Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche a video sono riportate tra i segni(( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2019 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Reddito di cittadinanza
1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione
sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu'
componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta'
delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di
definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la
gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del
compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. (( La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui
il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita
di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di
disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al
predetto requisito anagrafico )).