LA COMMISSIONE 
 
  su proposta del commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per
il settore; 
  1) Cineca e' un Consorzio interuniversitario senza scopo di  lucro,
di rilevanza nazionale, sottoposto alla vigilanza del MIUR, con  sede
legale a Casalecchio di Reno (BO), che garantisce  la  fornitura  dei
propri servizi attraverso le sedi operative di Milano, Roma e Napoli.
Il Consorzio offre supporto alle attivita' di ricerca della comunita'
scientifica realizzando sistemi gestionali per  le  Universita',  gli
enti di  ricerca  ed  il  M.I.U.R,  anche  mediante  lo  sviluppo  di
piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della  ricerca
e dell'istruzione, e la relativa gestione in  sicurezza  dei  sistemi
informativi. A titolo esemplificativo, ma non  esaustivo,  Cineca  si
occupa della gestione informatizzata delle procedure  di  accesso  ai
corsi di laurea e laurea magistrale a numero  programmato  a  livello
nazionale  e  della  piattaforma   per   l'abilitazione   scientifica
nazionale; elabora i cedolini per l'erogazione  degli  emolumenti  al
personale  dipendente  degli  Atenei  attraverso  il  servizio   CSA;
supporta il M.I.U.R nella gestione della comunicazione e dei processi
ministeriali rivolti al cittadino intervenendo in caso di  blocchi  e
malfunzionamenti dell'infrastruttura hardware e software; gestisce il
sistema informativo  ESSE3  in  favore  degli  studenti  universitari
(immatricolazioni,  iscrizioni,  percorsi  di  studio)   nonche'   il
registro  elettronico   delle   scuole   (Didanet);   eroga   servizi
trasversali mediante i settori IT e DP a favore del M.I.U.R  e  delle
Universita'; fornisce un servizio di pronto intervento  per  le  sale
macchine di Roma e Bologna; 
  2) con riferimento  al  Servizio  sanitario  nazionale,  il  Cineca
assicura, fra le altre cose, il servizio per la gestione  «chiavi  in
mano» delle applicazioni dei sistemi informatici ICT del  Policlinico
Umberto I di Roma attraverso la gestione informatizzata dei ricoveri,
delle cartelle  cliniche  dei  pazienti,  e  di  ogni  altro  sistema
informatizzato necessario a garantire il diritto  alla  vita  e  alla
salute del cittadino; 
  3) il Cineca eroga, altresi', servizi di supporto alle azioni della
Protezione  civile,  fornendo  prodotti  operativi   che   consentono
l'accesso  da  parte  della  rete  dei  centri  funzionali  ai   dati
metereologici necessari per le attivita' di previsione; 
  4) a seguito degli scioperi del 5 ottobre e dell'8  novembre  2016,
proclamati dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni  sindacali
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, la Commissione,  con  note
del 21 ottobre e del 3 novembre 2016,  richiedeva  al  Consorzio,  al
M.I.U.R  e  al  Ministero  della  salute  ogni  utile   informazione,
corredata da eventuale documentazione,  in  merito  al  carattere  di
strumentalita'  delle  attivita'  svolte  dal  personale  Cineca   in
relazione  ai  diritti  costituzionalmente  tutelati  alla  salute  e
all'istruzione pubblica; 
  5) con note del 2 e del 25 novembre 2016 il M.I.U.R. e il Consorzio
Cineca, quest'ultimo di concerto con  il  Policlinico  Umberto  I  di
Roma, trasmettevano le informazioni richieste dalla Commissione; 
  6) nella seduta del 19  gennaio  2017,  la  Commissione  deliberava
l'invio della seguente nota: «a seguito  dell'istruttoria  effettuata
da questa Commissione, attesa la disamina delle attivita' svolte  dal
Consorzio Cineca, si ritiene che lo stesso eroghi servizi, di  natura
strumentale, in favore di Universita'  (con  particolare  riferimento
alla «gestione informatizzata delle procedure di accesso ai corsi  di
laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale»)
e aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale,  assoggettabili  alla
normativa  che  regolamenta  lo   sciopero   nei   servizi   pubblici
essenziali. Infine, per quanto attiene alla  corretta  individuazione
