Estratto determina AAM/A.I.C. n. 60/2019 del 12 marzo 2019 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  MOMETIC  nella
forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: D.M.G. Italia S.r.l. con sede legale e domicilio
fiscale in via Laurentina km. 26.700 Pomezia  (RM)  Italia  -  codice
fiscale 04502861000. 
    Procedurae europea: UK/H/6998/001/DC. 
    Confezioni: 
      «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone
HDPE da 10 g/60 erogazioni con pompa spray ed erogatore -  A.I.C.  n.
047440019 (in base 10) 1F7S4M (in base 32); 
      «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone
HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa spray ed erogatore - A.I.C.  n.
047440021 (in base 10) 1F7S4P (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Utilizzare entro otto settimane dal primo utilizzo. 
    Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
    Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Non congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo:  ogni  dose  erogata  (0,1  ml)  contiene  50
microgrammi di mometasone  furoato  monoidrato.  Il  peso  totale  di
un'erogazione e' di 100 mg; 
      eccipienti:  cellulosa  microcristallina  e  carmellosa  sodica
(Avicel RC -  591),  glicerolo,  citrato  di  sodio  diidrato,  acido
citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio  cloruro,  acqua  per
preparazione iniettabile. 
    Responsabile del rilascio dei lotti: Teva Czech Industries s.r.o.
- Ostravska' 29, č.p. 305, 747 70 Opava, Komarov - Repubblica Ceca. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Mometic» spray nasale  e'  indicato  per  il  trattamento  dei
sintomi della rinite allergica stagionale o perenne  negli  adulti  e
nei bambini dai tre anni di eta' in su; 
      «Mometic» spray nasale  e'  indicato  per  il  trattamento  dei
polipi nasali in pazienti adulti a partire dai diciotto anni di  eta'
in su. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR:  il  medicinale  e'
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non
sono  incluse  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.