Alle Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano
loro sedi
Alle province
Alle citta' metropolitane
Ai comuni
Agli organi di revisione economi-
co-finanziaria
e, p.c.
Alla Corte dei Conti
Segretariato generale
Sezione delle autonomie
Roma
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
Segretariato generale
Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo
sport
Dipartimento della Protezio-
ne civile
Roma
Al Ministero della giustizia
Dipartimento dell'organizza-
zione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi
Roma
Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari in-
terni e territoriali
Roma
Al Gabinetto del Ministro
sede
All'Ufficio coordinamento legisla-
tivo
sede
All'Ufficio legislativo-economia
sede
All'Ufficio legislativo-finanze
sede
All'ISTAT
via Cesare Balbo, n. 16
Roma
All'A.N.C.I.
via dei Prefetti, n. 46
Roma
All'U.P.I.
piazza Cardelli, n. 4
Roma
Al CINSEDO
via Parigi, n. 11
Roma
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato
loro sedi
Premessa.
La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle
innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti
territoriali a decorrere dall'anno 2019.
In particolare, l'art. 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata
legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte
costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le
regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a
partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal
2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza
Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi
contabili).
Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della
Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato
di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della legge
di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno,
andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni
finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13
dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti
iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81
della Costituzione.
Cio' premesso, nel sottolineare che, ai sensi dell'art. 1, comma
824, della legge n. 145 del 2018, le regioni a statuto ordinario
applicheranno le nuove disposizioni (commi da 819 a 823) a decorrere
dall'anno 2021 e che, conseguentemente, per gli anni 2019 e 2020,
continuano ad applicare la normativa di cui all'art. 1, commi 465 e
seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio
2017), appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte,
a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province
e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio
2019):
il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. Tale informazione e' desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai
commi 465 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma
823);
la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione
di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del
2016 (comma 823);
la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e
patti di solidarieta' e dei loro effetti, anche pregressi, nonche'
dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilita' speciali
(comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere
applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso
agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in
particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari
nell'ambito dei patti nazionali) e dei commi 502 e da 505 a 509
(spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per
effettuare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. E'
prevista, altresi', l'abrogazione dell'art. 43-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari
nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale agli enti colpiti dal
terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di
amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad
investimenti per la ricostruzione. Cessano, inoltre, a decorrere
dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso,
negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilita'
del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e,
conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio.
Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto
ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti,
nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale
orizzontale, non sono piu' tenuti alla restituzione negli anni 2019 e
2020. Si segnala, altresi', che vengono meno le disposizioni e gli
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'art. 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni
d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e
all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi
precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in
ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della medesima legge
n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione. Di conseguenza, con
particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa che
gli enti territoriali possono effettuare operazioni di indebitamento
esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente
all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla
vita utile dell'investimento (art. 10, commi 1 e 2, della legge n.
243 del 2012).
Con riferimento al pareggio di bilancio per l'anno 2018, la
richiamata legge n. 145 del 2018, prevede:
la conferma, per i soli enti locali, degli obblighi di
monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell'anno
2018 di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della legge n. 232 del
2016 (comma 823);
la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal mancato o
parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli enti
nell'anno 2018, sul saldo non negativo riferito al medesimo esercizio
(certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2019, prorogato di
diritto al 1° aprile 2019);
la non applicazione, per le regioni a statuto speciale, le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in caso
di mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2018, delle
sanzioni di cui ai commi 475 e seguenti della legge n. 232 del 2016,
fatta eccezione per l'ipotesi di ritardato/mancato invio della
certificazione (comma 823);
la conferma, per le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, delle sanzioni in
caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato
dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui
la violazione si riferisce ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1
della citata legge n. 232 del 2016 (comma 823).
Da ultimo, si chiarisce che le disposizioni normative in materia di
spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di
stabilita' interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 o,
piu' in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono
riferite all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
A. Enti assoggettati all'equilibrio di bilancio
A.1 Enti locali e autonomie speciali
L'art. 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede
che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17
maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e tutti i
comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi
contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato
di competenza dell'esercizio non negativo.
Per quanto riguarda il Comune di Roma Capitale, giova ricordare che
l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 -
che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma Capitale, ai
sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - prevede che
detto ente concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del
proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, il concorso di Roma Capitale alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato
sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del
territorio nazionale. Al riguardo, si segnala che, per l'esercizio
2019, l'accordo, perfezionato con nota a firma del Ministro
dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (prot. 24977),
chiarisce che anche Roma Capitale e' tenuta a garantire l'equilibrio
cosi' come declinato dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del
2018.
A.2 Regioni a statuto ordinario
Le regioni a statuto ordinario applicheranno le richiamate
disposizioni in materia di equilibrio di bilancio di cui al decreto
legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del
comma 824 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. Il rinvio al 2021
del pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' frutto
dell'intesa sancita dalle stesse regioni con lo Stato di cui al punto
n. 5) del dispositivo dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza
Stato-regioni il 15 ottobre 2018.
Il richiamato comma 824 - che recepisce il punto n. 10 del medesimo
accordo - precisa che l'efficacia del comma stesso e' subordinata,
comunque, al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse
aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di
cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal
comma 98 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019. Il medesimo comma
stabilisce, poi, che decorso il predetto termine, in assenza della
proposta di riparto delle risorse entro il 15 febbraio 2019, le
disposizioni divengono comunque efficaci.
Cio' premesso, tenendo conto che le proposte di riparto previste
dai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al
comma 98 dell'art. 1 delle legge di bilancio 2019, non sono stati
trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in tempo utile
per sancire l'Intesa prevista entro il 31 gennaio 2019 e che l'ultimo
periodo del richiamato comma 824 prevede che le disposizioni
divengono comunque efficaci a decorrere dal 15 febbraio 2019, si
segnala che, per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario
restano assoggettate a tutti gli adempimenti di cui ai commi 466 e
seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, ossia, in
particolare, al rispetto del saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al monitoraggio
e alla certificazione nonche' alle sanzioni previste in caso di
mancato rispetto del predetto saldo e di ritardato o mancato invio
della certificazione, mentre le nuove regole sull'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolate, di
cui al comma 820 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, e
sull'equilibrio di bilancio di cui al comma 821 della medesima legge,
decorrono dall'anno 2021.
Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare 20
febbraio 2018, n. 5.
B. Verifica dell'equilibrio di bilancio
Come richiamato in premessa, il comma 821 dell'art. 1 della legge
n. 145 del 2018, prevede che, a decorrere dal 2019, le regioni a
statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
citta' metropolitane, le province e i comuni, si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio
non negativo. Tale informazione e' desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di
gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118). Giova ricordare che il predetto prospetto consente di
verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e che
di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di
riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla
Commissione Arconet.
Ai sensi del comma 820 del citato art. 1 della legge di bilancio
2019, detti enti utilizzano, a decorrere dall'anno 2019, il risultato
di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto
delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.
Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun
ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto
«Verifica degli equilibri» di cui al citato allegato 10, un risultato
di competenza non negativo (Equilibrio finale). Al riguardo, si
segnala che nel corso della riunione della Commissione Arconet del 9
gennaio 2019 sono stati presi in esame gli aggiornamenti degli
allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito
delle modifiche intervenute al codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle novita' introdotte dalla
legge di bilancio 2019.
In particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di
«Verifica degli equilibri», di cui al citato allegato 10, che include
gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio di
riferimento, gli stanziamenti definitivi riferiti al fondo
pluriennale vincolato (entrata e spesa) e l'avanzo o disavanzo
d'amministrazione, e' stata sottoposta alla valutazione della
richiamata Commissione l'ipotesi di inserire, tra le componenti
valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo
stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilita', nonche' gli
altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote
accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La
partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide,
naturalmente, sulla determinazione del risultato finale e sugli
obblighi che ai sensi dell'art. 187 comma 1 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di disavanzo.
Pertanto, si invitano gli enti a monitorare i decreti di
aggiornamento degli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 11,
del decreto legislativo n. 118 del 2011.
B.1 Gli strumenti di verifica dell'equilibrio di bilancio
Preliminarmente, occorre ricordare che, a decorrere dall'anno 2019,
cessano di avere applicazione, per le regioni a statuto speciale, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le
province ed i comuni, gli adempimenti relativi al monitoraggio ed
alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal
comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui
trasmissione e' stato finora utilizzato il sistema web appositamente
previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Pertanto, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in
corso d'anno sara' effettuata attraverso il Sistema informativo sulle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'art. 28 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'art. 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verra'
operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati
delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze dall'art. 13 della legge n. 196 del
2009.
