IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»; Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, trova applicazione il comma 13, dell'art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto il comma 13, dell'art. 17, della richiamata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerata la necessita' di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232 del 2016, in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13, dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009; Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in attuazione di quanto disposto dal comma 469 del medesimo art. 1; Visto l'art. 13, comma 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2018, n. 25, di modifica alla circolare 20 febbraio 2018, n. 5, che, a seguito delle richiamate sentenze della Corte costituzionale dispone che, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della citata circolare n. 5, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio; Vista l'integrazione del prospetto del monitoraggio semestrale di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 2018, al fine di consentire l'inserimento tra le entrate finali dell'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, in attuazione di quanto disposto con la richiamata circolare 3 ottobre 2018, n. 25; di tali modifiche sono stati informati, con apposita comunicazione, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la Conferenza Stato-regioni, l'ANCI e l'UPI, come espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo unico del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 2018; Considerato che gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province; Visto l'art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2018, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 465, della medesima legge sono tenuti ad inviare - utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo art. 1; Considerato che la scadenza del 31 marzo 2019 per la trasmissione della certificazione digitale dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018 cade in giorno festivo e che il termine medesimo e' prorogato di diritto al 1° aprile 2019; Visto il secondo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il «Codice dell'Amministrazione Digitale»; Visto il terzo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio; Visto il quarto periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), del medesimo art. 1, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Visto l'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualita' prevista al comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e al versamento al bilancio dell'ente del 10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento; Visto il comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, inserito dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016, che prevede che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno; Considerato che la scadenza del 30 giugno 2019 per l'adeguamento della certificazione digitale dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018 alle risultanze del rendiconto di gestione 2018, cade in giorno festivo e che il termine medesimo e' prorogato di diritto al 1° luglio 2019; Visto l'art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016, che stabilisce che, decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali; Visto il comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che dispone che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, e l'art. 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017. Con riferimento al saldo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016; Considerato che i commi da 475 a 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che disciplinano le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le sanzioni derivanti dal mancato conseguimento del medesimo saldo accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello della violazione, nonche' il sistema premiale, non trovano applicazione con riferimento al saldo per l'esercizio 2018; Considerato, altresi', che il citato comma 823 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 mantiene comunque fermi gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016, e, di conseguenza, le sanzioni riferite al ritardato invio della certificazione stessa; Ritenuto opportuno, in considerazione dell'abrogazione espressa del sistema sanzionatorio in caso di mancato conseguimento del saldo per l'esercizio 2018, applicare, in caso di ritardato invio, a prescindere dal saldo conseguito, le sanzioni piu' favorevoli agli enti locali; Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2018, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati ad interventi di impiantistica sportiva; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2018, di cui al comma 485 del medesimo art. 1, pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati ad interventi di impiantistica sportiva, agli enti beneficiari di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del medesimo decreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10; Viste le intese sancite nell'esercizio 2018 dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21; Vista la distribuzione degli spazi finanziari nell'ambito del «patto di solidarieta' nazionale orizzontale», in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicata il 26 luglio 2018 sul sito della Ragioneria generale dello Stato; Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come sostituito dall'art. 1, comma 874, lettera q), della legge n. 205 del 2017, che prevede che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del medesimo art. 1; Visti i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che disciplinano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e gli effetti sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; Visto il comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti; Visto il comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016; Visto il comma 825 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 che dispone che l'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, e' abrogato. Con riferimento al saldo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo art. 43-bis; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 13 marzo 2019; Decreta: Art. 1 Certificazione 1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2018, secondo il prospetto «Certif. 2018» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, sono tenuti ad inviare la certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2018, entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. 3. Gli spazi finanziari acquisiti per l'anno 2018 mediante le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali non utilizzati per le spese per investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo per l'anno 2018 per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. 4. Gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 certificano gli impegni sostenuti nell'anno 2018 per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. 5. A decorrere dal 2 aprile 2019, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, con indicazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale nuovo termine previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018. 6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2018. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalita', una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2018 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019. 7. Decorso il termine del 1° luglio 2019, ovvero a partire dal 2 luglio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge n. 232 del 2016, gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.