delle prestazioni minime indispensabili, da garantire in occasione di
un'astensione collettiva, e della formazione del relativo contingente
di  personale,  si  invita  codesto  Consorzio  ad  avviare,  con  le
Organizzazioni  sindacali  rappresentative,  la  procedura   per   la
definizione di un apposito Accordo in materia, sulla scorta di quanto
previsto nelle singole discipline di settore, ovvero nelle previsioni
contenute nell'art. 2, comma 2, del citato accordo nazionale  per  la
regolamentazione del diritto di sciopero nel  comparto  del  Servizio
sanitario nazionale e, nell'ambito del comparto Universita' di cui al
CCNL, del  22  marzo  1996  (valutato  idoneo  dalla  Commissione  di
garanzia con deliberazione del 4 luglio 1996)»; 
  7) accogliendo l'invito  della  Commissione,  il  Consorzio  Cineca
calendarizzava una serie di incontri con le Organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative nei mesi di marzo, maggio e giugno  2017
finalizzati alla definizione di un accordo in materia di sciopero nei
servizi pubblici essenziali; 
  8)  con  nota  del  21  luglio  2017,  Cineca  rappresentava   alla
Commissione   che,   nonostante   i   numerosi   confronti   con   le
Organizzazioni  sindacali  maggiormente   rappresentative,   non   si
sarebbero verificati  i  presupposti  per  il  raggiungimento  di  un
accordo condiviso, cosi' come auspicato dall'Autorita'; nel contempo,
il Consorzio trasmetteva alla Commissione  una  propria  proposta  di
regolamentazione  del  diritto  di   sciopero   per   la   prescritta
valutazione di idoneita'; 
  9) con nota  del  28  luglio  2017,  la  Commissione  informava  il
Consorzio  che,  secondo   il   proprio   consolidato   orientamento,
l'Autorita'  non  procede  alla  valutazione  di  idoneita'  di  atti
unilaterali, ma unicamente di accordi conclusi tra le  parti  sociali
secondo la disciplina vigente e, pertanto, provvedeva  a  trasmettere
alle  Organizzazioni  sindacali  la  proposta   dell'amministrazione,
invitandole a trasmettere le proprie osservazioni entro la  data  del
14 settembre 2017; 
  10) con nota del 14 settembre 2017, anche le  Segreterie  nazionali
delle Organizzazioni sindacali FIlcams Cgil, Fisascat Cisl e  Uiltucs
Uil  trasmettevano  alla  Commissione   una   propria   proposta   di
regolamentazione del diritto di sciopero; 
  11) il giorno 28 settembre 2017 si teneva l'audizione di  tutte  le
parti sociali al fine di verificare l'eventuale disponibilita'  delle
stesse al raggiungimento di un'intesa. All'esito di tale audizione la
Commissione,  preso  atto  delle  posizioni  fortemente   divergenti,
richiedeva  a  tutte  le  parti   di   fornire   ulteriori   elementi
integrativi, con particolare riguardo alla garanzia delle prestazioni
indispensabili ed alla predisposizione del contingente  di  personale
da esonerare in caso di sciopero; 
  12) in data 15 novembre 2017, le Organizzazioni  sindacali  Filcams
Cgil, Fisascat Cisl  e  Uiltucs  Uil  presentavano  alla  Commissione
ulteriori elementi di valutazione sulla natura  dei  servizi  erogati
dal Consorzio Cineca e sulla loro strumentalita' ai servizi  ritenuti
pubblici essenziali, nonche' sul numero di unita' ritenute necessarie
al fine di garantire le prestazioni indispensabili; 
  13) in data 17 novembre 2017, il Consorzio  Cineca  presentava  una
nuova proposta di autoregolamentazione, con  l'individuazione  di  un
contingente di personale inferiore alla prima proposta, grazie ad una
riorganizzazione interna e ad una interfunzionalita' delle risorse; 
  14) la Commissione, attese le distanti posizioni  tra  Consorzio  e
Organizzazioni sindacali, convocava le parti, in apposita  audizione,
per il giorno 1° febbraio 2018; 
  15)  in  quella  sede  venivano  sentite  le  parti  sociali  e  le
amministrazioni interessate dall'erogazione di tali  servizi,  ovvero
il M.I.U.R ed il Policlinico Umberto  I  di  Roma.  All'esito  di  un
