Estratto determina AAM/AIC n. 56/2019 del 5 marzo 2019 
 
    Procedura europea: 
      FR/H/0623/001/MR; 
      FR/H/0623/001/1A/001. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: 
      E'  autorizzata  l'immissione  in  commercio  del   medicinale:
TIORFANOR  nella  forma  e  confezione,  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare AIC: Bioprojet  Pharma,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in 9 Rue Rameau, 75002 Parigi - Francia. 
    Confezione: 
      «175 mg compresse rivestite con film» 12 compresse  in  blister
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 046299018 (in base 10) 1D4XWB (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: quattro anni. 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      Principio attivo: 175 mg di racecadotril; 
    Eccipienti: 
      Polvere:    Lattosio     monoidrato,     Calcio     carmelloso,
Idrossipropilcellulosa, Cellulosa  microcristallina,  Amido  di  mais
pregelatinizzato, Magnesio stearato; 
      Rivestimento:  Opadray  bianco   (polivinil   alcool,   titanio
diossido, macrogol 3350, talco). 
    Responsabile del rilascio dei lotti: 
      Famar Lyon - 29, Avenue Charles de Gaulle - 69230  Saint  Genis
Laval - Francia. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Tiorfanor» e' indicato  per  il  trattamento  sintomatico  della
diarrea acuta negli adulti  quando  il  trattamento  causale  non  e'
possibile. 
    Se il trattamento causale e' possibile, racecadotril puo'  essere
somministrato come trattamento complementare. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR: Il medicinale e' soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.