IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017)  che  prevede  che,  ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art.  9  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i  comuni
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che,  ai
fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire  il  saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate  finali  e  le
spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del
2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del
medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate  e
nelle spese finali in termini di competenza e' considerato  il  fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al  netto  della  quota
riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non  rileva  la  quota  del
fondo pluriennale vincolato  di  entrata  che  finanzia  gli  impegni
cancellati  definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente; 
  Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017  e  n.
101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione  costituzionalmente
orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale
l'avanzo di amministrazione e  il  Fondo  pluriennale  vincolato  non
possono essere limitati nel  loro  utilizzo.  In  particolare,  viene
affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle
forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»; 
  Considerato che la piena attuazione  delle  citate  sentenze  della
Corte costituzionale n. 247 del 2017 e  n.  101  del  2018  determina
maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e,  di  conseguenza,  trova
applicazione il comma 13, dell'art. 17, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196; 
  Visto il comma 13, dell'art. 17, della richiamata legge n. 196  del
2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi  rechi  pregiudizio  al
conseguimento   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica,   assume
tempestivamente le conseguenti  iniziative  legislative  al  fine  di
assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.  La  medesima
procedura e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti  interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare  maggiori  oneri,
fermo restando quanto disposto in materia di personale  dall'art.  61
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Considerata  la  necessita'  di  un   intervento   legislativo   di
adeguamento  della  disciplina  del  pareggio  di  bilancio  prevista
dall'art. 1, commi da 463 a 484 della  legge  n.  232  del  2016,  in
attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243  del  2012,  alle
sentenze della Corte costituzionale n. 247 del  2017  e  n.  101  del
2018, nel rispetto delle disposizioni recate  dal  citato  comma  13,
dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009; 
  Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in  cui
e' previsto che, per il monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a
quanto disposto dai commi da  463  a  484  e  per  l'acquisizione  di
elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti  di  cui
al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma  466  del  citato
art. 1, con tempi e  modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto
Ministero, sentite, rispettivamente, la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
182944 del 23 luglio 2018, che definisce le modalita' di trasmissione
e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2018  e  al  31
dicembre 2018 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze
del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1  della  legge  n.  232  del
2016, in attuazione di quanto disposto dal  comma  469  del  medesimo
art. 1; 
  Visto l'art. 13, comma 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante «Proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative»,
convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  21  settembre
2018, n. 108, che prevede l'istituzione, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, di  un  apposito  fondo,
pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per
l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di
euro per l'anno 2021; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  3
ottobre 2018, n. 25, di modifica alla circolare 20 febbraio 2018,  n.
5,  che,  a   seguito   delle   richiamate   sentenze   della   Corte
costituzionale dispone che, ai fini della determinazione del saldo di
finanza pubblica per l'anno 2018,  di  cui  al  paragrafo  B.1  della
citata circolare n. 5, gli enti considerano  tra  le  entrate  finali
anche l'avanzo  di  amministrazione  per  investimenti  applicato  al
bilancio di previsione del medesimo esercizio; 
  Vista l'integrazione del prospetto del monitoraggio  semestrale  di
cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.  182944
del 2018, al fine di consentire l'inserimento tra le  entrate  finali
dell'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio
di previsione dell'esercizio 2018, in attuazione di  quanto  disposto
con la richiamata circolare 3 ottobre 2018, n. 25; di tali  modifiche
sono stati  informati,  con  apposita  comunicazione,  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la Conferenza Stato-regioni, l'ANCI
e l'UPI, come espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo  unico
del citato decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
182944 del 2018; 
  Considerato che gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di
cui al richiamato comma 469, per gli  enti  locali  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via  esclusiva  (Friuli  Venezia-Giulia,
Valle d'Aosta e Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano),  sono
assolti per il tramite delle medesime regioni e province; 
  Visto l'art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, che, ai fini
della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno  2018,
prevede che gli enti di cui all'art. 1,  comma  465,  della  medesima
legge  sono  tenuti  ad  inviare  -  utilizzando  il   sistema   web,
appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»,
entro il termine perentorio  del  31  marzo  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24
del  Codice  dell'amministrazione  digitale   di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dal  rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto  e  con  le
modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo  art.
1; 
  Considerato che la scadenza del 31 marzo 2019 per  la  trasmissione
della certificazione digitale dei risultati conseguiti nell'esercizio
2018 cade in giorno festivo e che il termine medesimo e' prorogato di
diritto al 1° aprile 2019; 
  Visto il secondo periodo del comma 470 dell'art. 1 della  legge  n.
232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica
della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma
1, del  decreto  legislativo  n.  82  del  2005  recante  il  «Codice
dell'Amministrazione Digitale»; 
  Visto il terzo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232
del 2016 che dispone  che  la  mancata  trasmissione  della  predetta
certificazione  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 31 marzo, costituisce  inadempimento  all'obbligo  del
pareggio di bilancio; 
  Visto il quarto periodo del comma 470 dell'art. 1  della  legge  n.
