IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e  successive
modificazioni,  concernente   la   semplificazione   fiscale   e   la
dichiarazione dei redditi precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede  che  a  decorrere  dal
2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle  entrate,  utilizzando  le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che
puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175  del
2014,  in  base  al  quale,  ai   fini   della   elaborazione   della
dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
i policlinici universitari,  le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i
presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione
delle  prestazioni  di   assistenza   protesica   e   di   assistenza
integrativa,  gli  altri  presidi   e   strutture   accreditati   per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture  autorizzate  per
l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate  con  riferimento
ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal  1°
gennaio 2016,  inviano  al  Sistema  tessera  sanitaria,  secondo  le
modalita' previste dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 marzo 2008, attuativo  dell'art.  50,  comma  5-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni,  i  dati  relativi  alle  prestazioni  sanitarie,   ad
esclusione di quelle gia' previste nel comma 2 del medesimo  art.  3,
comma 3, del citato decreto legislativo n.  175  del  2014,  ai  fini
della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015,  attuativo  del  citato  art.  3  comma  3  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   Codice
dell'ordinamento militare, il quale prevede in particolare: 
    all'art. 182, i rapporti con la legislazione in materia sanitaria
e di igiene pubblica; 
    all'art. 183, comma 6,  i  rapporti  con  il  Servizio  sanitario
nazionale  ed,  in  particolare,  le  categorie  destinatarie  e   le
tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture; 
    all'art. 195, le strutture sanitarie interforze,  le  quali  sono
deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale; 
    all'art.  195-bis,  gli   istituti   di   medicina   aerospaziale
dell'Aeronautica militare; 
  Visto il decreto 4 marzo 2015  del  Ministro  della  difesa  e  del
Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62  del
16  marzo  2015,   concernente   l'individuazione   delle   categorie
destinatarie  e  delle  tipologie  delle  prestazioni  erogate  dalle
strutture sanitarie militari, attuativo  del  comma  6,  lettera  b),
dell'art. 183 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il
quale prevede: 
      all'art. 1, le categorie destinatarie delle prestazioni erogate
dalla sanita' militare; 
      all'art.  2,  le  tipologie  delle  prestazioni  erogate  dalla
sanita'  militare,  che  riguardano  le  prestazioni  diagnostiche  e
terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e  di  ricovero
afferenti alle branche mediche e chirurgiche  ritenute  di  peculiare
interesse dall'amministrazione della difesa; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle
spese sanitarie; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 17 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Trasmissione  telematica  delle  spese  sanitarie  per   prestazioni 
              erogate da parte delle strutture militari 
 
  1. Ai fini  della  elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi
precompilata  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  le  strutture
sanitarie militari di cui all'art.  183,  comma  6,  e  di  cui  agli
articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
inviano al Sistema tessera sanitaria i  dati  delle  spese  sanitarie
sostenute presso  le  medesime  strutture  dalle  persone  fisiche  a
partire  dal  1°  gennaio  2019,  diverse  da  quelle  gia'  previste
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.
175.