IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare, l'art. 3, comma 18;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela
della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che,
relativamente alle misure emergenziali di cui all'azione 2 (Piano
emergenza dissesto), «il sotto-piano di azione di contrasto al
rischio idrogeologico determinato da calamita' naturali e'
prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate,
gia' posta in essere con le procedure definite con le ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021»;
Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con
cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine
di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del
triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e
infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed
e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente
alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche'
all'aumento del livello di resilienza delle strutture e
infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di
entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla
stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei
mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;
Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, il
quale prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, e' istituto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che
dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della
protezione civile;
Considerato che il suddetto art. 1, comma 1029, prevede altresi'
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette
risorse sono assegnate ai commissari delegati ovvero ai soggetti
responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1;
Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 1, comma 1028, gli
investimenti sono realizzati secondo le modalita' previste
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
558 del 15 novembre 2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 15 novembre 2018, n. 558, recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018»;
Viste le ricognizioni dei fabbisogni ulteriori rispetto alle somme
stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre
2018, comunicate al Dipartimento della protezione civile dai
commissari delegati e dalle province autonome ai sensi dell'art. 3
della citata ordinanza n. 558/2018, in particolare per interventi di
cui alle lettere b) e d) dell'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
Viste le ricognizioni per danni alle strutture e infrastrutture
pubbliche, al patrimonio abitativo privato e alle attivita'
economiche e produttive determinati dagli eventi meteorologici
avversi dell'ottobre e novembre 2018, comunicate dalle regioni e
dalle province autonome ai fini della richiesta di accesso al Fondo
di solidarieta' dell'Unione europea;
Viste le ricognizioni dei fabbisogni di cui all'art. 25, comma 2,
lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche'
delle esigenze ulteriori per interventi di cui alla lettera d) del
medesimo comma, comunicate dai commissari delegati nominati in
relazione a stati di emergenza ancora vigenti o chiusi da non piu' di
sei mesi, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, n. 437 del 16 febbraio 2017, n. 441 del 21 marzo
2017, n. 473 del 4 agosto 2017, n. 481 dell'11 settembre 2017, n. 467
del 16 giugno 467, n. 482 del 20 settembre 2017, n. 485 del 12
ottobre 2017, n. 492 del 29 novembre 2017, n. 511 del 7 marzo 2018,
n. 503 del 26 gennaio 2018, n. 507 del 16 febbraio 2018, n. 533 del
19 luglio 2018, n. 534 del 25 luglio 2018, n. 545 del 18 settembre
2018;
Considerata, altresi', la necessita' di consentire l'immediato
avvio degli investimenti strutturali e infrastrutturali, per la
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l'aumento
della resilienza delle strutture e infrastrutture, individuati
all'interno delle predette ricognizioni dei fabbisogni;
Considerato che la realizzazione dell'insieme degli investimenti
volti a incrementare la resilienza delle strutture e delle
infrastrutture anche private costituisce condizione necessaria per il
superamento dell'emergenza attraverso l'attuazione coordinata delle
misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
Considerato che gli stati di emergenza ancora in corso alla data di
entrata in vigore della richiamata legge 31 dicembre 2018, n. 145, e
quelli terminati da non oltre sei mesi dal predetto termine, per i
quali i commissari delegati nominati in forza di ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile e le province autonome hanno
comunicato al Dipartimento della protezione civile fabbisogni
ulteriori, rispetto a quelli gia' stanziati con le delibere del
Consiglio dei ministri relative ai medesimi stati di emergenza, sono
elencati nella tabella A allegata al presente decreto;
Ravvisata la necessita' di assegnare ai commissari delegati e alla
Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti
responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma
1028, della citata legge 31 dicembre 2018, n. 145, in modo
proporzionale rispetto ai fabbisogni comunicati da ciascuna regione e
provincia autonoma;
Ritenuto, altresi', necessario individuare i criteri e le modalita'
con cui i commissari delegati e le province autonome, ovvero i
soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, provvedono a riconoscere i
contributi di cui all'art. 25, comma 2, lettera e), del medesimo
decreto legislativo, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del
rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di
resilienza delle strutture e delle infrastrutture, anche in favore
dei soggetti privati o titolari di attivita' produttive danneggiati
dagli eventi calamitosi di tipo idraulico ed idrogeologico di cui
all'allegato A al presente decreto;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevede l'obbligo
degli Stati membri di presentare alla Commissione UE relazioni
annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, formulata con nota del 27
febbraio 2019;
Decreta:
Art. 1
1. Le tabelle A e B costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
2. Al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di
investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento
del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite
dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al presente
decreto, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 1028 e
1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai
commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art.
26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in maniera
proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in
premessa, nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e
provincia autonoma, nella tabella B allegata al presente decreto.