Cio' premesso, si ritiene utile segnalare che il comma 902
dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare
alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, alle province, alle
citta' metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunita' montane
previsti dall'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal
bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei
rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle
certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del
rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.
Il comma 903, inoltre, modificando il citato art. 161 del TUEL,
prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero
dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessita' di avere
ulteriori dati finanziari, non gia' presenti in BDAP - possa
richiedere specifiche certificazioni le cui modalita' concernenti la
struttura e la redazione nonche' i termini per la loro trasmissione
sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso
Ministero.
I dati delle certificazioni cosi' ottenuti sono resi noti sul sito
internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento
alla BDAP. Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel
caso in cui i comuni, le province e le citta' metropolitane, non
trasmettano, decorsi trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del
bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi,
infatti, e' prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse
quelle a valere sul fondo di solidarieta' comunale. In sede di prima
applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente
al bilancio di previsione 2019.
Il comma 904, infine, nel modificare l'art. 9, comma 1-quinquies,
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione
del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a
carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel
caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei
bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si
applica anche nel caso di mancato invio, entro trenta giorni dal
termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP,
compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non
abbiano adempiuto.
C. Monitoraggio e certificazione 2018
Come anticipato nella premessa, l'art. 1, comma 823, della legge di
bilancio 2019, a decorrere dal 2019, prevede la cessazione, per le
regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni, degli
obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e
seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Per le regioni a
statuto ordinario, invece, la cessazione dei predetti adempimenti
decorre dall'anno 2021.
Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, invece,
restano fermi:
per le regioni a statuto ordinario, gli obblighi di cui al D.M.
17 dicembre 2018 in materia di «Monitoraggio e certificazione del
pareggio di bilancio 2018 per le regioni a statuto ordinario»;
per gli enti locali, ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della
legge n. 145 del 2018, gli adempimenti relativi al monitoraggio e
alla certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della
legge n. 232 del 2016. Al riguardo, nel confermare quanto gia'
rappresentato sull'argomento nella circolare 20 febbraio 2018, n. 5,
si richiama l'attenzione degli enti locali, con riferimento agli
adempimenti relativi al monitoraggio, sulle modalita' di compilazione
del relativo prospetto MONIT/18 contenute nel decreto ministeriale 23
luglio 2018, n. 182944, concernente il «Monitoraggio del saldo di
finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, delle citta' metropolitane, delle province e
dei comuni per l'anno 2018», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 469,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato a seguito
dell'emanazione della Circolare 3 ottobre 2018, n. 25, in materia di
utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti. In
proposito, giova ricordare che i dati del monitoraggio, da inserire
nel prospetto MONIT/18, gia' disponibile nell'applicazione
appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito
http://pareggiobilancio.mef.gov.it devono essere trasmessi, con
riferimento al primo e al secondo semestre 2018, esclusivamente
utilizzando la predetta applicazione. Si precisa, poi, che gli
obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti
locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che
esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva
(Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e
di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e
province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
le informazioni riferite a ciascun ente locale ricadente nel proprio
territorio. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento
a ciascun periodo, in formato Excel, avvalendosi di un apposito file
previsto per le autonomie speciali e disponibile sul sistema web
all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Compilato con i
dati di ciascun ente locale, al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018,
detto file Excel deve essere quindi caricato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, tramite l'apposita funzione
«Acquisizione massiva modello» presente sull'applicativo web.
Per quanto concerne, invece, l'obbligo di certificazione del
rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, si ritiene utile
segnalare che, ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232
del 2016, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano dovranno nuovamente
scaricare, compilare e caricare il file Excel relativo al
monitoraggio del secondo semestre (MONIT/18) al fine di aggiornare,
entro il termine del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile
2019), le informazioni del monitoraggio riferite al 31 dicembre 2018
per ciascun ente locale. Resta fermo che per le autonomie speciali la
verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di
cui al comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 degli enti
locali ricadenti nel territorio sara' valutata a livello complessivo
di comparto.
