Estratto determina AAM/AIC n. 61/2019 del 12 marzo 2019 
 
    Procedura europea: UK/H/6911/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  MOMECORT  nella
forma e confezione,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Farto S.r.l. - Farmaco Biochimico  Toscano,  con
sede legale e domicilio fiscale in viale  Alessandro  Guidoni,  97  -
50127 Italia - Codice fiscale 06569640482. 
    Confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione»
1 flacone HDPE da 10 g/60 erogazioni con pompa spray ed  erogatore  -
A.I.C. n. 046221014 (in base 10) 1D2KQQ (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Utilizzare entro otto settimane dal primo utilizzo. 
    Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperatura superiore a 25°C. Non congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo:  ogni  dose  erogata  (0,1  ml)  contiene  50
microgrammi di mometasone  furoato  monoidrato.  Il  peso  totale  di
un'erogazione e' di 100 mg; 
      eccipienti:  cellulosa  microcristallina  e  carmellosa  sodica
(Avicel RC -  591),  glicerolo,  citrato  di  sodio  diidrato,  acido
citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio  cloruro,  acqua  per
preparazione iniettabile. 
    Responsabile del rilascio dei lotti: 
      Teva Czech Industries s.r.o. - Ostravska' 29, č.p. 305, 747  70
Opava, Komarov - Repubblica Ceca. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Momecort»  spray  nasale  e'  indicato  per   il   trattamento
sintomatico dell'allergia  stagionale  o  della  rinite  perenne  nei
pazienti adulti e nei bambini dai tre anni in su. 
      «Momecort» spray nasale e'  indicato  per  il  trattamento  dei
polipi nasali negli adulti dai diciotto anni di eta' in su. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,
comma 10, lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR:  il  medicinale  e'
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.