proficuo confronto la Commissione, individuati i punti di convergenza
tra le proposte delle parti sociali sui quali sarebbe stato possibile
intraprendere un percorso costruttivo in relazione all'individuazione
del contingente di  personale  da  esonerare  in  caso  di  sciopero,
assegnava  l'8  marzo  2018  quale  termine  ultimo  per   comunicare
all'Autorita'  le  proprie  definitive  posizioni  in   merito   alla
possibilita' di giungere ad un accordo da sottoporre alla  prescritta
valutazione d'idoneita'; 
  16) nella seduta del 22 marzo 2018, la  Commissione  prendeva  atto
della calendarizzazione degli incontri tra il Consorzio Cineca  e  le
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzati al
raggiungimento del suddetto Accordo, per le date del 17  aprile  e  4
maggio 2018; 
  17) in data 15 maggio 2018, il  Consorzio  Cineca  comunicava  alla
Commissione gli esiti infruttuosi  degli  incontri  tenutisi  con  le
Organizzazioni sindacali, sottolineando come le posizioni delle parti
fossero ancora  troppo  distanti  per  giungere  ad  un  accordo.  In
particolare, il Consorzio Cineca  lamentava  la  mancata  intesa  sul
contingente minimo di personale da esonerare in caso di sciopero: per
l'amministrazione  sarebbero  state  necessarie  142  unita'  (su  un
organico di 801 unita'), mentre le Organizzazioni sindacali avrebbero
indicato un numero di unita' variabile da 20 a 32; 
  18)  con  la  stessa  nota,  il  Consorzio  Cineca  chiedeva   alla
Commissione di comunicare le proprie determinazioni  in  ordine  alla
possibilita' di adottare una Regolamentazione provvisoria; 
  19) la Commissione, nonostante l'impegno profuso da tutte le  parti
sociali, in sede di attivita' istruttoria preliminare ha rilevato una
perdurante distanza tra le  stesse,  con  particolare  riguardo  alla
definizione del contingente di personale  da  esonerare  in  caso  di
sciopero: distanza che ha indotto questa  Autorita'  a  ritenere  non
ipotizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevolmente brevi, di un
accordo in merito all'adozione di un insieme di regole comuni per  la
disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre  misure  di
cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni; 
  20) con delibera n. 18/276, adottata nella seduta  dell'11  ottobre
2018, la Commissione ha formulato alle  parti  sociali  una  proposta
sull'insieme delle prestazioni, procedure  e  misure  da  considerare
indispensabili in caso di sciopero, ex art.  13,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990, riconoscendo  la  strumentalita'  dei  servizi
erogati dal Cineca, perche' potenzialmente idonei ad incidere,  nella
loro interezza  e  non  segmentabilita',  su  diritti  della  persona
costituzionalmente tutelati quali, nel caso  di  specie,  il  diritto
alla salute e all'istruzione e individuando, nel contempo,  le  quote
in percentuale del personale da inserire nel contingente da esonerare
in caso di sciopero; 
  21) in  data  8  novembre  2018  la  Commissione,  nell'ambito  del
procedimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.
146 del 1990, ha convocato nuovamente le parti  sociali  al  fine  di
accertare la loro eventuale perdurante indisponibilita' a raggiungere
un accordo. Nel corso di tale audizione, il commissario ha illustrato
le ragioni ispiratrici dell'intervento eteronomo e ha preso posizione
in merito a tutte le osservazioni presentate dalle parti sociali; 
  22) con nota del 16 novembre 2018, il Consorzio Cineca ha trasmesso
le proprie osservazioni alla Proposta  formulata  dalla  Commissione,
dichiarando  di   «aderire   alla   metodologia   individuata   dalla
Commissione» perche' «maggiormente rispondente alla realta' operativa
cui abbiamo il dovere ed anche l'onore di assicurare. Tale  approccio
risponde, altresi', alla dinamica cui il Cineca e' sottoposto  per  i
servizi di origine strategica nazionale cui viene  spesso  chiamato».
