L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 20 marzo 2019; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Visto  il  comma  7-ter,  dell'art.  10  della  legge  n.   287/90,
introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima  applicazione,
all'onere derivante  dal  funzionamento  dell'Autorita'  si  provvede
mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per  mille  del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di
capitale, con ricavi totali superiori a 50  milioni  di  euro,  fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.
287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di  ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima; 
  Visto il  comma  7-quater  dell'art.  10  della  legge  n.  287/90,
introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014,  il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,  direttamente
all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima
con propria deliberazione e che eventuali variazioni della  misura  e
delle   modalita'   di   contribuzione   possono   essere    adottate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal  bilancio  approvato
precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia
massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 
  Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il
contributo  agli  oneri  di  funzionamento  dell'Autorita'  e'  stato
fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della  legge  n.  287/90
nella  misura  dello  0,08  per  mille   del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90; 
  Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, n. 25876  del  24
febbraio 2016, con le quali l'Autorita', al fine di  limitare  quanto
piu' possibile gli oneri a  carico  delle  imprese,  ha  operato  una
riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e  2016  dello  0,02
per mille rispetto  all'aliquota  disposta  dalla  legge,  fissandolo
nella  misura  dello  0,06  per  mille   del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con  ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90; 
  Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017, la quale  ha
ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater  della
legge n. 287/90, il contributo  dello  0,021  per  mille,  fissandolo
nella  misura  dello  0,059  per  mille  del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato,  alla  data  della  delibera  stessa,
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni
di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16
della legge n. 287/90; 
  Vista la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha
ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater  della
legge n. 287/90, il contributo  dello  0,025  per  mille,  fissandolo
nella  misura  dello  0,055  per  mille  del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato,  alla  data  della  delibera  stessa,
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni
di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16
della legge n. 287/90; 
  Vista la propria delibera n. 27580 del 7 marzo  2019  la  quale  ha
confermato, ai sensi dell'art. 10,  comma  7-quater  della  legge  n.
287/90, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille, fissandolo
per l'anno 2019 nella misura dello  0,055  per  mille  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data  della  delibera
stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori  a  50
milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/90; 
  Ritenuto di dover  adottare,  come  previsto  dall'art.  10,  comma
7-quater della legge n. 287/1990, le «Modalita' di contribuzione agli
oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato» e le «Istruzioni relative al versamento del contributo  agli
oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato» per  l'anno  2019,  al  fine  di  fornire  indicazioni  alle
societa' tenute al pagamento; 
 
                              Delibera: 
 
  a) di approvare il documento recante  «Modalita'  di  contribuzione
agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato per l'anno 2019» allegato alla presente  deliberazione,
della quale costituisce parte integrante (allegato A); 
  b) di approvare il documento recante  le  «Istruzioni  relative  al
versamento del contributo agli oneri di funzionamento  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato  per  l'anno  2019»  allegato
alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante
(allegato B); 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sul  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
 
    Roma, 20 marzo 2019 
 
                                          Il Presidente f.f.: Muscolo 
Il segretario generale: Arena