seguenti motivazioni: 
    1) la sicurezza del prodotto oggetto  di  rinnovo  non  e'  stata
dimostrata in quanto: 
      per i ceppi Dryopteris filix-mas e Taraxacum officinale non  si
configura    adeguato    l'approccio     LHRD     ai     fini     del
trasferimento/supporto  della  sicurezza  per  le  peculiarita'   dei
prodotti presi come riferimento (omeopatico vs omeopatico).  Anche  i
due fogli illustrativi  inviati  unicamente  in  lingua  tedesca,  si
riferiscono  a  prodotti  complessi  aventi  composizione  differente
rispetto al prodotto oggetto di  rinnovo,  dei  quali,  a  titolo  di
esempio,  uno  di  questi  riguarda  un  prodotto  con  la   seguente
composizione: Menthae piperitae folium,  Taraxaci  radix  cum  herba,
Curcumae xanthorrhizae  rizoma,  Millefolii  herba,  Foeniculi  amari
fructus e Carvi fructus, completamente diversa da quella di Aquilinum
comp. 
      Per  la  valutazione  della  sicurezza   non   viene   indicata
l'idoneita' della scelta dei ceppi individuati  come  rappresentativi
del prodotto oggetto di valutazione Aquilinum comp.; 
      per il ceppo Solidago  virgaurea  il  dato  presentato  non  e'
rappresentativo per quanto di seguito indicato. Il dato,  estrapolato
da un documento riferito all'uso di tale ceppo in  prodotti  per  uso
veterinario, non e' accettabile in quanto  non  e'  stata  presentata
alcuna informazione  sulla  comparazione  rispetto  al  suo  utilizzo
riferito a prodotti per uso umano. 
  In aggiunta, non e' stata dimostrata la  sovrapponibilita'  tra  la
composizione dell'estratto usato come  riferimento,  che  prevede  il
riscaldamento, (infuso, solvente d'estrazione:  acqua)  e  l'estratto
con il metodo utilizzato per produrre il ceppo del prodotto Aquilinum
comp. 
  A tal proposito l'azienda sostiene la  sovrapponibilita'  del  dato
dell'infuso con il prodotto oggetto Aquilinum comp. (globuli velati),
ribadendo quanto segue «Solidago  virgaurea  ex  herba  ferm  33c  is
manufactured  according  to  method  33c  of   the   current   German
Homoeopathic Pharmacopeia (GHP) using honey, lactose monohydrate  and
purified  water  as  excipients».  Si  evidenzia  che  il   tipo   di
estrazione, che sia  effettuata  con  acqua,  miele  o  etanolo,  non
prevede comunque il riscaldamento della miscela, previsto invece  per
l'infusione. Il metodo che prevede  il  riscaldamento  della  miscela
altera   le   proprieta'   chimiche   dei   composti   estratti.   La
sovrapposizione della composizione fitochimica dei due  estratti  non
e' dimostrata e pertanto la criticita' resta non risolta; 
    2) non sono stati inviati i dati di uno studio di stabilita' dopo
prima apertura, necessario per le forme farmaceutiche multidose; 
  Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico
«Aquilinum Comp.» sul mercato costituisce un rischio  per  la  salute
pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli articoli 40 e 142, comma 1; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successive
  modificazioni ed integrazioni. 
 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art.  1,  comma  590,  della  legge  n.  190/2014  e   successive
modificazioni ed integrazioni, del  medicinale  omeopatico  AQUILINUM
COMP. nella forma e confezione: 
    A.I.C. n. 047501010 - «granuli rivestiti» 1 contenitore in  vetro
da 20 g. 
  Titolare A.I.C.: Wala Heilmittel GmbH (codice SIS: 1216).