Quanto, invece, al prospetto e alle modalita' di trasmissione della
certificazione dei risultati conseguiti nell'anno 2018 per gli enti
locali delle altre regioni, si fa presente che ciascun ente e' tenuto
a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato
di diritto al 1° aprile 2019), al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata
digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del Servizio
finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria
validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 2000, secondo un prospetto e con le modalita'
definiti con apposito D.M. che verra' emanato ai sensi del comma 470
dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016. La mancata trasmissione
della certificazione entro il predetto termine perentorio costituisce
inadempimento all'obbligo del rispetto del saldo non negativo 2018.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data
di riferimento e' quella indicata nella ricevuta rilasciata dal
sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di
«Inviato e Protocollato». Gli enti tenuti alla trasmissione della
certificazione devono controllare, prima di apporre la firma
digitale, che i dati del saldo al 31 dicembre 2018, inseriti in sede
di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere
rettificati entro la data del 1° aprile 2019.
Si sottolinea, inoltre, che e' necessaria la corrispondenza tra i
dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le
risultanze del rendiconto di gestione; pertanto, nel caso in cui la
certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto
di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e,
comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti
locali (30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019) e il
30 settembre per le regioni a statuto ordinario.
Decorsi i predetti termini, gli Enti sono comunque tenuti ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo
nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto gia' certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di
saldo.
Decorsi i termini sopra richiamati, gli enti non possono inviare
certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati
trasmessi precedentemente.
Giova ricordare, inoltre, che resta confermato, per l'anno 2018,
l'obbligo di cui al comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del
2016, per gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma
1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito di
dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio, di inviare la certificazione di cui al
comma 470 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, entro
trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto
di gestione, previsto dal decreto del Ministero dell'interno di
approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di
cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. A tal proposito,
si ricorda che detti enti sono assoggettati all'obbligo di
certificazione anche con riferimento agli anni 2016 e 2017 ai sensi
del citato comma 470-bis, ultimo periodo.
Pertanto, i predetti enti in stato di dissesto, ai fini della
certificazione del saldo non negativo riferito all'anno 2018, devono
comunque assolvere gli obblighi riferiti al monitoraggio, compilando
il prospetto MONIT/18 al 30 giugno e al 31 dicembre 2018, nei termini
e secondo le modalita' di cui al citato D.M. n. 182944 del 2018 e
indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato.
In tali casi, si applica l'art. 250 del TUEL che prevede che, alla
data di dichiarazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di
cui all'art. 261 del TUEL, l'ente locale non puo' impegnare per
ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con
riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate
accertate.
Da ultimo, si segnala che il comma 825 dell'art. 1 della legge di
bilancio 2019, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 43-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi
finanziari agli enti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito
finalizzati ad investimenti per la ricostruzione, il miglioramento
della dotazione infrastrutturale nonche' il recupero degli immobili e
delle strutture destinati a servizi per la popolazione, chiarisce
che, con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018,
restano fermi, per tali enti, gli obblighi di certificazione di cui
al richiamato art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016.
D. Sanzioni
D.1 Sanzioni per ritardato/mancato invio certificazione 2018
Nel sottolineare, preliminarmente, che l'art. 1, comma 823, della
legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni
alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti
locali per il mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018,
giova segnalare che, poiche' restano fermi per gli enti locali, come
anzidetto, ai sensi del medesimo comma 823, gli obblighi di
monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo
2018, ne deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della
predetta certificazione 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo
2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione
le sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell'art.
1 della legge n. 232 del 2016.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia
trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019, si applica, nei dodici
mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di
assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1,
comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016.
Il comma 471 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, disciplina,
invece, l'ipotesi della mancata trasmissione della certificazione
decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31 maggio 2019). In
tale caso, infatti, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualita'
di commissario ad acta, di curare l'assolvimento dell'adempimento e
di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta
giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di
revisore. Se la certificazione e' trasmessa dal commissario ad acta
entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto della gestione, si applicano le sanzioni del divieto di
assunzione di personale e di riduzione delle indennita' degli organi
politici di cui al comma 475, lettere e) ed f). Sino alla data di
trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di
risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita
comunicazione al predetto Ministero.
In caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta
della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni
di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della legge
n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o
trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da
parte del Ministero dell'interno.
D.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento da parte della Corte dei
conti del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica 2017 (e anni
precedenti) in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui
la violazione si riferisce
Il comma 823 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, dispone che
resta ferma l'applicazione delle sanzioni agli enti in caso di
mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla
Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce, ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1
della legge di bilancio 2017. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi
del comma 463 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, restano in
vigore, altresi', le sanzioni in caso di mancato conseguimento del
saldo 2016 accertato successivamente ai sensi dell'art. 1, comma 724
della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilita' 2016) nonche' le
sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai
sensi dell'art. 31, comma 28, della legge n. 183 del 2011.
Gli enti che non hanno conseguito il saldo non negativo 2017
restano, pertanto, assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (gli enti locali: alla
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo
scostamento registrato, al divieto di impegnare spese correnti oltre
la misura indicata alla lettera c) del medesimo comma, al divieto di
indebitamento, al divieto di assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, al taglio delle indennita' di funzione; le regioni e le
province autonome: al versamento, nel triennio successivo,
all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo corrispondente a
un terzo dello scostamento registrato), nell'anno successivo a quello
della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Il successivo comma 478 dell'art. 1
della legge di bilancio 2017, chiarisce che i richiamati enti sono
tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei conti
mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
D.3 Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni
I commi da 827 a 830 della legge di bilancio 2019 escludono, in
determinate ipotesi, l'applicazione delle sanzioni previste a carico
degli enti locali per le violazioni della normativa sul patto di
stabilita' interno e sul pareggio di bilancio. In particolare, l'art.
1 prevede:
al comma 827, la non applicazione della sanzione consistente nel
divieto di assumere personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 1,
comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016, per le
amministrazioni comunali che non hanno conseguito il saldo non
negativo 2017 e hanno rinnovato i propri organismi nelle elezioni
svoltesi nel giugno 2018;
al comma 828, la non applicazione delle sanzioni di cui all'art.
31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, e all'art. 1, comma 723,
della legge n. 208 del 2015, previste, rispettivamente, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno e del saldo non
negativo per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 710, della legge n.
208 del 2015 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del
fondo di solidarieta' comunale, limiti agli impegni di spesa
corrente, divieto di indebitamento per gli investimenti, divieto di
assunzione di personale, riduzione delle indennita' di funzione) per
gli enti locali in stato di dissesto o pre-dissesto (piano di
riequilibrio pluriennale) al momento in cui la violazione e' stata
accertata dalla Corte dei conti. Si segnala che la previsione di non
applicazione delle sanzioni di cui al richiamato art. 1, comma 723,
della legge n. 208 del 2015, in caso di mancato conseguimento del
saldo non negativo per l'anno 2016 da parte di enti in stato di
dissesto o pre-dissesto accertato dalla Corte dei conti, trova
riscontro, altresi', nelle disposizioni di cui al comma 830 dell'art.
1 della legge di bilancio 2019;
al comma 829, la non applicazione delle sanzioni di cui all'art.
1, comma 475, della legge n. 232 del 2016, per gli enti locali in
stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di
accertamento e liquidazione dei debiti (di cui all'art. 258 del
TUEL), nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo
2017 e' diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante
utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato.
Da ultimo, giova ribadire che, conformemente alle disposizioni
abrogative introdotte dalla legge di bilancio 2019, a decorrere
dall'esercizio 2019, cessano di avere applicazione, per le regioni a
statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, le sanzioni
conseguenti al mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018
e dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2019.
Restano, invece, ferme le sanzioni correlate al mancato adempimento
degli altri obblighi previsti dalla disciplina della materia in
argomento espressamente richiamati nella presente circolare.
E. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente
circolare
L'applicazione delle disposizioni contenute nella presente
circolare potrebbe generare da parte degli enti richieste di
chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalita' del
lavoro di questo Dipartimento e' necessario pervengano:
a) per gli aspetti generali e applicativi del pareggio di
bilancio, esclusivamente via e-mail all'indirizzo
pareggio.rgs@mef.gov.it;
b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati
all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il
sistema web all'indirizzo assistenza.cp@mef.gov.it. Per urgenze e'
possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti
numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8,00-13,00/14,00-18,00;
c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata
alla normativa in materia di pareggio di bilancio e patto di
stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo:
igop.segr.rgs@mef.gov.it;
Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti
inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.
Annotazioni finali.
Gli atti amministrativi in materia di pareggio di bilancio degli
enti territoriali sono consultabili sul sito Internet di cui
all'indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_loc
ali/pareggio_bilancio/index.html
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco