IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97, ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  settembre  2012,   n.   19021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 214 del 13  settembre  2012,  con  il  quale  e'  stato
riconosciuto il Consorzio vino Chianti ed attribuito per un  triennio
al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi relativi alla DOCG  «Chianti»  ed  alle
DOC «Colli dell'Etruria centrale» e «Vin Santo del Chianti»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  settembre  2015,  n.   62147,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 241  del  16  ottobre  2015,  con  il  quale  e'  stato
confermato per un ulteriore triennio  l'incarico  al  Consorzio  vino
Chianti a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.
61, per la DOCG «Chianti» e per le DOC «Colli dell'Etruria  centrale»
e «Vin Santo del Chianti»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la  verifica  della  sussistenza
del  requisito  della  rappresentativita',  effettuata  con   cadenza
triennale,  dal  Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari
forestali e del turismo; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio vino Chianti, approvato da
questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica  di  cui
all'art. 3, comma 2, del  citato  decreto  dipartimentale  12  maggio
2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vino Chianti, deve
ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al
decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio vino Chianti puo' adeguare il
proprio statuto entro il termine indicato all'art.  3,  comma  3  del
decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato che  nel  citato  statuto  il  Consorzio  vino  Chianti
richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di  cui
all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la
DOCG «Chianti», per le DOC «Colli dell'Etruria centrale», «Vin  Santo
del Chianti» e «Bianco  dell'Empolese»  e  per  la  IGT  «Toscana»  o
«Toscano»; 
  Considerato  che  il  Consorzio  vino  Chianti  ha  dimostrato   la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge  n.
238 del 2016 per la DOCG «Chianti» e per le DOC  «Colli  dell'Etruria
centrale», «Vin Santo del Chianti»  e  «Bianco  dell'Empolese».  Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle  attestazioni  rilasciate
dall'organismo di  controllo  Toscana  certificazione  agroalimentare
S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo, sulle citate
denominazioni, con le note protocollo n. 8504/18 del 15 ottobre  2018
e n. 8967/18 del 12 novembre 2018; 
  Considerato inoltre che dalla verifica effettuata dall'organismo di
controllo Toscana certificazione agroalimentare S.r.l., con  la  nota
protocollo n. 686 del 24 gennaio 2019, il Consorzio vino Chianti  non
ha dimostrato di possedere la rappresentativita' di cui  all'art.  41
della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Toscana» o «Toscano»; 
  Considerato altresi' la nota prot. n. 8719 del 7 febbraio 2019  con
la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo  ha  richiesto  dei  chiarimenti  sull'elenco  soci  al
Consorzio  vino  Chianti  e  gli  elementi  informativi  forniti  dal
consorzio citato con le mail del 27 febbraio  2019  e  del  1°  marzo
2019; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio vino Chianti  a  svolgere  le  funzioni  di  promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi relativi per la DOCG «Chianti» e per le
DOC  «Colli  dell'Etruria  centrale»,  «Vin  Santo  del  Chianti»  ed
all'integrazione  del  suddetto   incarico   per   la   DOC   «Bianco
dell'Empolese», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge  n.  238
del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto  ministeriale  3  settembre  2012,  n.  19021  e   successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio vino  Chianti,  con  sede
legale in Firenze, viale Belfiore, n. 9, a svolgere  le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli interessi sulla  DOCG  «Chianti»  e
sulle DOC «Colli dell'Etruria centrale», «Vin Santo del  Chianti»  ed
integrato il citato incarico per la DOC  «Bianco  dell'Empolese»,  di
cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016. 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste  nel  decreto  ministeriale  8  agosto  2012,  n.  18257   e
successive modificazioni ed integrazioni,  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti  dalla  legge  n.  238  del  2016  e  dal  decreto
ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 11 marzo 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi