IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e  delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
direttiva  93/16/CEE»,  il  quale,  agli  articoli  34  e   seguenti,
disciplina,  tra  l'altro,  la  formazione  dei  medici   specialisti
nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse  assistenziali  e
socio-assistenziali  adeguate  allo   svolgimento   delle   attivita'
professionalizzanti; 
  Visto, in particolare, l'art. 43 del citato decreto legislativo  n.
368/1999,  il  quale  prevede  l'istituzione,  presso  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  dell'Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica; 
  Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2015, protocollo n. 195,
e   successive   modifiche   e   integrazioni,   di    ricostituzione
dell'Osservatorio nazionale della  formazione  medica  specialistica,
cosi'  come  prorogato  con  decreto  ministeriale  2  maggio   2018,
protocollo  n.  342  per  la  durata  di  un  anno   dalla   scadenza
dell'originario mandato; 
  Visti i decreti direttoriali del  12  dicembre  2008  e  successive
integrazioni e modificazioni, con i quali  sono  state  istituite  le
Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi  del  decreto
ministeriale 1° agosto  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
Serie generale n. 285 del  5  novembre  2005  S.O.  n.  176,  recante
«Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»; 
  Visti i decreti del 6 novembre 2008 del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, e successive modifiche e integrazioni, con i quali e'  stato
disposto l'accreditamento delle strutture facenti  parte  della  rete
formativa delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria
ai sensi del decreto ministeriale 29  marzo  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 105 dell'8 maggio 2006 - S.O. n.
115, recante «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle
Scuole di specializzazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  del  4
febbraio 2015, protocollo n. 68 (registrato alla Corte dei  conti  il
27 aprile 2015, foglio 1-1724 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
Serie generale n. 126 del 3  giugno  2015  S.O.  n.  25)  recante  il
«Riordino delle Scuole di  specializzazione  di  area  sanitaria»  in
attuazione dell'art. 20, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  n.
368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n.  90/2014,
convertito dalla legge n. 114/2014, che ha sostituito  il  precedente
decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle  Scuole
di specializzazione di area sanitaria» e, in particolare,  l'art.  3,
comma 3, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si
provvede  ad  identificare  i  requisiti  e  gli  standard  per  ogni
tipologia di scuola, nonche' gli indicatori di attivita' formativa ed
assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed  alla  rete
formativa necessari ai fini dell'attivazione; 
  Visti i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21  aprile  2015,
con i quali il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  in  attuazione  del  citato  decreto  4  febbraio  2015   ha
riordinato le  Scuole  di  specializzazione  dell'area  sanitaria  in
precedenza istituite; 
  Visti i decreti direttoriali 6 maggio 2016 e successive modifiche e
integrazioni   con   i    quali    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a seguito delle  istanze  pervenute
dai vari Atenei tramite la banca dati Off.  SSM,  ha  proceduto  alla
istituzione di nuove Scuole di specializzazione ai  sensi  dei  nuovi
ordinamenti di cui al richiamato decreto 4 febbraio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 13  giugno
2017 n. 402 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  Serie  generale  n.
163 del 14 luglio 2017 S.O. n. 38),  recante  la  «Definizione  degli
standard, dei requisiti e degli indicatori di attivita'  formativa  e
assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»  il
quale, in attuazione del summenzionato art. 3, comma 3, del decreto 4
febbraio 2015 ha sostituito il  precedente  decreto  ministeriale  29
marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni recante «Standard  e
i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al decreto
ministeriale 1° agosto 2005»; 
  Visti i decreti del 23 settembre 2017, del 28 settembre 2017 e  del
5 luglio 2018 del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con i quali, a far
data dall'A.A. 2016/2017, e' stato  disposto  l'accreditamento  delle
strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di
specializzazione di area sanitaria ai sensi del richiamato decreto 13
giugno 2017 rispettivamente  per  gli  anni  accademici  2016/2017  e
2017/2018; 
  Visti i decreti direttoriali del 25 e 29 settembre 2017 e del 5,  9
e 10 luglio 2018, con i quali e' stata disposta, a far data dall'A.A.
