IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori
olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario  del  comparto  del
latte ovi-caprino, e di sviluppare un  piano  di  interventi  per  il
recupero della capacita'  produttiva  e  sostenere  concretamente  le
imprese agricole che versano in situazione  di  crisi  anche  per  il
perdurare degli effetti dei danni causati  dagli  eventi  atmosferici
avversi di carattere  eccezionale  e  dalle  infezioni  di  organismi
nocivi ai vegetali; 
  Considerata la straordinaria necessita' e  urgenza  di  intervenire
per sostenere le  imprese  agricole  dei  settori  olivicolo-oleario,
agrumicolo e lattiero-caseario del comparto  del  latte  ovi-caprino,
altamente strategici per  la  nostra  alimentazione  nella  complessa
opera di ammodernamento, rafforzamento  e  recupero  della  solidita'
economica delle imprese agricole operanti nelle  rispettive  filiere,
attraverso interventi finanziari  finalizzati  alla  ristrutturazione
del debito; 
  Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei  prodotti
lattiero-caseari da esso derivati, e  l'urgenza  di  intervenire  per
favorire la qualita' e la competitivita' del latte  ovino  attraverso
il sostegno ai contratti e agli accordi  di  filiera,  l'adozione  di
misure  temporanee  di  regolazione  della  produzione,  compreso  lo
stoccaggio privato dei formaggi  ovini  a  denominazione  di  origine
protetta (DOP),  nonche'  attraverso  la  ricerca,  il  trasferimento
tecnologico  e  gli  interventi  infrastrutturali  nel   settore   di
riferimento; 
  Vista la necessita' di consentire un  accurato  monitoraggio  sulle
produzioni lattiero-casearie realizzate sul  territorio  nazionale  o
provenienti da Paesi dell'Unione europea o da  Paesi  terzi,  con  la
rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino,
analogamente a quanto gia' previsto dall'articolo 151 del regolamento
(UE) 1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013, per il latte vaccino; 
  Vista la necessita' di adempiere a quanto stabilito dalla decisione
della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, n. C-433/15 in  materia  di
prelievo supplementare del latte; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di riordinare  le
relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con  la
politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi
degli imprenditori agricoli  e  garantire  una  maggiore  trasparenza
nelle relazioni contrattuali, nonche' di rafforzare la competitivita'
del settore agroalimentare  e  assicurare  una  maggiore  tutela  dei
consumatori  attraverso  una  riqualificazione  delle   tecniche   di
allevamento e dei relativi standard; 
  Visto  il  susseguirsi  di  calamita'  naturali  dovute  anche   ai
cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico
straordinari; 
  Vista la necessita' e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte  e
ridestinare  il  prodotto  nell'ambito  dei  programmi  nazionali  di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti; 
  Vista la necessita'  ed  urgenza  di  porre  in  essere  tutti  gli
interventi finalizzati alla conclusione delle attivita' per la  messa
in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel  comune
di Cogoleto in provincia di Genova; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 7 e del 20 marzo 2019; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e  delle
finanze e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di sostegno al  settore  lattiero-caseario  del  comparto  del
                             latte ovino 
 
  1. Al  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo l'articolo  23,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 23.1  (Misure  per  la  competitivita'  della  filiera  e  il
miglioramento della qualita' del latte ovino e dei suoi derivati).  -
1. E' istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo  con
una dotazione iniziale pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
destinato a favorire la qualita' e la competitivita' del latte  ovino
attraverso il sostegno  ai  contratti  e  agli  accordi  di  filiera,
l'adozione di misure  temporanee  di  regolazione  della  produzione,
compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione  di
origine  protetta  (DOP),   nonche'   attraverso   la   ricerca,   il
trasferimento  tecnologico  e  gli  interventi  infrastrutturali  nel
settore di riferimento. 
  2. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e  del  turismo,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma  1,
tenendo conto, fra  l'altro,  delle  specificita'  territoriali,  con
particolare  riguardo  alle  aree  di  montagna,  della   consistenza
numerica dei capi  bestiame,  dell'adozione  di  iniziative  volte  a
favorire l'imprenditoria giovanile, nonche'  della  promozione  della
qualita' dei prodotti made in Italy. 
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo e'  concesso
nel  rispetto  dei  massimali  stabiliti  dai  regolamenti  (UE)   n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.». 
  2. Il decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, previa intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, e' adottato entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.