Con il presente provvedimento  si  emanano  nuove  disposizioni  in
materia di organizzazione, procedure  e  controlli  interni  volti  a
prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo. 
  Il provvedimento realizza  l'allineamento  alla  normativa  europea
sotto vari aspetti: 
    a) da' attuazione alle previsioni in materia  di  organizzazione,
procedure e controlli interni contenute nel  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio 2017,  n.  90,  di  recepimento  della  cd.  quarta  direttiva
antiriciclaggio; 
    b) fornisce indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di
controllo e le funzioni del punto di contatto  centrale,  in  armonia
con il Regolamento delegato della Commissione europea  n.  1108/2018,
del 7 maggio 2018; 
    c)  recepisce  gli  orientamenti  congiunti  delle  Autorita'  di
vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono,  tra
l'altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento  adottano
per individuare  dati  informativi  mancanti  o  incompleti  relativi
all'ordinante o al beneficiario. 
  Le disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase
di consultazione  pubblica.  Come  gia'  anticipato  nella  relazione
illustrativa al documento per la consultazione, non e' stata condotta
un'analisi  di  impatto  formalizzata,  ai  sensi  dell'art.  3   del
Regolamento della Banca d'Italia  del  24  marzo  2010  sull'adozione
degli atti normativi. 
  Le disposizioni sono pubblicate sul sito web della Banca  d'Italia,
unitamente   al   presente   provvedimento,   al   resoconto    della
consultazione e alle osservazioni pervenute. Il  provvedimento  e  le
disposizioni saranno altresi'  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana.  Le  disposizioni  entreranno  in  vigore
decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  I destinatari si adeguano alle  disposizioni  entro  il  1°  giugno
2019. Si applicano a partire dal 1° gennaio 2020: 
    l'obbligo per gli organi aziendali di definire  e  approvare  una
policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia  di
assetti  organizzativi,  procedure  e  controlli  interni,   adeguata
verifica e conservazione dei dati (cfr. Parte Seconda, Sezioni  II  e
III delle disposizioni); 
    l'obbligo, per le capogruppo, di istituire  un  base  informativa
comune (cfr. Parte Quarta, Sezione I, delle disposizioni); 
    l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei  rischi
di riciclaggio (cfr. Parte Settima delle disposizioni): i destinatari
trasmettono  alla  Banca  d'Italia  i  risultati  dell'esercizio   di
autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. 
 
      Roma, 26 marzo 2019 
 
                                         Il direttore generale: Rossi