La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e durata
1. E' istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione
sull'attivita' e sui risultati dell'inchiesta nonche' eventuali
proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto
dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresi'
alle Camere una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati
dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente
della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla
costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei
lavori.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni della autorita' giudiziaria.».