Sul fronte del contingente di  personale  da  esonerare  in  caso  di
sciopero, il Consorzio Cineca ha ribadito la necessita' di  prevedere
142 unita' al fine di garantire i servizi minimi (di cui 17 destinati
all'help desk di Bologna e afferenti  al  CCNL  Metalmeccanico  e  17
destinati  ai  servizi  in  favore  del   Policlinico   Umberto   I),
corrispondenti al 17% del personale in organico o, in equivalenza, al
30% sulla popolazione interessata ai servizi perimetrali  individuati
dalla legge n. 146 del 1990; 
  23)  con  nota  del  20  novembre  2018,  anche  le  Organizzazioni
sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil  hanno  trasmesso
le proprie osservazioni alla proposta  formulata  dalla  Commissione,
che qui di seguito si sintetizzano: 1)  necessita'  di  integrare  la
proposta della Commissione con gli articoli 6  e  12  della  proposta
sindacale  del  14  settembre  2017,  in  materia  di  procedure   di
raffreddamento  e  di  conciliazione  e  costituzione  di  una   sede
conciliativa paritetica per la risoluzione di eventuali  controversie
che dovessero  sorgere  in  ordine  alla  concreta  attuazione  della
regolamentazione provvisoria;  2)  apprezzamento  del  lavoro  svolto
dalla Commissione; 3) si concorda sulle percentuali di  personale  da
esonerare in caso di sciopero indicate dalla Commissione  (10%  IT  e
30% Policlinico Umberto I);  4)  non  si  condivide  l'art.  3  della
proposta che affida al Cineca il potere unilaterale di individuare  i
profili  professionali  da  includere  nel  contingente;  5)  per  il
segmento di servizio che riguarda il personale a cui  si  applica  il
CCNL Metalmeccanici  (help  desk  di  Bologna),  il  procedimento  di
definizione della provvisoria regolamentazione deve consentire  anche
la partecipazione delle rappresentanze dei metalmeccanici; 
  24) con nota del 30 novembre 2018 la  Commissione,  a  seguito  dei
rilievi  formulati   dalle   Organizzazioni   sindacali   nel   corso
dell'ultima audizione,  ha  chiesto  al  Consorzio  di  fornire  ogni
informazione utile in merito all'individuazione delle  Organizzazioni
sindacali rappresentative del personale Cineca  inquadrato  con  CCNL
Metalmeccanico,  affinche'  questa  autorita'   possa   valutare   se
procedere alla notifica della  delibera  n.  18/276  dell'11  ottobre
2018, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990,
e successive modificazioni. Nessuna risposta e'  pervenuta  da  parte
del Consorzio; 
  25) in data 7 febbraio 2019 e' stata acquisita la nota  prot.  2476
contenente  le  osservazioni  alla   Proposta   di   regolamentazione
formulate dal MIUR, Dipartimento per la  formazione  superiore  e  la
ricerca; 
  Considerato che: 
    il Consorzio Cineca  garantisce  il  corretto  funzionamento  dei
sistemi informatici utilizzati da amministrazioni ed enti di  ricerca
per l'erogazione di una pluralita'  di  servizi  pubblici  essenziali
attraverso una serie di attivita' strumentali e trasversali idonee ad
incidere su diritti della persona costituzionalmente tutelati  quali,
nel caso di specie, il diritto alla salute e all'istruzione; 
    secondo  il  consolidato  orientamento  della  dottrina  e  della
giurisprudenza le  attivita'  strumentali,  dirette  a  garantire  il
godimento  dei   diritti   costituzionalmente   tutelati,   rientrano
nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990,  allorquando
la  loro  sospensione  impedisca   l'esecuzione   delle   prestazioni
indispensabili che consentono la continuita' e la  funzionalita'  del
servizio essenziale finale; 
    nelle linee guida in ordine alla riconducibilita' di un'attivita'
nel  campo  di  applicazione  della  legge,   elaborate   da   questa
Commissione nel 1997, e' stato affermato che «(b) L'essenzialita'  di
un servizio  puo'  essere  dedotta  dall'esistenza  di  un  nesso  di
strumentalita' necessaria tra il servizio di  cui  si  tratta  ed  un
servizio  pubblico  senz'altro   definibile   come   essenziale.   La
strumentalita' deve essere valutata tenendo conto dell'incidenza  che
l'esercizio del diritto di  sciopero  (anche  in  ragione  delle  sue
modalita' e della  sua  durata)  puo'  avere  sul  funzionamento  del
servizio  pubblico  essenziale,  e  sulla  stessa  erogazione   delle
prestazioni indispensabili, quando vi sia  concomitanza  di  scioperi
nei due  servizi.(c)  L'essenzialita'  di  un  servizio  puo'  essere
dedotta dall'estrema complessita' e non segmentabilita' del  servizio
pubblico, di cui solo una  parte  sia  direttamente  definibile  come
essenziale»; 
    l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha consentito  di
accertare che, con l'eccezione dei  servizi  erogati  al  Policlinico
Umberto I di Roma, il servizio strumentale di information  technology
erogato dal Consorzio Cineca, nonche' la  gestione  in  sicurezza  di
tali sistemi informativi attraverso la  conduzione  tecnico-operativa
continuata ed una  corretta  manutenzione  degli  stessi,  non  siano
scomponibili o segmentabili a seconda  dell'Amministrazione  e/o  del
servizio finale ai quali il servizio informatico risulta strumentale; 
    in altri termini, cio' che deve essere assicurato con continuita'
in caso di sciopero del personale Cineca e' l'efficienza dei  servizi
infrastrutturali e applicativi  di  information  technology  messi  a
disposizione delle amministrazioni attraverso  un  adeguato  supporto
tecnico - sistemico ed operativo per le soluzioni gia' in  esercizio,
al fine di garantirne la  costante  funzionalita'  e  di  intervenire
tempestivamente in caso di malfunzionamento; 
    una conferma di tale impostazione si rinviene nelle modalita'  di
organizzazione del lavoro adottate dal Consorzio al proprio  interno,
ed e'  stato  confermato  da  tutte  le  parti  sociali  in  sede  di
osservazioni  scritte:  i  lavoratori,  in  relazione  alle   diverse
qualifiche  professionali  e  competenze  tecniche,  garantiscono  la
funzionalita', la continuita' e la sicurezza dei servizi  nella  loro
interezza; 
    e' risultata  a  questo  proposito  significativa  l'osservazione
svolta in sede di  audizione  da  Cineca  secondo  cui  un  approccio
tradizionale, rivolto ad individuare uno per uno  i  singoli  servizi
essenziali erogati, l'avrebbe costretta a modificare completamente il
proprio assetto organizzativo in funzione  della  legge  n.  146  del
1990,  e  successive  modificazioni,  con  un'evidente  eccessiva  ed
inaccettabile compressione della liberta' di iniziativa economica; 
    venendo ora alla determinazione del contingente di  personale  da
esonerare in caso di sciopero,  occorre  premettere  che  l'argomento
della  complessita'  e  non  segmentabilita'  del  servizio  pubblico
essenziale e, a fortiori, del servizio strumentale  (v.  linee  guida
del 1997), deve essere utilizzato con prudenza; per tale ragione, nel
caso di Cineca, al fine di garantire il contenuto  essenziale  minimo
del diritto di sciopero, appare equo e ragionevole  attenersi  ad  un
parametro inferiore a quello massimo indicato dall'art. 13, comma  1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990 che e' pari «ad un terzo  del
personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio
nel tempo interessato dallo sciopero»; 
    in particolare, il parametro di riferimento per  l'individuazione
del contingente di personale impegnato nel garantire la  continuita',
la  funzionalita'  e  la  sicurezza  del  servizio  IT  puo'   essere
costituito, quanto meno in via sperimentale,  dalla  percentuale  del
10% del personale inserito nella dotazione  organica  del  Consorzio,
puntualmente indicata,  servizio  per  servizio,  nella  proposta  di
regolamentazione predisposta dal Consorzio Cineca in data 17 novembre
2017, costituita, allo stato, da 801 unita' per effetto della fusione
per incorporazione del personale Kion Spa (172  operatori),  avvenuta
il 1° giugno 2017; 
    tale  percentuale  appare  idonea  al  fine   di   garantire   la
continuita' dei  servizi  strutturali  e  di  supporto  erogati  alle
amministrazione interessate, anche in considerazione del fatto che il
Consorzio Cineca, in occasione dei precedenti scioperi del 5  ottobre
e  dell'8  novembre  2016,  ha  predisposto  in  via  unilaterale  il
contingente di personale che avrebbe dovuto assicurare la continuita'
dei servizi erogati, conformemente a quanto previsto  dagli  articoli
2, comma 2, e 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, attraverso
i seguenti ordini di servizio: 1) in relazione allo  sciopero  del  5
ottobre 2016: sede di Bologna n. dipendenti 430 n. ordini di servizio
15 - sede di Roma n. dipendenti 165 n. ordini di servizio  7;  2)  in
relazione allo sciopero dell'8 novembre  2016:  sede  di  Bologna  n.
dipendenti 430 n. ordini di servizio 13 - sede di Roma n.  dipendenti
165 n. ordini di servizio 18 - sede di Milano  n.  dipendenti  70  n.
ordini di servizio 2; 
    nessun disservizio e'  stato  registrato  in  occasione  di  tali
scioperi, nonostante l'adesione agli stessi sia stata  altissima  con
percentuali vicine all'80%; 
    peraltro, le Organizzazioni sindacali, nel  corso  dell'audizione
dell'8 novembre 2018, hanno manifestato la volonta' di sospendere  le
astensioni  di  qualsiasi  genere,  dichiarate   od   in   corso   di
effettuazione, in caso di avvenimenti eccezionali e imprevedibili che
possano mettere a  repentaglio  la  sicurezza  e/o  il  funzionamento
dell'infrastruttura  tecnologica   del   Consorzio,   come   attacchi
informatici o black out; 
    nella   prospettiva   indicata,   vengono   superate   anche   le
considerazioni del MIUR pervenute nella citata nota  del  7  febbraio
2019; e' evidente, infatti,  che  l'individuazione  di  un  parametro
inferiore  a   quello   massimo   previsto   dalla   legge   vale   a
controbilanciare la scelta operata da questa Autorita' - e  condivisa
da tutte le parti sociali - di considerare «essenziale»  il  servizio
erogato da Cineca nella sua interezza, senza procedere ad artificiose
segmentazioni e scomposizioni al suo interno; 
  Rilevato che; 
    l'unica eccezione all'impostazione  indicata  e'  costituita  dal
servizio svolto a favore del Policlinico Umberto I, presso  il  quale
opera personale Cineca appositamente dedicato; in questo  particolare
contesto, appare equo e ragionevole prevedere un contingente pari  al
30 % di quello normalmente impiegato  per  la  piena  erogazione  del
servizio nel tempo interessato dallo sciopero; 
  Ritenuto che: 
    anche per la complessita' dell'infrastruttura tecnologica gestita
da Cineca, e l'elevata specializzazione del personale preposto a tale
attivita', non spetti alla Commissione  procedere  all'individuazione
dei profili professionali da includere nell'apposito  contingente  di
personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle
relative  prestazioni  indispensabili.  Tale  compito,  infatti,  per
consolidato orientamento  della  giurisprudenza,  ed  in  analogia  a
quanto previsto dagli  accordi  nazionali  e  dalle  regolamentazioni
adottate ai sensi della legge n. 146 del  1990,  rientra  nel  potere
organizzativo e direttivo del datore di lavoro da esercitarsi  sempre
previo confronto con le parti interessate; 
    nell'ottica della prevenzione  del  conflitto,  appare  opportuno
disciplinare  puntualmente  le  procedure  di  raffreddamento  e   di
conciliazione da esperire prima della proclamazione  dello  sciopero,
recependo il punto 6) della proposta sindacale del 14 settembre 2017,
che risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n.
