IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme  sui  pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  807/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra talune  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale  nazionale  (PSRN)  2014-2020
approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312  del
20  novembre  2015,  cosi'  come  risultante   dall'ultima   modifica
approvata con decisione C(2018)  6758  del  9  ottobre  2018,  ed  in
particolare la misura 17 «Gestione del rischio»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,   in
attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12  marzo  2015,  n.  59,  e  successive
modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la  gestione  del
rischio; 
  Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n.  10158,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  18  giugno
2016,  n.  141,  recante  disposizioni  per  il  riconoscimento,   la
costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione  che  possono
beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere  b)
e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; 
  Visto il decreto-legge n. 86 del  12  luglio  2018,  convertito  in
legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  assume  la  denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
  Considerata la necessita' di allineare le disposizioni  di  cui  al
citato decreto 5 maggio 2016 per effetto delle  modifiche  introdotte
al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in  vigore  del  regolamento
(UE) n. 2017/2393; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di modificare il citato  decreto
5 maggio 2016 in conformita' al disposto di  cui  al  PSRN  2014-2020
cosi' come risultante dall'ultima modifica  approvata  con  decisione
C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 24 gennaio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto 5 maggio 2016, n. 10158,  in  recepimento  delle
  disposizioni introdotte nel PSRN 2014-2020 approvato con  decisione
  C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018. 
 
  1. Nel decreto ministeriale 5 maggio  2016,  n.  10158,  le  parole
«paragrafo 1, lettere b) e c) del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013»,
ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «paragrafo  1,
lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013»  e  le  parole
«Consorzi  di  difesa»  dalle  seguenti:  «Organismi  collettivi   di
difesa». 
  2. All'art. 1, il comma 1 e' cosi' modificato: 
    a) alla lettera c) dopo le parole «"Fondo di mutualizzazione"» e'
inserita la seguente frase «di seguito denominato "Fondo"»; 
    b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) "Fondo per  la
tutela del reddito e Fondo per la tutela del reddito  settoriale":  i
Fondi che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto,  possono
beneficiare  del  sostegno  di  cui   all'art.   36,   paragrafo   1,
rispettivamente lettere c) e d), del regolamento  (UE)  n.  1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;»; 
    c) la lettera h) e' sostituita  dalla  seguente:  «h)  "Autorita'
competente":  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo;»; 
    d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: 
      «i) "Elenco": Elenco dei soggetti gestori, che hanno chiesto ed
ottenuto il riconoscimento da parte dell'Autorita' competente; 
      l) "Sistema gestione del rischio" di seguito denominato  "SGR":
sistema informativo integrato istituito ai sensi  del  Capo  III  del
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo 12 gennaio 2015,  n.  162,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  12  marzo   2015   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN),   che   garantisce    l'armonizzazione    e    l'integrazione
dell'informazione relativa a tale misura,  nell'ottica  di  garantire
una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni.». 
  3. L'art. 3 e' modificato come segue: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  capitale
iniziale  dei  Fondi  di   mutualizzazione,   in   conformita'   alle
disposizioni di cui agli articoli 38, paragrafo 3, e 39, paragrafo 4,
e 39-bis  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  e'  costituito  dai
contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, dai contributi
finanziari di cui all'art. 36, paragrafo  1,  lettere  b),  c)  e  d)
ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e  di  soggetti
privati, anche diversi dai soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a).». 
    b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  contabilita'
relativa ai Fondi di mutualizzazione che beneficiano del sostegno  di
cui  all'art.  2,  comma  2,  e'  tenuta  separatamente  dalle  altre
attivita' del Gestore, il quale e'  tenuto  a  rendicontare  tutti  i
movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attivita' del  Fondo
medesimo  entro  i  termini   stabiliti   dall'Autorita'   competente
nell'ambito del provvedimento inerente le procedure attuative di  cui
all'art. 16.». 
  4. L'art. 4 e' modificato come segue: 
    a) il  comma  1  lettera  c)  e'  sostituito  dal  seguente:  «c)
contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici e privati; 
    b) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita  la  seguente:  «e)
rimborso quota capitale a fronte di  somme  erogate  da  istituti  di
credito a titolo di mutui o  di  altri  finanziamenti  contratti  dal
Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi.». 
  5. All'art. 7, comma 1, ultimo capoverso, e all'art.  9,  comma  1,
lettera c) dopo la parola «reddito» e' aggiunta la seguente frase  «e
per i Fondi di tutela del reddito settoriale.». 
  6. All'art. 11, il comma 1 e' modificato come segue: 
  «1. Al verificarsi  di  uno  degli  eventi  indicati  all'art.  36,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento  (UE)  n.  1305/2013  previo
riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo per  la  tutela
dei rischi climatici e sanitari, a seguito della denuncia  effettuata
dall'aderente  nei  termini  e  secondo  le  modalita'  fissate   dal
regolamento del  Fondo,  previa  verifica  dell'ammissibilita'  della
richiesta da parte dei competenti organi, procede  all'erogazione  in
favore dell'aderente dell'indennizzo spettante.». 
  7. L'art. 12 e' cosi' modificato: 
    a) nel titolo dell'articolo, dopo la parola «reddito» e' aggiunto
«e per i Fondi di tutela del reddito settoriale»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al verificarsi  del
calo drastico del reddito, nei termini di cui all'art. 39,  paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i Fondi per  la  tutela  del
reddito, e di cui all'art. 39-bis, paragrafo 1, del regolamento  (UE)
n. 1305/2013 per i Fondi di tutela del reddito settoriale, a  seguito
della denuncia dell'aderente  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
fissate   dal   regolamento   del   Fondo,    e    previa    verifica
dell'ammissibilita' della richiesta da parte dei  competenti  organi,
il Fondo  procede  all'erogazione  dell'indennizzo.  La  verifica  di
ammissibilita' e' svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni
adeguatamente qualificati, in conformita' con le norme di accesso  ai
benefici di cui all'art.  36,  paragrafo  1,  lettere  c)  e  d)  del
regolamento (UE) n. 1305/2013.»; 
    c)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.   Ai   fini
dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2,  gli  indennizzi
erogati devono rispettare i limiti di cui agli articoli 39  e  39-bis
del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo deve essere  compreso
tra la percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo  rurale
nazionale 2014 2020 ed il 70  per  cento  della  perdita  di  reddito
subita dall'agricoltore. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo  evita
sovra-compensazioni  per  effetto  del  cumulo   degli   stessi   con
l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di
strumenti assicurativi privati.»; 
    d) al  comma  4,  la  frase  «lettera  c)»  e'  sostituita  dalla
seguente: «lettere c) e d)». 
  8. All'art. 13, comma 2, la frase  «indebitamento  superiore  a  36
mesi» e' sostituita dalla seguente:  «indebitamento  superiore  a  60
mesi». 
  9. L'art. 16 e' modificato come segue: 
  «1. Con  decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  dello
sviluppo rurale, sentite le regioni in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni
alle  disposizioni  del  presente  provvedimento,  finalizzate   alla
semplificazione delle procedure di gestione del sistema  di  gestione
dei  rischi,  nonche'  ad  individuare   soluzioni   temporanee   che
consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata
a regime del sistema stesso. 
  2. Con successivo provvedimento dell'Autorita' competente,  sentite
le Regioni in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
adottate le procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei
soggetti  gestori,  in  conformita'  al  presente  decreto,   e   per
l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori in ambito SGR.». 
 
    Roma, 31 gennaio 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

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