IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca» e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga  i  regolamenti  del  Consiglio
(CE) n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  che  modifica
altresi' il regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro  distribuzione
in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.  73/2009
del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014 che integra talune  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
concerne il sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  e  le
condizioni per il rifiuto  o  la  revoca  di  pagamenti,  nonche'  le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale ed alla condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il  sistema  integrato  di  gestione  e
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/1242   della
Commissione, del 17 luglio  2014,  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014 recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1,
del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  Provincie
autonome di Trento e Bolzano, provvede con  decreto  all'applicazione
nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 33
e 34; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia  di
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, recante  «Regolamento  recante  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n,
135», come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante «Individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  17  luglio  2017,  n.  143»  ed  in
particolare  l'art.  1,  comma  4,  che,  tra  l'altro,   attribuisce
all'ufficio DISR III la competenza in materia di Condizionalita'; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7  giugno  2018,  recante  «Disposizioni  nazionali  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18 gennaio  2018,  n.  1867,  recante  «Disciplina  del
regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n.  1306/2013
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari  dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; 
  Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in  materia
di condizionalita' e dei programmi di sviluppo rurale al fine di dare
attuazione alle nuove  disposizioni  normative  introdotte  nell'anno
2018; 
  Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano, nel corso della seduta del 20 dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare: 
    a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le  norme
per il mantenimento del terreno in buone  condizioni  agronomiche  ed
ambientali per l'applicazione del regime di  condizionalita'  di  cui
agli articoli 93, 94 e a norma dell'Allegato II del regolamento  (UE)
n. 1306/2013; 
    b) detta la disciplina attuativa  e  integrativa  in  materia  di
riduzioni  ed  esclusioni  di  contributi  pubblici  ai   sensi   del
regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014; 
    c)  definisce   i   requisiti   minimi   relativi   all'uso   dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui  agli  articoli  28,
paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ove
non  definiti  dalle  regioni  e  province  autonome  nei   programmi
cofinanziati dal FEASR. 
  2. Le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano,
ai beneficiari: 
    a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli  III  e  IV
del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
    b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli  46  e  47  del
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    c) dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1,  lettere
a) e b) nonche' dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del  regolamento
(UE) n. 1305/2013; 
    d) dei premi annuali relativi  alle  domande  di  conferma  degli
impegni  assunti  con  la  vecchia  programmazione,  ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive  modificazioni,  art.  36,
lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v); 
    e) che ricevono pagamenti di  cui  agli  articoli  85-unvicies  e
103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. 
  3. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto
non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei  piccoli
agricoltori di cui' al Titolo V del regolamento (UE) n.  1307/2013  e
al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e art. 34,  paragrafo  4
del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  4. Gli impegni e le sanzioni  di  cui  al  Capo  III  del  presente
decreto si applicano ai beneficiari delle misure di  sviluppo  rurale
di cui alle relative disposizioni specifiche.