146 del 1990, ad eccezione del periodo di validita'  delle  procedure
di raffreddamento e conciliazione  che  si  intende  fissato  in  120
giorni  in  analogia   alle   previsioni   contenute   in   atti   di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari; 
    con riferimento alle norme da  rispettare  in  caso  di  sciopero
(proclamazione, preavviso, durata, intervallo, revoca)  e'  opportuno
riproporre, nella sostanza, le previsioni contenute  nella  legge  n.
146 del 1990 nonche' negli atti di  autoregolamentazione  vigenti  in
settori analoghi o similari, essendo sufficientemente  articolati  in
relazione agli istituti trattati; 
    al fine di prevenire eventuali  dispute  tra  le  parti,  risulta
necessario   disciplinare    espressamente    la    durata    massima
dell'astensione  dal  lavoro  straordinario   e   dalle   prestazioni
accessorie,  compresa   la   reperibilita',   ritenendo   ragionevole
un'azione continuativa che non superi i 30 giorni consecutivi, con la
precisazione, peraltro,  che  la  proclamazione  con  unico  atto  di
un'astensione dal lavoro straordinario e dal  lavoro  ordinario  puo'
avvenire  soltanto  se  quest'ultima   e'   contenuta   nel   periodo
interessato dall'astensione dal lavoro  straordinario,  coerentemente
con l'indirizzo generale impartito in materia dalla  Commissione  con
la delibera 03/130 del 30 settembre 2013 e  con  il  parere  reso  da
questa Autorita' in data 3 gennaio 2018, prot. 59; 
    in relazione  al  punto  12)  della  proposta  sindacale  del  14
settembre 2017 deve considerarsi, comunque,  rientrante  nei  compiti
istituzionali della Commissione pronunciarsi sulle questioni connesse
all'interpretazione delle disposizioni della legge n.  146  del  1990
e/o delle regolamentazioni provvisorie  adottate  ogni  qualvolta  si
determinino  situazioni  di  incertezza  in  grado  di  tradursi   in
occasioni di pregiudizio per l'utenza; 
  Per tali motivi, la Commissione 
  Preso atto: 
    che  il  Consorzio   Cineca   e   le   Organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative, benche' piu' volte sollecitate  in  tal
senso dalla Commissione, anche nel corso delle richiamate  audizioni,
non sono  riuscite,  ad  oggi,  a  raggiungere  alcuna  intesa  sulle
prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso  di
sciopero, malgrado la disponibilita' manifestata da tutti i  soggetti
coinvolti; 
    che   appare   indifferibile   una   compiuta    regolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero del personale  dipendente  dal
Consorzio Cineca, che assicuri un  adeguato  contemperamento  fra  il
diritto di  sciopero  e  i  diritti  degli  utenti  ed  una  efficace
protezione  di  entrambe  le  posizioni  giuridiche;  fermo  restando
l'auspicio  che  la  materia  trovi  regolamentazione  attraverso  lo
strumento prioritario dell'accordo fra le parti; 
 
                              Formula: 
 
  Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146  del
1990, e successive modificazioni, la seguente: 
  «Regolamentazione provvisoria delle  prestazioni  indispensabili  e
delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, in caso di sciopero  del  personale
dipendente dal Consorzio Interuniversitario Cineca». 
 
                               Art. 1 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
  1.  La  presente  regolamentazione  si  applica   alle   astensioni
collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di  rivendicazioni
di   categoria,    del    personale    dipendente    dal    Consorzio
interuniversitario Cineca, prevedendo le prestazioni indispensabili e
le altre misure da garantire in caso  di  sciopero,  conformemente  a
quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a),
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
  2.  La  disciplina  recata  dalla  presente   regolamentazione   si
riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio,  per  cui
eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e
giustificare una sua revisione.