IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati
a  indennizzare  i  costi  della   prevenzione,   del   controllo   e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e  n.
32/2018, che disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017,  n.  205  Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020, ed in particolare l'art. 1, comma 507 e  seguenti
dove e' stabilito,  tra  l'altro  che:  «Al  fine  di  assicurare  la
realizzazione  di  interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare   le
emergenze  nel  settore  avicolo,  e'  istituito,  nello   stato   di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di  15
milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno  2019,
per le seguenti finalita': a)  interventi  per  favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore  delle  imprese  agricole
operanti nel settore  avicolo  che  non  hanno  sottoscritto  polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi, la  cui  attivita'  e'
limitata  o  impedita  dalle  prescrizioni  sanitarie  adottate   per
impedire la diffusione della malattia;» 
  Visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018 del Ministro della
salute  e  del  Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti  i
criteri di  attuazione  e  le  modalita'  di  accesso  al  Fondo  per
l'emergenza avicola ai sensi dell'art. 1, comma 509, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del  12  novembre
2018, recante disposizioni applicative di cui all'art. 6 comma 1  del
decreto interministeriale 13 marzo  2018  Ministero  della  salute  e
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  sopra
citato; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto direttoriale 14 settembre 2018, rubricata al
n. SA.51808(2018/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di  declaratoria
di eccezionalita' dell'infezione dell'epizoozia di seguito  indicata,
per l'applicazione nei territori danneggiati  delle  provvidenze  del
Fondo di solidarieta' nazionale, approvata  con  delibera  di  Giunta
regionale n. 182 del 4 febbraio 2019: 
      influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30  giugno  2018  nelle
Province di Bologna, Parma, Ferrara, Ravenna. 
  Dato  atto  alla  Regione  Emilia  Romagna  di  aver  effettuato  i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla
presente richiesta di declaratoria  hanno  assunto  il  carattere  di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/04 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei  danni  alle  produzioni
agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102  e
successiva modificazione e integrazione: 
  Bologna: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal  1°  aprile
2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere
a), b), nel territorio del Comune di: Mordano; 
  Parma: infezioni epizootiche di influenza  aviaria  dal  1°  aprile
2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere
a), b), nel territorio del Comune di: Sorbolo. 
  Ferrara: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal  1°  aprile
2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere
a), b), nel territorio del Comune di Codigoro. 
  Ravenna: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal  1°  aprile
2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere
a), b),  nel  territorio  dei  Comuni  di:  Alfonsine,  Bagnacavallo,
Conselice, Lugo, Massa Lombarda. 
  2. La dichiarazione del carattere di  eccezionalita'  degli  eventi
calamitosi sopra richiamati si intende  estesa  anche  alle  zone  di
sorveglianza e  protezione,  o  comunque  di  ulteriore  restrizione,
individuate a seguito dell'accertamento del focolaio dalle competenti
autorita' sanitarie regionali e nazionali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 marzo 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio