IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,
ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 661, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016, n.
L 81.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n.
259, cosi' recita:
«Art. 7. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE). - 1 Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6
dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa
delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e
coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita' di adeguare la
normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non
riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche'
agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento
europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, del Ministero
dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
quali autorita' di vigilanza del mercato ai sensi
dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
d) previsione di sanzioni penali o amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle
violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE)
2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32,
comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dei commi 1
o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle
norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento
della normativa nazionale regolamentare vigente nelle
materie non riservate alla legge alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive
modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del
medesimo regolamento europeo.
5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui
al comma 4 il Governo e' tenuto a seguire i seguenti
criteri specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa
delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e
coordinamento delle residue disposizioni;
b) individuazione del Ministero dello sviluppo
economico quale autorita' notificante ai sensi
dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;
c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari
per la valutazione, la notifica e il controllo degli
organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte
terza nel processo di valutazione e verifica della
conformita' degli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di
cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426,
anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione
e di controllo degli organismi siano affidati mediante
apposite convenzioni non onerose all'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della
legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) individuazione delle procedure per la vigilanza
sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e
tariffe per le attivita' connesse all'attuazione del
regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4
dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l'attuazione della
direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n.
302, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/426 si veda nelle note alle premesse.