IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CEE», il quale, agli articoli 34 e seguenti,
disciplina, tra l'altro, la formazione dei medici specialisti
nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e
socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita'
professionalizzanti;
Visto, in particolare, l'art. 43 del citato decreto legislativo n.
368/1999, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica;
Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2015, protocollo n. 195,
e successive modifiche e integrazioni, di ricostituzione
dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica,
cosi' come prorogato con decreto ministeriale 2 maggio 2018,
protocollo n. 342 per la durata di un anno dalla scadenza
dell'originario mandato;
Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive
integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le
Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto
ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 285 del 5 novembre 2005 S.O. n. 176, recante
«Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visti i decreti del 6 novembre 2008 del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e successive modifiche e integrazioni, con i quali e' stato
disposto l'accreditamento delle strutture facenti parte della rete
formativa delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria
ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 105 dell'8 maggio 2006 - S.O. n.
115, recante «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle
Scuole di specializzazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4
febbraio 2015, protocollo n. 68 (registrato alla Corte dei conti il
27 aprile 2015, foglio 1-1724 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 126 del 3 giugno 2015 S.O. n. 25) recante il
«Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria» in
attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n.
368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 90/2014,
convertito dalla legge n. 114/2014, che ha sostituito il precedente
decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole
di specializzazione di area sanitaria» e, in particolare, l'art. 3,
comma 3, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si
provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni
tipologia di scuola, nonche' gli indicatori di attivita' formativa ed
assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete
formativa necessari ai fini dell'attivazione;
Visti i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21 aprile 2015,
con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca in attuazione del citato decreto 4 febbraio 2015 ha
riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria in
precedenza istituite;
Visti i decreti direttoriali 6 maggio 2016 e successive modifiche e
integrazioni con i quali il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a seguito delle istanze pervenute
dai vari Atenei tramite la banca dati Off. SSM, ha proceduto alla
istituzione di nuove Scuole di specializzazione ai sensi dei nuovi
ordinamenti di cui al richiamato decreto 4 febbraio 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 13 giugno
2017 n. 402 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.
163 del 14 luglio 2017 S.O. n. 38), recante la «Definizione degli
standard, dei requisiti e degli indicatori di attivita' formativa e
assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria» il
quale, in attuazione del summenzionato art. 3, comma 3, del decreto 4
febbraio 2015 ha sostituito il precedente decreto ministeriale 29
marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni recante «Standard e
i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al decreto
ministeriale 1° agosto 2005»;
Visti i decreti del 23 settembre 2017, del 28 settembre 2017 e del
5 luglio 2018 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con i quali, a far
data dall'A.A. 2016/2017, e' stato disposto l'accreditamento delle
strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di
specializzazione di area sanitaria ai sensi del richiamato decreto 13
giugno 2017 rispettivamente per gli anni accademici 2016/2017 e
2017/2018;
Visti i decreti direttoriali del 25 e 29 settembre 2017 e del 5, 9
e 10 luglio 2018, con i quali e' stata disposta, a far data dall'A.A.
2016/2017, l'istituzione di nuove Scuole di specializzazione e
l'accreditamento ai sensi del citato decreto 13 giugno 2017 delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai
medici rispettivamente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del suddetto decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015 protocollo
n. 68 che, con riferimento ai requisiti disciplinari di docenza delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai
medici prevede che «il corpo docente deve comprendere almeno due
professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di
riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali
non e' identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di
riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di
ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati
nell'ambito specifico della tipologia della scuola»;
Visto l'art. 3 del piu' volte citato decreto 13 giugno 2017,
nonche' l'allegato 2 al suddetto decreto recante i «Requisiti
generali di idoneita' della rete formativa», cui lo stesso art. 3
rinvia;
Vista in particolare la lettera b) della sezione «Docenti e tutor»
dell'anzidetto allegato 2, recante l'indicazione che il personale
docente specifico della tipologia deve essere composto da almeno due
professori di ruolo di prima e/o seconda fascia del settore
scientifico di riferimento della tipologia della scuola;
Visto, altresi', l'art. 8, comma 2, del richiamato decreto 13
giugno 2017, che prevede «[...] l'osservatorio nazionale proporra'
l'accreditamento delle scuole laddove le stesse risultino adeguate
rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneita' e agli
indicatori di performance. Limitatamente a situazioni suscettibili di
miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di
adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione,
l'osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di
diniego di accreditamento, potra' concedere sino a un massimo di due
anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi
di idoneita' e agli indicatori di performance richiesti dal presente
decreto. Nelle more dell'adeguamento potra' essere concesso un
accreditamento provvisorio, fermo restando che l'accreditamento
definitivo potra' essere conseguito al raggiungimento degli standard,
dei requisiti e degli indicatori»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, comma 399, come
modificato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede che
«per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i
Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in
relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite al predetto
anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15
novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al periodo
precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019
relativamente alle ordinarie facolta' assunzionali dello stesso anno.
Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato
ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del
contratto come ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b),
della stessa legge»;
Considerato che l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 399, della
summenzionata legge 30 dicembre 2018, n. 145 - che dispone che gli
Atenei, in relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite
all'anno 2019, non possano effettuare assunzioni di personale a tempo
indeterminato con decorrenza anteriore al 1° dicembre 2019 -
influisce in modo rilevante sulla possibilita' per i medesimi Atenei
di portare a termine, in tempi utili rispetto all'imminente tornata
di accreditamento delle Scuole di specializzazione per l'A.A.
2018/2019, le procedure di assunzione necessarie a consentire il
raggiungimento, da parte delle Scuole di specializzazione, del
requisito della necessaria presenza nel corpo docente di almeno due
professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare e/o nei
settori scientifici disciplinari specifici per ciascuna tipologia di
scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 4
febbraio 2015 protocollo n. 68 e dell'art. 3 del decreto 13 giugno
2017, protocollo n. 402;
Tenuto conto che per talune Scuole di specializzazione ad oggi
accreditate in via provvisoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
decreto 13 giugno 2017 il termine ultimo concesso per il
raggiungimento dei suddetti requisiti di docenza scadra' a
conclusione dell'A.A. 2017/2018 di riferimento delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria;
Ritenuto, pertanto, alla luce della anzidette criticita' emerse con
l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 399, della summenzionata legge
n. 145/2018, di dover procedere ad una proroga del termine concesso
ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 13 giugno 2017 alle Scuole
di specializzazione che, ad esito delle precedenti tornate di
accreditamento per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, sono
state accreditate in via provvisoria fino all'A.A. 2017/2018 per
mancanza dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2 del
decreto ministeriale 4 febbraio 2015 e all'art. 3 del decreto 13
giugno2017 e relativo Allegato 2 purche' le stesse, alla data di
chiusura delle procedure di accreditamento relative all'A.A.
2018/2019, dimostrino di aver gia' avviato le procedure necessarie a
consentire il raggiungimento dei suddetti requisiti di docenza
nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle Scuole di specializzazione;
Visto il parere favorevole in ordine alla suddetta proroga espresso
dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica
nell'adunanza del 4 febbraio 2019;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa, per le Scuole di
specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che
ad esito delle precedenti tornate di accreditamento - anni accademici
2016/2017 e 2017/2018 - sono state accreditate provvisoriamente fino
all'A.A. 2017/2018 per mancanza dei requisiti di docenza di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 febbraio 2015,
protocollo n. 68 e all'art. 3 del decreto 13 giugno 2017, protocollo
n. 402 e relativo Allegato 2 il termine loro concesso ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 13 giugno 2017 e'
prorogato di un anno in presenza delle condizioni previste all'art. 2
del presente decreto.