232 del 2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che  dispone  che,
nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia  trasmessa
entro  il  successivo  30   maggio   e   attesti   il   conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici
mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni  di  cui  al
comma 475, lettera  e),  del  medesimo  art.  1,  limitatamente  alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Visto l'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, che dispone
che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso  di  mancata  trasmissione  della
certificazione da parte dell'ente locale, il  presidente  dell'organo
di revisione economico-finanziaria nel  caso  di  organo  collegiale,
ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico,  in  qualita'
di commissario ad acta, provvede, pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore,  ad  assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a
trasmettere la certificazione entro i successivi trenta  giorni.  Nel
caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario  ad  acta
entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto di gestione e attesti il conseguimento  dell'obiettivo  di
saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni  di  cui
al comma 475, lettere  e)  e  f),  tenendo  conto  della  gradualita'
prevista al comma 476, relative al divieto di assunzione di personale
a tempo indeterminato e al versamento al bilancio  dell'ente  del  10
per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza  del
presidente, del sindaco e  dei  componenti  della  giunta  in  carica
nell'esercizio in cui e'  avvenuta  la  violazione.  Il  Dipartimento
della Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  al
Ministero dell'interno apposita  comunicazione  per  la  sospensione,
sino alla data di trasmissione  della  certificazione  da  parte  del
commissario ad acta, delle  erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento; 
  Visto il comma 470-bis dell'art. 1 della legge  n.  232  del  2016,
inserito dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, che prevede che gli enti locali per i quali, ai  sensi  dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo n.  267  del  2000,  a  seguito
della dichiarazione di  dissesto,  sono  sospesi  i  termini  per  la
deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la  certificazione
di cui al comma 470 entro trenta giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal  decreto  del
Ministro dell'interno di approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo
decreto legislativo; 
  Visto l'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016, che prevede
che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di
cui al comma 466, trasmessi con la certificazione  dei  risultati  di
cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto
di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il
termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle  risultanze
del rendiconto di gestione, gli enti locali sono  tenuti  ad  inviare
una nuova certificazione, a  rettifica  della  precedente,  entro  il
termine  perentorio  di   sessanta   giorni   dall'approvazione   del
rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno; 
  Considerato che la scadenza del 30 giugno  2019  per  l'adeguamento
della certificazione digitale dei risultati conseguiti nell'esercizio
2018 alle risultanze del rendiconto di gestione 2018, cade in  giorno
festivo e che il termine medesimo  e'  prorogato  di  diritto  al  1°
luglio 2019; 
  Visto l'art. 1, comma  474,  della  legge  n.  232  del  2016,  che
stabilisce che, decorsi  i  termini  previsti  dal  comma  473,  sono
comunque tenuti ad inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica
della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto  gia'
certificato, un peggioramento  del  proprio  posizionamento  rispetto
all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, espresso  in  termini  di
competenza, tra le entrate e le spese finali; 
  Visto il comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(legge di bilancio 2019) che dispone che a decorrere dall'anno  2019,
cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485
a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016,  i
commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, e  l'art.
6-bis  del  decreto-legge   n.   91   del   2017,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017. Con riferimento al  saldo
dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali,  gli  obblighi  di
monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da  469  a  474  del
citato art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Considerato che i commi da 475 a 479 dell'art. 1 della legge n. 232
del 2016, che disciplinano le sanzioni da applicare all'ente  locale,
in caso di mancato conseguimento del  saldo  di  cui  al  comma  466,
nell'anno  successivo  a  quello   dell'inadempienza,   le   sanzioni
derivanti dal mancato  conseguimento  del  medesimo  saldo  accertato
dalla Corte dei conti  successivamente  all'anno  seguente  a  quello
della  violazione,  nonche'  il   sistema   premiale,   non   trovano
applicazione con riferimento al saldo per l'esercizio 2018; 
  Considerato, altresi', che il citato comma 823  dell'art.  1  della
legge n. 145  del  2018  mantiene  comunque  fermi  gli  obblighi  di
monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da  469  a  474  del
citato art. 1 della legge n. 232 del  2016,  e,  di  conseguenza,  le
sanzioni riferite al ritardato invio della certificazione stessa; 
  Ritenuto opportuno, in considerazione dell'abrogazione espressa del
sistema sanzionatorio in caso di mancato conseguimento del saldo  per
l'esercizio  2018,  applicare,  in  caso  di   ritardato   invio,   a
prescindere dal saldo conseguito, le sanzioni  piu'  favorevoli  agli
enti locali; 
  Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che
dispone che, al fine di  favorire  gli  investimenti,  da  realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per l'anno  2018,  sono  assegnati
agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di
cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n.  243  del  2012,  nel
limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui  400  milioni
di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e  100  milioni
di euro destinati ad interventi di impiantistica sportiva; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  9
febbraio 2018, n. 20970, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1,
della legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati  attribuiti  gli
spazi finanziari nell'anno 2018, di cui al  comma  485  del  medesimo
art. 1, pari complessivamente a 900  milioni  di  euro,  di  cui  400
milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica  e  100
milioni di euro destinati ad interventi  di  impiantistica  sportiva,
agli enti beneficiari di cui agli Allegati 1,  2  e  3  del  medesimo
decreto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi dell'art. 10, comma  5,  della
legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri  e  le  modalita'  di
attuazione  delle  intese  regionali  e  del  cosiddetto   patto   di
solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10; 
  Viste le intese sancite nell'esercizio 2018 dalle regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione  dell'art.  2
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  febbraio
2017, n. 21; 
  Vista la  distribuzione  degli  spazi  finanziari  nell'ambito  del
«patto  di  solidarieta'  nazionale   orizzontale»,   in   attuazione
dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  21
febbraio 2017, n. 21, pubblicata il 26 luglio  2018  sul  sito  della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  come
sostituito dall'art. 1, comma 874, lettera q), della legge n. 205 del
2017, che prevede che l'ente territoriale  attesta  l'utilizzo  degli
spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei  patti  di
solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del  2012,  con
l'invio della certificazione di verifica del rispetto  dell'obiettivo
di saldo di cui al comma 470 del medesimo art. 1; 
  Visti i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017,
che disciplinano l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla  chiusura
delle contabilita' speciali in materia di protezione  civile  di  cui
all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e gli effetti sul saldo di finanza pubblica di cui al  comma  466
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Visto il comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti connessi
alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale
nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a
servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso
al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono  assegnati  agli  enti
locali colpiti dal sisma di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 229 del 2016, spazi  finanziari  nell'ambito  dei  patti  di
solidarieta' nazionali di cui all'art. 10, comma 4,  della  legge  n.
