IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai  sensi
dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie  agrarie,
le cui denominazioni  e  decreti  di  iscrizione  sono  indicate  nel
dispositivo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  inerente
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; 
  Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che stabilisce in  dieci
anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri
nazionali  e  prevede,  altresi',  la   possibilita'   di   rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del
citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1065/1973,  che
prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varieta'  la  cui
validita' sia giunta a scadenza e la  possibilita'  di  stabilire  un
periodo  transitorio  per  la  certificazione,  il  controllo  e   la
commercializzazione delle relative sementi o tuberi  seme  di  patate
che si protragga  al  massimo  fino  al  30  giugno  del  terzo  anno
successivo alla scadenza dell'iscrizione; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/1973; 
  Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e  3  del
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto
stabilito dall'art. 17, undicesimo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che  le  varieta'  stesse
non rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato  che  per  le  varieta'  indicate   nell'art.   3   del
dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del
periodo transitorio di commercializzazione previsto dal  citato  art.
17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
1065/1973; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo
presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo  comma,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  1065/1973,  e,
inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla  cancellazione
delle varieta' indicate negli  articoli  2  e  3  del  dispositivo  e
previsto,  per  le  varieta'  indicate  nell'art.   3,   un   periodo
transitorio   per   la   certificazione,   il    controllo    e    la
commercializzazione delle relative sementi; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  decimo  comma  del  regolamento   di
esecuzione della legge 25  novembre  1971,  n.  1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre  1973,  n.  1065,
l'iscrizione ai registri nazionali di  varieta'  di  specie  agrarie,
delle sotto elencate varieta' iscritte ai  predetti  registri  con  i
decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino
al 31 dicembre 2028: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico