IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               per gli affari regionali e le autonomie 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42 
  Visto il comma 2 dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo  n.
118  del  2011,   il   quale   prevede   che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.  118
del 2011, il quale prevede che i principi contabili  applicati  «sono
aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il Ministero dell'interno - Dipartimento  per  gli  affari  interi  e
territoriali  e  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  concernente
«Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto l'art. 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il
quale ha previsto che «all'art. 233-bis,  comma  3  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  "fino  all'esercizio
2017" sono soppresse» rendendo facoltativa  l'adozione  del  bilancio
consolidato da parte degli enti locali con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti; 
  Visto l'art. 1, commi da 897 a 900 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che  ha  disciplinato  le  modalita'  di  utilizzo  delle  quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato  di  amministrazione
da parte degli enti soggetti al decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118, in disavanzo; 
  Visto l'art. 65, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, come modificato dall'art. 1, comma 909 della legge  30  dicembre
2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le  spese
di investimento per lavori pubblici  concorrono  alla  determinazione
del fondo pluriennale secondo le  modalita'  definite,  entro  il  30
aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e
territoriali e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui
all'art. 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile  applicato
concernente la contabilita' finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2
del presente decreto»; 
  Visto l'art. 183, comma  3  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede  che
«Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici
concorrono alla  determinazione  del  fondo  pluriennale  secondo  le
modalita'  definite,  entro  il  30  aprile  2019,  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie, su proposta  della  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali di cui  all'art.  3-bis  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine  di  adeguare  il
principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria
previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo»; 
  Visto l'art. 40, comma 2-bis  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 937 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, il quale prevede «Fermo restando  quanto  previsto  dal
comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato
valori degli  indicatori  annuali  di  tempestivita'  dei  pagamenti,
calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi  dei
termini di pagamento di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  9
ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese  di  investimento  la
cui copertura sia costituita da debito  da  contrarre  solo  per  far
fronte a  esigenze  effettive  di  cassa.  L'eventuale  disavanzo  di
amministrazione per la mancata contrazione  del  debito  puo'  essere
coperto nell'esercizio  successivo  con  il  ricorso  al  debito,  da
contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»; 
  Considerate le norme che disciplinano il  ripiano  pluriennale  dei
disavanzi  degli  enti  territoriali,  con  particolare   riferimento
all'art. 9,  comma  5  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
all'art. 1, commi da 779 a 783 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e all'art. 1, comma 874 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nelle riunioni dell'11 luglio  2018  e  del  9
gennaio 2019; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
             Allegato I - Principi generali o postulati 
 
  1. Al principio contabile generale n. 16 di cui all'allegato  1  al
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
     a) le parole "dall'utilizzo dell'avanzo  di  amministrazione  o,
fino   all'esercizio   2015,   di   una   legge   di   autorizzazione
all'indebitamento"  sono  sostituite  dalle   seguenti   "dal   fondo
pluriennale  vincolato  di  entrata,  dall'utilizzo  dell'avanzo   di
amministrazione  o,  da  una  legge   regionale   di   autorizzazione
all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge"; 
     b) le parole "In caso  di  disavanzo  di  amministrazione  negli
ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non e' ancora  stato
rendicontato, in caso di  disavanzo  di  amministrazione  nell'ultimo
esercizio rendicontato e di disavanzo presunto" sono sostituite dalle
seguenti "In caso di disavanzo di amministrazione  negli  ultimi  due
esercizi  nuovo   e   aggiuntivo   rispetto   a   quello   registrato
nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non e'  ancora
stato rendicontato, in caso  disavanzo  di  amministrazione  nuovo  e
aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto
nuovo e aggiuntivo"; 
     c) le parole "da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non
contratto dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "da disavanzo
tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle  regioni  e  dal
disavanzo in corso di ripiano pluriennale  riguardante  gli  esercizi
successivi a quello in cui e' stata ripianata la prima quota".