243 del 2012, in misura pari alle  spese  sostenute  per  i  predetti
investimenti; 
  Visto il comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017,
che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al
comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica  del
rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018  e  2019  ai
sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016; 
  Visto il comma 825 dell'art. 1 della legge  n.  145  del  2018  che
dispone che l'art. 43-bis  del  decreto-legge  n.  50  del  2017,  e'
abrogato. Con riferimento al saldo degli anni 2017  e  2018,  restano
fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui  al
comma 2 del medesimo art. 43-bis; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 13 marzo 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Certificazione 
 
  1. Le citta' metropolitane, le province e  i  comuni,  trasmettono,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato  di  diritto
al 1° aprile  2019,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  utilizzando  il
sistema web  appositamente  previsto  per  il  pareggio  di  bilancio
all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it una  certificazione,
firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio  finanziario  e  dai  componenti  dell'organo  di  revisione
economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art.  237,
comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al  saldo,
in termini di competenza, tra le entrate finali e  le  spese  finali,
per l'anno 2018, secondo il prospetto «Certif. 2018» e  le  modalita'
contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante. La trasmissione per via telematica  della  certificazione
ha valore giuridico ai sensi  dell'art.  45,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art.  248,  comma  1,
del  decreto  legislativo  n.  267  del   2000,   a   seguito   della
dichiarazione  di  dissesto,  sono   sospesi   i   termini   per   la
deliberazione  del  bilancio  2018,  sono  tenuti   ad   inviare   la
certificazione del saldo, in termini di competenza,  tra  le  entrate
finali e le spese finali, per l'anno 2018, entro  trenta  giorni  dal
termine stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,
previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  approvazione
dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente  riequilibrato  di
cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. 
  3. Gli spazi finanziari  acquisiti  per  l'anno  2018  mediante  le
intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali  non  utilizzati
per le spese per investimenti, da  realizzare  attraverso  l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso
al debito, vengono recuperati attraverso  una  modifica  peggiorativa
dell'obiettivo di saldo per  l'anno  2018  per  un  importo  pari  ai
predetti spazi non utilizzati. 
  4. Gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli  allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 certificano gli impegni
sostenuti   nell'anno   2018   per   investimenti    connessi    alla
ricostruzione,  al  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale
nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a
servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso
al debito. 
  5. A  decorrere  dal  2  aprile  2019,  il  Ministero  dell'interno
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto  finanziario,  per  i  quali,  ai  sensi
dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267  del  2000,  a
seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i  termini  per
la deliberazione del bilancio 2018, con indicazione del  decreto  del
Ministro dell'interno di approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale  nuovo  termine
previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018. 
  6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento  del  saldo
di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016,  trasmessi
con  la  certificazione  digitale  di  cui   al   comma   1,   devono
corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno
2018. A tal fine, qualora  la  certificazione  di  cui  al  comma  1,
trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di
diritto  al  1°  aprile  2019,  sia  difforme  dalle  risultanze  del
rendiconto della gestione, gli enti locali sono  tenuti  ad  inviare,
secondo le stesse modalita', una nuova  certificazione,  a  rettifica
della precedente, entro il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dall'approvazione del rendiconto della gestione 2018 e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019. 
  7. Decorso il termine del 1° luglio 2019, ovvero a  partire  dal  2
luglio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge n.  232  del
2016, gli enti locali sono  comunque  tenuti  ad  inviare  una  nuova
certificazione, a  rettifica  della  precedente,  solo  se  rilevano,
rispetto a quanto gia'  certificato,  un  peggioramento  del  proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.