Con il presente provvedimento si emanano nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il provvedimento realizza l'allineamento alla normativa europea sotto vari aspetti: a) da' attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio; b) fornisce indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018; c) recepisce gli orientamenti congiunti delle Autorita' di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l'altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario. Le disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica. Come gia' anticipato nella relazione illustrativa al documento per la consultazione, non e' stata condotta un'analisi di impatto formalizzata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 sull'adozione degli atti normativi. Le disposizioni sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 1° giugno 2019. Si applicano a partire dal 1° gennaio 2020: l'obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati (cfr. Parte Seconda, Sezioni II e III delle disposizioni); l'obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune (cfr. Parte Quarta, Sezione I, delle disposizioni); l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (cfr. Parte Settima delle disposizioni): i destinatari trasmettono alla Banca d'Italia i risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. Roma, 26 marzo 2019 Il direttore generale: Rossi