2016/2017,  l'istituzione  di  nuove  Scuole  di  specializzazione  e
l'accreditamento ai sensi del citato decreto  13  giugno  2017  delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato  ai
medici rispettivamente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del suddetto  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015 protocollo
n. 68 che, con riferimento ai requisiti disciplinari di docenza delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato  ai
medici prevede che «il corpo  docente  deve  comprendere  almeno  due
professori  di  ruolo   nel   settore   scientifico-disciplinare   di
riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le  quali
non e' identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare  di
riferimento, il corpo docente  comprende  almeno  due  professori  di
ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari  indicati
nell'ambito specifico della tipologia della scuola»; 
  Visto l'art. 3 del  piu'  volte  citato  decreto  13  giugno  2017,
nonche'  l'allegato  2  al  suddetto  decreto  recante  i  «Requisiti
generali di idoneita' della rete formativa», cui  lo  stesso  art.  3
rinvia; 
  Vista in particolare la lettera b) della sezione «Docenti e  tutor»
dell'anzidetto allegato 2, recante  l'indicazione  che  il  personale
docente specifico della tipologia deve essere composto da almeno  due
professori  di  ruolo  di  prima  e/o  seconda  fascia  del   settore
scientifico di riferimento della tipologia della scuola; 
  Visto, altresi', l'art. 8,  comma  2,  del  richiamato  decreto  13
giugno 2017, che prevede «[...]  l'osservatorio  nazionale  proporra'
l'accreditamento delle scuole laddove le  stesse  risultino  adeguate
rispetto agli standard, ai  requisiti  minimi  di  idoneita'  e  agli
indicatori di performance. Limitatamente a situazioni suscettibili di
miglioramento, verificabili  previa  presentazione  di  un  piano  di
adeguamento  da  parte  della  singola  Scuola  di  specializzazione,
l'osservatorio nazionale, in alternativa  all'immediata  proposta  di
diniego di accreditamento, potra' concedere sino a un massimo di  due
anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti  minimi
di idoneita' e agli indicatori di performance richiesti dal  presente
decreto.  Nelle  more  dell'adeguamento  potra'  essere  concesso  un
accreditamento  provvisorio,  fermo  restando  che   l'accreditamento
definitivo potra' essere conseguito al raggiungimento degli standard,
dei requisiti e degli indicatori»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art.  1,  comma  399,  come
modificato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che  prevede  che
«per l'anno  2019,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  i
Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie  fiscali,  in
relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite  al  predetto
anno,  non  possono  effettuare  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore  al  15
novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui  al  periodo
precedente  si  applica  con  riferimento   al   1°   dicembre   2019
relativamente alle ordinarie facolta' assunzionali dello stesso anno.
Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di  professore  associato
ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al  termine  del
contratto come ricercatore di cui all'art. 24, comma 3,  lettera  b),
della stessa legge»; 
  Considerato che l'entrata in vigore dell'art. 1, comma  399,  della
summenzionata legge 30 dicembre 2018, n. 145 - che  dispone  che  gli
Atenei, in relazione alle ordinarie  facolta'  assunzionali  riferite
all'anno 2019, non possano effettuare assunzioni di personale a tempo
indeterminato  con  decorrenza  anteriore  al  1°  dicembre  2019   -
influisce in modo rilevante sulla possibilita' per i medesimi  Atenei
di portare a termine, in tempi utili rispetto  all'imminente  tornata
di  accreditamento  delle  Scuole  di  specializzazione  per   l'A.A.
2018/2019, le procedure di  assunzione  necessarie  a  consentire  il
raggiungimento,  da  parte  delle  Scuole  di  specializzazione,  del
requisito della necessaria presenza nel corpo docente di  almeno  due
professori di ruolo nel  settore  scientifico  disciplinare  e/o  nei
settori scientifici disciplinari specifici per ciascuna tipologia  di
scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  4
febbraio 2015 protocollo n. 68 e dell'art. 3 del  decreto  13  giugno
2017, protocollo n. 402; 
  Tenuto conto che per talune  Scuole  di  specializzazione  ad  oggi
accreditate in via provvisoria ai sensi dell'art.  8,  comma  2,  del
decreto  13  giugno  2017  il  termine   ultimo   concesso   per   il
raggiungimento  dei  suddetti  requisiti   di   docenza   scadra'   a
conclusione  dell'A.A.  2017/2018  di  riferimento  delle  Scuole  di
specializzazione di area sanitaria; 
  Ritenuto, pertanto, alla luce della anzidette criticita' emerse con
l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 399, della summenzionata legge
n. 145/2018, di dover procedere ad una proroga del  termine  concesso
ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 13 giugno 2017 alle Scuole
di  specializzazione  che,  ad  esito  delle  precedenti  tornate  di
accreditamento per gli anni accademici 2016/2017  e  2017/2018,  sono
state accreditate in via  provvisoria  fino  all'A.A.  2017/2018  per
mancanza dei requisiti di docenza di cui  all'art.  4,  comma  2  del
decreto ministeriale 4 febbraio 2015 e  all'art.  3  del  decreto  13
giugno2017 e relativo Allegato 2 purche'  le  stesse,  alla  data  di
chiusura  delle  procedure  di   accreditamento   relative   all'A.A.
2018/2019, dimostrino di aver gia' avviato le procedure necessarie  a
consentire  il  raggiungimento  dei  suddetti  requisiti  di  docenza
nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle Scuole di specializzazione; 
  Visto il parere favorevole in ordine alla suddetta proroga espresso
dall'Osservatorio nazionale  della  formazione  medica  specialistica
nell'adunanza del 4 febbraio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  per  le  Scuole  di
specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che
ad esito delle precedenti tornate di accreditamento - anni accademici
2016/2017 e 2017/2018 - sono state accreditate provvisoriamente  fino
all'A.A. 2017/2018 per mancanza  dei  requisiti  di  docenza  di  cui
all'art. 4, comma  2,  del  decreto  ministeriale  4  febbraio  2015,
protocollo n. 68 e all'art. 3 del decreto 13 giugno 2017,  protocollo
n. 402 e relativo Allegato  2  il  termine  loro  concesso  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto  ministeriale  13  giugno  2017  e'
prorogato di un anno in presenza delle condizioni previste all'art. 2
del presente decreto.